testata ADUC
Come nasce e si sviluppa la controversia sulle rette per residenze sanitarie assistenziali (RSA)
 
La questione - I casi - Decisioni Tar, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale   - Come difendersi - Modulistica - Atti e ricorsi - Contattaci

LA QUESTIONE -
L'art. 25 della legge 328/2000 ha dato piena attuazione alla normativa ISEE che garantisce l'assistenza (quasi) gratuita per i soggetti piu' deboli in caso di ricovero in case di riposo, o "Residenze sanitarie assistenziali" (Rsa). Da tempo, pero', denunciamo le prassi illegittime di moltissimi comuni d'Italia che, a fronte di ricoveri di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi, calcolano la quota di retta a carico dell'utente non solo sulla base del suo reddito, come prevede la legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi viene richiesto il pagamento. Una prassi che spesso mette in ginocchio famiglie intere, costrette a pagare cifre esorbitanti.
La legge ISEE prevederebbe, infatti, che le rette di ricovero in Rsa siano pagate per il 50% dal SSN e per il restante 50% dai Comuni con l'eventuale compartecipazione dell'utente. Cio' non accade in molti comuni d'Italia.
Le stesse istituzioni, poi, consentono con apposite convenzioni, alle Rsa di operare con propri contratti di fideiussione che vengono imposti e fatti sottoscrivere ai parenti degli assistiti, al momento del loro ingresso in struttura. Riteniamo che questi “contratti” siano nulli, annullabili e in frode alla legge.
Alcune regioni, poi, sono ricorse ai ripari, approvando leggi che derogano al quadro normativo in favore delle casse dei comuni e delle asl, scaricando sull'utenza e sui parenti i costi delle prestazioni di ricovero in Rsa. E' il caso della legge regionale Toscana n. 66/2008 e della legge regionale del Veneto.

I CASI -
E' quello che e' capitato a diversi cittadini rivoltisi all'Aduc. A fronte di un reddito annuo di ottomila euro (composto da pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento) si sono visti richiedere -ad esempio, dal Comune di Firenze- cifre per oltre 14mila euro all'anno per il solo fatto di avere un parente che percepisce anch'egli una pensione o uno stipendio. Tutto questo sulla base di regolamenti comunali che violano la legge dello Stato, computando nel reddito posto alla base del calcolo della retta anche quello dei parenti.

LE PRONUNCE DEI TAR, CONSIGLIO DI STATO E CORTE COSTITUZIONALE -
I legali dell'Aduc, avv. Claudia Moretti e avv. Emmanuela Bertucci, hanno presentato ricorso al TAR Toscana chiedendo ed ottenendo la rideterminazione della retta sulla sola base del solo reddito dei pazienti. In un primo momento il TAR ha dato loro ragione, ristabilendo l'ordine e la legalita'. Successivamente pero' ha ribaltato drasticamente il proprio orientamento ed ha avallato le illegittimita' dei Comuni. Gli utenti si sono rivolti pero' al Consiglio di Stato ed hanno, per adesso in via cautelare, ottenuto giustizia. Altri ricorsi sono pendenti in altre Regioni: il Tar Lombardia si e' pronunciato ormai in modo consolidato in favore degli utenti, grazie all'avv. Franco Trebeschi. Grazie a questi provvedimenti, questi cittadini potranno fin da subito pagare una frazione di quanto inizialmente richiesto.
Altre pronuncie, cautelari e di merito, si sono avvicendate anche in Sardegna e in Emilia Romagna, dove pero' i Tar si sono dichiarati non competenti. "Il Consiglio di Stato, organo di secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa, si e' finalmente pronunciato con due importanti sentenze del gennaio (n.551) e marzo (n.1607) 2011, dando ragione agli utenti: le rette per la degenza in RSA di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili gravi devono tener conto dei redditi del solo assistito e non anche dei redditi dei parenti.
Crediamo che questa importante sentenza avra' gran peso sui prossimi giudizi innanzi ai Tar regionali, che non potranno non tenerne conto nella decisione dei prossimi ricorsi.
Ordinanza del Consiglio di Stato
Ordinanza del Tar Lombardia
Sentenza Consiglio di Stato n.551/2011
Sentenza Consiglio di Stato n.1607/2011

ATTENZIONE
Il19 dicembre 2012, la Corte Costituzionale si è pronunciata in riferimento al dubbio di costituzionalità della Legge regionale Toscana n. 66/2008 che prevede la partecipazione dei parenti al costo della retta di parte sociale dei congiunti ricoverati in Rsa. Norma che, a nostro avviso si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge statale (Decreto Isee Dlgs 109/98) che, in determinati casi (anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni e portatori di handicap grave), espressamente esclude tale concorso agli oneri. La Corte Costituzionale ha, invece, dichiarato che la legge regionale è legittima e prevale sulla norma statale e che la disposizione del Decreto Isee, che esclude dal calcolo della retta i parenti dei pazienti, è inattuata e meramente programmatica.
La sentenza in questione non è di accoglimento ma di rigetto, dunque, in punto tecnico, non modifica nulla nel quadro normativo. Certo legittima la validità delle leggi regionali contrarie alla norma statale, contrariamente a quanto sino ad oggi si evinceva dalle pronunce del Consiglio di Stato, e dunque, è probabile che indirettamente porti quest'ultimo ad adeguarsi alla nuova interpretazione.
Per un approfondimento

COME DIFENDERSI -
Per il passato, sara' necessario richiedere il rimborso di quanto pagato ingiustamente. Una richiesta che puo' essere fatta a tutti quei Comuni d'Italia che violano la legge con questo modulo.
Qualora dovesse giungere una nuova determinazione della retta, ci sono 60 giorni di tempo per impugnare il provvedimento davanti al TAR della propria Regione di residenza. Qui un esempio di ricorso al Tar, fornitoci dagli avvocati Moretti e Bertucci, da proporre ai propri legali come spunto e ausilio.
Non solo. Nel richiedere obbligatoriamente la documentazione economica ai parenti dell'utente, l'Amministrazione viola apertamente il diritto alla Privacy. Nel caso, consigliamo di consegnare la documentazione evitando che si blocchi il procedimento amministrativo di inserimento in Rsa, e solo poi ricorrere al Garante della Privacy affinche' sanzioni la violazione (con questo modulo).
 
Memoria per l'udienza del 5 novembre 2009 R.G. 1796/08

CONTATTACI
Per ulteriori informazioni o consigli, scrivici oppure telefonaci al n. 895.96.97.997 il martedi dalle 15 alle 18. Sempre in questo orario, è possibile visitarci nella sede nazionale di Firenze, in via Cavour 68.
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS