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 ITALIA - ITALIA - Legalizzazione cannabis. Relazione Ascia e Cannabis Info Point in commissione Giustizia alla Camera
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20 giugno 2016 9:46
 
Gentili Onorevoli, Vi ringraziamo per aver voluto consultare le nostre Associazioni.

Di seguito illustriamo sinteticamente le motivazioni che ci spingono a sostenere l’iniziativa dell’intergruppo parlamentare, per una legge che regolamenti, tra le altre cose, la coltivazione di cannabis ad uso personale.

Abbiamo partecipato alle audizioni del 2013 quando era in vigore la Fini-Giovanardi, segnalando le contraddizioni della legge e contribuendo nel nostro piccolo ad evidenziare quello che poi la Consulta ha riscontrato nel febbraio dell’anno successivo, determinandone l’illegittimità, ora vorremmo portare il nostro contributo perchè ci sia un sano dibattito su una legge che tuteli la sicurezza e la salute pubblica, ma anche i consumatori.

Il primo luogo comune da abbattere è la convinzione che il tipico consumatore di cannabis sia un adolescente. Nelle nostre associazioni vediamo una significativa adesione di persone che hanno dai 40 ai 60 anni ed oltre, e questo dipende da un fattore culturale, essendo queste generazioni, che hanno convissuto e conosciuto il pericolo delle droghe, predisposte in linea di principio ad un uso consapevole e responsabile di qualsiasi sostanza psicoattiva, alcol e tabacco compresi.

Quindi, prendendo in esame l’esperienza generazionale possiamo assolutamente affermare che la conoscenza e la giusta informazione sulle sostanze, creano il primo presupposto per l’educazione e la dissuasione, esattamente come viene fatto per alcol e tabacco, ma la prova definitiva di quanto affermiamo ci viene dal risultato ottenuto nei Paesi dove viene regolamentata la produzione e la detenzione di cannabis ad uso personale, dal Portogallo, alla Spagna, all’Olanda, al Colorado, all’Uruguay e via dicendo, dove, dopo anni dalla legalizzazione, non si riscontrano allarmi per la salute o la sicurezza provocati dall’uso.

Il secondo luogo comune da smantellare è che oltre all’uso terapeutico esista solo l’alternativa cosiddetta ricreativa, una classificazione riduttiva che non riusciamo a comprendere in quanto, se è vero che la cannabis induce ad un comportamento predisposto alla socializzazione e quindi convenzionalmente ricreativo, è pur vero che altri aspetti del suo uso non sono mai evidenziati nel giusto contesto.
Abbiamo sempre rivendicato l’uso spirituale di questa pianta e solo per fornire un elemento di riflessione, se sommiamo tutti gli esseri umani che per motivi religiosi o culturali usano cannabis, ci ritroviamo con circa un terzo dell’umanità che fruisce dei benefici psico-fisici di questa pianta e parlare di circa 2 miliardi di persone non è cosa trascurabile e sarebbe riduttivo, oltre che offensivo, parlare di feccia drogata dell’umanità.

Nella nostra legislazione il consumo di cannabis è depenalizzato e quindi tollerato, ma viene impedito al consumatore, che sia per fini terapeutici, ricreazionali o spirituali, di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno, costringendolo a rivolgersi al mercato gestito dalla criminalità.

Tutelando quindi la salute dei minori, esattamente come avviene per alcol e tabacco, crediamo che regolamentare la produzione personale, come proposto nel DL dell’intergruppo parlamentare, sia non solo doveroso nei confronti degli stili di vita e delle esigenze individuali, ma anche l’unica via per liberare circa 5.000.000 di presunti consumatori, dal mercato del narcotraffico e dare quindi alla criminalità organizzata un significativo colpo da un punto di vista economico.

