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 ITALIA - ITALIA - Fallimento Viaggi Ventaglio. Confesercenti: evitare confusione per consumatori
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Notizia 
4 agosto 2010 14:12
 
In merito all'articolo apparso su un noto settimanale nazionale, dal titolo "Il tour operator fallisce: che cosa posso fare?" e riguardante il fallimento della societa' "I Viaggi del Ventaglio", l'Assoviaggi Confesercenti (Associazione rappresentativa a livello nazionale delle agenzie di viaggi e turismo) intende, al fine di rendere un servizio ed un'informazione trasparente ai consumatori, precisare quanto segue: i curatori del fallimento, con comunicato del 22 luglio u.s., hanno pacificamente dichiarato di non essere "in grado di adempiere le obbligazioni assunte prima della dichiarazione di fallimento". Una simile affermazione, contrariamente a quanto riportato nell'articolo, pare escludere la benche' minima possibilita' che ai clienti venga consigliato di partire per il viaggio prenotato. E anche in questa eventualita' molto remota, sembra contra legem il suggerimento riportato nell'articolo, di partire cautelandosi nei confronti dell'agenzia di viaggi diffidandola dal versare al tour operator dichiarato fallito le somme di cui l'agenzia medesima sia eventualmente ancora nella disponibilita'. Dette somme, infatti, sono gia' di pertinenza del "fallimento" e dunque non possono essere restituite ai clienti dell'agenzia.
Riguardo poi alla presunta disponibilita' di tali somme "fino a 90 giorni", come riportato nell'articolo, "di norma" i tour operator non emettono i documenti di viaggio del pacchetto se non ricevono dall'agenzia tutto l'importo al massimo entro 30 giorni prima della partenza. Solo in casi rari, in presenza di particolari accordi commerciali basati su un rapporto di fiducia pluriennale, si puo' arrivare a 30-40 giorni dopo la partenza; ai clienti che abbiano effettuato prenotazioni di viaggi, con relativo versamento di importi ad acconto e/o saldo, non rimane, quindi, che chiedere di essere ammessi al passivo della societa' fallita (vedi sezione "Fallimenti" del sito http://www.tribunale-milano.net).
In alternativa, possono presentare istanza di rimborso del prezzo pagato al Fondo di garanzia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 100 del Codice del consumo, che interviene nei casi di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore (vedi la sezione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del Turismo sul sito http://www.governo.it). Le istanze, fra l'altro, non sono soggette ad alcun termine di decadenza e sara' il Fondo stesso ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. E', infine, utile ricordare che nei casi di vendita di pacchetti turistici, l'agente di viaggio e' un mero intermediario tra cliente e tour operator.
Quest'ultimo soltanto, infatti, resta obbligato direttamente nei confronti del cliente per l'organizzazione del viaggio, la fornitura dei servizi pagati e per l'eventuale risarcimento di ogni altro danno, patrimoniale o morale, subi'to dal cliente in conseguenza dell'annullamento del viaggio.

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