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 ITALIA - ITALIA - Malasanita' animale. Petizione al Parlamento ed emergenze
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22 febbraio 2015 19:44
 
Il ruolo degli animali d’affezione nella nostra famiglia umana e sempre più importante, vicino ad un’ accresciuta sensibilità sui diritti animali permane tuttavia un’arretratezza legislativa nella considerazione degli animali, purtroppo ancora considerati “res”dal nostro ordinamento giuridico (tanto che un animale domestico potrebbe essere confiscabile come un oggetto qualsiasi)

Così, anche in campo veterinario quando un animale viene danneggiato o muore per mal pratica veterinaria, non vi è alcuna legge che obblighi il veterinario a rendere conto del proprio operato. La legge si deve adeguare ai cambiamenti dei tempi e al progresso della civiltà, e se è vero che “Il progresso di un popolo si vede anche da come sono trattati gli animali” come ebbe a dire Gandhi, è tempo di dar voce a questo progresso anche in campo veterinario. Ma, in che mani mettiamo i nostri animali? Il paradosso è che quando qualcuno ci danneggia l'auto o un qualsiasi oggetto è tenuto a risponderne davanti alla legge, per un animale danneggiato o deceduto per cure mediche errate,invece, non c'è alcuna speranza di giustizia.

ECCO PERCHE’: In quasi la totalità dei casi di malasanità animale, quando un animale muore o viene danneggiato per negligenza e imperizia veterinaria, difficilmente si riesce a fare chiarezza in quanto non vi è un obbligo legale di tracciabilità dell'operato veterinario tramite cartelle cliniche, refertazioni scritte e consenso informato. La professione veterinaria non ha gli stessi doveri e obblighi di quella medica umana. Esiste un codice deontologico veterinario ( art. 32 e art.36) che prevede il rilascio al cliente delle relazioni cliniche, dei documenti diagnostici, delle prescrizioni e della documentazione clinica dietro pagamento della prestazione professionale. Si tratta, tuttavia, di una norma di precetto la cui violazione non ha conseguenze in campo giuridico , ma solo nell’ambito disciplinare interno agli ordini professionali e quindi non è una legge di Stato ( come esiste per i medici degli umani) Abbiamo appurato che il più delle volte le norme del codice sono impunemente violate senza alcuna conseguenza disciplinare e sicuramente, non possiamo affidare la vigilanza e la tutela della salute dei nostri animali ad un semplice codice deontologico ( così come nessuno accetterebbe ciò in campo medico umano) .

Invitiamo, dunque, tutti gli utenti lettori a sottoscrivere la nostra petizione a sostegno del disegno di legge n.1482 presentato dalla Senatrice del Movimento 5 Stelle Serenella Fucksia il 14 maggio 2014 per la tracciabilità obbligatoria dell’operato veterinario sul sito www.arca2000.it e ad informarsi per non trovarsi impreparati e sprovveduti davanti ai casi di malasanità animale.

COME PROCEDERE QUANDO IL VOSTRO ANIMALE E’ VITTIMA DI MALASANITA’ ANIMALE?

Se l’animale è deceduto:

1-fare eseguire l’autopsia da un Istituto Zooprofilattico (ce ne sono in ogni provincia) o Istituto Universitario Veterinario o Clinica Veterinaria privata diversa dalla struttura dove è deceduto l’animale e possibilmente in altra provincia rispetto a quella dove ha sede la struttura dove è deceduto l’animale; L’esame autoptico può essere anche disposto dall’autorità giudiziaria che abbia ricevuto domanda di accertamento medico legale tramite una richiesta inoltrata da un avvocato che rappresenti la parte lesa.

2- richiedere la documentazione clinica alla struttura veterinaria con una raccomandata A/R dando un tempo di risposta max di 7 gg ai sensi del codice deontologico veterinario.

3- Recarsi da un avvocato per valutare un’azione legale;

4-Inoltrare un esposto all’ordine professionale competente;

QUANDO L’ANIMALE VIENE DANNEGGIATO:

1-Recarsi immediatamente da altro veterinario per indagare sulle cause e sui rimedi;

2-Farsi rilasciare la documentazione clinica dal veterinario precedente e farsi compilare una relazione clinica dal veterinario successivo come perito di parte medico legale (Ctu)

3-Recarsi da un avvocato per valutare gli estremi di un’azione legale risarcitoria sulla base della documentazione clinica in possesso e di altre eventuali relazioni del CTU qualora sia accertata una responsabilità professionale medico veterinaria.
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