Al contrario, lo stato di proibizione crea un mercato ambiguo e pericoloso dove tutto viene confuso ed offerto e che diviene realmente il trampolino di lancio per esperienze (con le droghe pesanti) non auspicabili, ma inevitabili se sullo stesso banco vengono vendute sia la cannabis che l’eroina o qualsiasi altra sostanza, a chiunque sia in possesso di qualche decina di euro, adolescenti compresi.

Terzo ed ultimo luogo comune da confutare, riguarda la diffusa opinione più volte affermata dalla posizione proibizionista, per cui la cannabis di oggi è di 10 volte più potente della cannabis che circolava nei decenni ’70 e ’80.
E’ una tesi che può far leva solo sull’ignoranza nei confronti della proprietà psico-attiva della pianta.
La cannabis ha delle genetiche ed ogni genetica contiene una percentuale di THC predisposta dalla sua struttura molecolare, quindi esistono varietà di cannabis che contengono una dose limitata di THC e varietà con percentuali maggiori, fra cui il Bedrocan che ne contiene il 22% e viene considerato e prescritto come farmaco!
Quindi nella libera scelta e non nel condizionamento del mercato illegale, ogni consumatore potrà scegliere la genetica preferita in base alla sua consapevolezza e senso di responsabilità, esattamente come avviene oggi per l’alcol e il tabacco.

In sintesi, crediamo che sia inderogabile regolamentare un fenomeno diffuso da Nord a Sud, che coinvolge persone di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione sociale, che a tutt’oggi rischiano di veder devastatala la propria quotidianità in virtù della mancanza di buon senso.

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Ass.ni ASCIA e Canapa Info Point

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Analisi sociale e costituzionale del divieto di coltivazione di cannabis con conseguente violazione dei diritti fondamentali.

CHI SONO I FRUITORI DI CANNABIS

Il consumo di cannabis non è uguale per tutti, alcuni consumatori di cannabis, definiti dalle statistiche “consumatori abituali”, sono una vera e propria “minoranza di genere”(Art.3).

Il consumatore di cannabis abituale fruisce dei benefici che i cannabinoidi apportano alla propria personalità (Art.2), al proprio sistema endocannabinoide (Art.32) e a completamento del proprio “io”.

Da decenni in Italia si perseguita questa “minoranza di genere” che ha come unica colpa (forse genetica) di usare la cannabis per migliorare la qualità della propria vita (Art. 32).

Le persecuzioni in atto in questo ultimo decennio contro i coltivatori in proprio, hanno limitato la libertà di questi cittadini, rendendoli di fatto criminali e tossicodipendenti a prescindere dalla loro qualità morale ed etica.

I fruitori sono una “razza”, distribuita su tutto il pianeta, parlano una “lingua” con termini che pochi cittadini conoscono (es: Terpeni, Flavonoidi, Cannabinoidi, Indica, Sativa, ecc…), credono religiosamente che la pianta possa donargli dei frutti che collaboreranno a migliorare la personalità e la qualità della vita, ma non hanno la libertà di manifestare la propria opinione politica (Art.21), perché usare come simbolo a scopo divulgativo una foglia o manifestare apprezzamento nel suo uso, farebbe immediatamente suonare il campanello d’allarme di chi applica la legge….

Il DIRITTO COSTITUZIONALE ALL’AUTODETERMINAZIONE E ALL’ASSOCIAZIONISMO

Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La cosiddetta “prevenzione del danno” per la cannabis e i suoi derivati è riscontrata nel “Consumo Consapevole”, con particolare attenzione alle varietà usate, alla qualità dell’infiorescenza, ecc… Questo si traduce in “coltivazione ad uso personale”, un’azione che concorre a livello sociale, economico e politico a ridurre il traffico illegale di sostanze, concorre a ridurre introiti alla criminalità, concorre ad eliminare la cogestione dei mercati delle diverse sostanze, rientrando esattamente in quanto esposto ed auspicato nell’articolo 2 della Costituzione.

