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 ITALIA - ITALIA - Si puo' mandare a quel Paese il condomino molesto. Cassazione
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Notizia 
13 settembre 2012 15:39
 
Si puo' mandare 'a quel paese' il condomino molesto che, incurante dei ripetuti richiami del vicino di casa, continua imperterrito nel suo comportamento irritante.
L'eventuale ingiuria detta in un momento di rabbia, dice la Cassazione, e' coperta dalla esimente della provocazione. In questo modo la quinta sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso di Luigi M., un 40enne di Agrigento condannato per ingiuria e per minaccia per avere inveito in maniera non troppo ortodossa con il vicino di casa che continuava a tenere acceso il motore dell'auto parcheggiata sotto la sua veranda. Ne era seguita la 'reazione irosa' di Luigi M. che lo ha portato in Tribunale. Con tanto di condanna sia per ingiuria che per minaccia convalidata il 1 febbraio 2011 dal giudice di Agrigento.
Luigi M. ha rivendicato il diritto di reazione in Cassazione e Piazza Cavour, solo per quanto riguarda il reato di ingiuria, gli ha dato ragione sulla mancata concessione dell'esimente provocazione. In particolare, gli 'ermellini' nella sentenza 35239, hanno strigliato il Tribunale di Agrigento che 'sul riconoscimento della speciale esimente della provocazione in riferimento al reato di ingiuria ha in qualche modo travisato'.
Inoltre Piazza Cavour sostiene che 'il Tribunale ha contraddittoriamente escluso l'operativita' di qualsiasi esimente errando'. Sara' ora il Tribunale di Agrigento a rideterminare una pena piu' leggera per il condomino esasperato dal vicino di casa molesto.


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