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 ITALIA - ITALIA - Film scaricati da Internet: il tribunale assolve Telecom, nessun obbligo per il gestore
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Notizia 
17 aprile 2010 10:56
 
Telecom Italia non e' responsabile per lo scarico dei film pirata avvenuto attraverso connessioni fornite dalla societa'. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Roma, sezione specializzata per la proprieta' industriale ed intellettuale, dopo il ricorso di Fapav (Federazione antipirateria audiovisiva) che chiedeva il blocco da parte di Telecom dell'accesso ai siti usati per la riproduzione illecita dei film. La richiesta della federazione che tutela il diritto d'autore era nata dal fatto che, tra settembre 2008 e marzo 2009, per sole nove pellicole si sono avuto oltre 2,2 milioni di accessi illeciti, la maggior parte attraverso connessioni del gruppo guidato da Franco Bernabe'. Telecom, scrive il giudice Antonella Izzo nell'ordinanza in possesso di Radiocor, "non solo non avrebbe dovuto, ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse ed essendo obbligata contrattualmente alla prestazione". Il giudice tuttavia accoglie parzialmente il ricorso di Fapav nella parte in cui si chiede di obbligare l'azienda a "porre in essere l'attivita' di informazione finora omessa, trasmettendo all'autorita' giudiziaria e amministrativa le informazioni ottenute attraverso la diffida di Fapav" di maggio 2009.
n pratica l'azienda dovra' "comunicare alla Procura della Repubblica e al ministero delle Comunicazioni tutte le informazioni ricevute da Fapav" e, in piu', i dati "in possesso di Telecom Italia, diversi dai dati identificativi dei destinatari del servizio, che possano eventualmente essere utili a integrare le notizie contenute nella diffida". Il giudice rigetta invece la richiesta di ordinare a Telecom di bloccare o ostacolare l'accesso ai siti in questione, di informare gli utenti sulla natura illecita delle condotte di riproduzione, di far pagare all'azienda 10mila euro al giorno per il ritardo dall'applicazione delle richieste. Nel rigettare le domande di Fapav il giudice spiega inoltre che si deve escludere l'imposizione al prestatore di accesso Telecom "di impedire le violazioni commesse da altri mediante la comunicazione di informazioni attraverso il servizio da esso reso o di porre fine alle violazioni da esso stesso commesse attraverso il servizio". Questi provvedimenti, spiega l'ordinanza, "per la natura delle violazioni che sono finalizzati a prevenire o reprimere sono da ritenere di competenza dell'autorita' giudiziaria investita dell'accertamento delle stesse". Cio' significa che "solo se, nell'ambito dell'attivita' di accertamento delle violazioni descritte nella diffida di Fapav, l'autorita' giudiziaria o amministrativa richieda a Telecom informazioni ulteriori o le richieda di interrompere il servizio di accesso ai siti implicati nelle violazioni", Telecom sara' tenuta a farlo e "sara' ulteriormente responsabile verso i titolari dei diritti lesi in caso di inottemperanza a questi ordini o richieste delle autorita'".
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