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La regolamentazione dell’attività di autocoltivazione, diffusa e nonostante tutto mantenuta ancora illecita, si rende improrogabile in quanto, indipendentemente dall’esistenza o meno di una legge o dalla durezza della legge in vigore, gli estimatori della cannabis restano “consumatori” e in virtù di questa condizione personale e sociale, i consumatori si attraggono per affinità (in uno stato regolamentato) o per necessità (in uno stato di illegalità), generando comunque una “comunità” diffusa su tutto il territorio nazionale, in cui l’uso della cannabis ha un ruolo socializzante di cui si deve prendere atto.

Art. 4 – …ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Noi siamo convinti di applicare in pieno quanto previsto dagli articoli su citati, in quanto ci sembra innegabile che la cannabis sia considerata da molti culti religiosi un vero e proprio veicolo spirituale e per quanto riguarda la possibilità di progresso materiale, oggi sappiamo che la pianta di canapa ha un importanza strategica per un futuro eco-sostenibile del nostro mondo.
Due aspetti che purtroppo, a causa del proibizionismo, si sono smarriti nella memoria delle società, limitandone di conseguenza la conoscenza per lo “sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”, con conseguente degrado ambientale e paesaggistico.

LE INUTILI PERSECUZIONI VERSO I CONSUMATORI

A decine di migliaia di consumatori di cannabis è capitato di essere fermati da un pubblico ufficiale e subire una “ispezione o perquisizione personale” immotivate.
Spesso dopo queste ispezioni e perquisizioni, si sono ritrovati ad affrontare la prigione e processi interminabili per la coltivazione, ad uso personale, di pochi esemplari della pianta proibita.

Art. 13. – La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Qualsiasi legge restrittiva nei confronti della libertà individuale è anticostituzionale, a meno che la libertà individuale venga esercitata contro la sicurezza e la salute della collettività, cosa diametralmente opposta dalle caratteristiche della coltivazione ad uso personale, che non prevede alcuna commistione o coinvolgimento negli usi e costumi sociali, né provoca giustificati allarmi per la salute o sicurezza in genere.

Art. 14. – Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Anche in questo caso riteniamo evidente la contraddizione tra quanto esposto dall’articolo della Costituzione e il modus operandi con cui vengono inquisiti semplici consumatori di cannabis, il cui uso è previsto all’interno delle mura domestiche, che, fino a prova contraria e solo in virtù di pericoli per la collettività, dovrebbero rimanere inviolabili.

Art. 18. – I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Siamo convinti che gli autori di questo articolo volessero indicare come “fini vietati dalla legge penale” esattamente quelle società costrette a divenire segrete per pericolosi scopi politici o criminali.
Cose assolutamente estranee all’uso della cannabis e vediamo una forte contraddizione con quanto esposto dal su citato articolo, nel divieto in atto di associazionismo tra estimatori della pianta, colpiti da una anacronistica legge penale.

Art. 24. – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a migliaia di processi in cui, a causa della Fini-Giovanardi e della durezza della pena detentiva in essa contemplata, molti consumatori in proprio hanno dovuto patteggiare per veder ridotta la pena, assumendosi la responsabilità di un crimine mai commesso. Riteniamo l’attuale legislazione assolutamente in contraddizione con la legittima possibilità di difesa dei propri diritti ed interessi, prevista dall’articolo 24 della Costituzione.

Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

A questo proposito rivendichiamo il diritto alla cura e alla possibilità per i pazienti affetti da patologie pesanti, di autoprodurre la quantità e la qualità più congeniale al proprio sollievo.
L’inflorescenza di cannabis autoprodotta o venduta come medicina, ha le stesse proprietà terapeutiche e non riusciamo a capire, primo: come una sostanza possa essere medicina in alcune circostanze e veleno in altre, secondo: come si possa proibire a persone bisognose di ottenere, attraverso l’autocoltivazione, un beneficio immediato e a costo zero.
Inoltre i cannabinoidi migliorano la qualità della vita (come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità “WHO”) e come da pronunzia della Corte Costituzionale “la tutela della salute passa per la tutela della qualità della vita”. 
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