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 U.E. - U.E. - Mediazione consumatori. Corte Ue: ci si puo' ritirare in qualunque momento
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Notizia 
14 giugno 2017 10:37
 
Il sig. M e la sig.ra R, entrambi cittadini italiani, si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona (Italia) per contestare la domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione della somma di EUR 991 848,21 loro prestata.
Il Tribunale di Verona rileva che, ai sensi del diritto italiano, il ricorso del sig. M e della sig.ra R non è procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se essi agiscono in qualità di «consumatori». Peraltro, il diritto italiano prevede che, nell’ambito di una mediazione obbligatoria siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e non possano ritirarsi dalla mediazione senza giustificato motivo.
Dubitando della compatibilità di tali norme nazionali con il diritto dell’Unione, il Tribunale di Verona chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori.
Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che la direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR), potrebbe essere applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare. La Corte ricorda, in particolare, che la direttiva è applicabile se la procedura ADR (nella fattispecie, la procedura di mediazione) soddisfa i tre presupposti cumulativi seguenti: 1) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni derivanti dal contratto di vendita o di servizi; 2) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa e 3) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea.
Per il caso in cui il giudice italiano ravvisi l’applicabilità della direttiva sulle controversie dei consumatori, la Corte rileva che, nelle procedure ADR previste da tale direttiva, il carattere volontario consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato.
A questo proposito, la Corte osserva che il requisito di una procedura di mediazione preliminare a un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovrà verificare. Così è, in particolare, qualora tale procedura 1) non conduca a una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e 4) non generi costi ingenti, a patto che 5) la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso alla procedura di conciliazione e che 6) sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti. Ciò premesso, la Corte conclude che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non è incompatibile con la direttiva.
Per contro, la Corte rileva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.

Qui il testo della sentenza
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