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 ITALIA - ITALIA - Riscossione crediti infondati o prescritti. Ge.Ri insiste e l'Antitrust apre ulteriore istruttoria
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Notizia 
24 novembre 2014 12:52
 
1. Con provvedimento n. 25033 del 17 luglio 2014, notificato in data 5 agosto 2014, l’Autorità ha riscontrato che la società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. ha sollecitato il pagamento, su incarico di diversi committenti, di presunti crediti, in gran parte infondati o prescritti, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro”.
2. Tale pratica è stata ritenuta aggressiva dall’Autorità, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, potendo ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile, per i consumatori destinatari, provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto.
3. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
4. Tra i primi di settembre e fine ottobre 2014 sono pervenute una decina di richieste di intervento volte a segnalare la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citata e, in particolare, che GE.RI avrebbe continuato a richiedere, a mezzo solleciti scritti o telefonici, il pagamento, su incarico di diversi committenti, di crediti infondati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali.
5. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
6. Il citato provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, risulta comunicato al professionista in data 5 agosto 59
7. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 5 agosto 2014.
8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha abrogato l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 25033, del 17 luglio 2014, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 25033, del 17 luglio 2014;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014.
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