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 ITALIA - ITALIA - Cannabis terapeutica. Legge regionale anche in Liguria
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31 luglio 2012 18:31
 
Approvata all'unanimita' dal consiglio regionale ligure la proposta di legge sull'erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi. La legge stabilisce che 'la Regione Liguria detti le disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalita' terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, salvaguardando l'autonomia e la responsabilita' del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica'.
Secondo il provvedimento i derivati della Cannabis, sotto forma di specialita' medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.
I farmaci cannabinoidi sono a carico del servizio sanitario regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale solo in seguito a una indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti cui lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilita'. Anche i medici specialisti operanti nei centri di cure palliative pubblici e convenzionati possono fare la prescrizione.
Secondo il provvedimento l'inizio del trattamento puo' avvenire in ospedale o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i farmaci sono acquistati dalla farmacia ospedaliera a carico del servizio sanitario regionale, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i medici nella reperibilita' dei farmaci.
In ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con queste modalita' ma utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera.
Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per un utilizzo extra-ospedaliero, fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista, la spesa per la terapia e' a carico del paziente, quando e' prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del servizio sanitario regionale per la prescrizione magistrale.
Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicita' puo' proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese una nuova ricetta, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.
Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, su indicazione dello specialista, alla farmacia della Asl del territorio di residenza del paziente. Il rinnovo della prescrizione e' in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilita' individuale dell'efficacia terapeutica.
La legge e' stata presentata dai consiglieri Alessandro Benzi e Conti (Federazione della sinistra) e Matteo Rossi (Sel). Ai firmatari si e' poi aggiunto Stefano Quaini (Idv). Sono stati approvati due emendamenti integrativi proposti dall'assessore alla salute, Claudio Montaldo. Uno, in particolare, consente anche ai medici oculisti di prescrivere questi farmaci.
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