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 ITALIA - ITALIA - Tlc. No a rastrellamento indirizzi in web. Garante Privacy
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4 febbraio 2016 15:32
 
No ai software che "pescano" on line in maniera sistematica e indiscriminata dati e informazioni per realizzare elenchi telefonici. Le societa' che intendono costituire questo tipo di pubblicazione, cartacea o on line, devono utilizzare il data base unico (dbu), l'archivio elettronico che raccoglie numeri di telefono e altri dati dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. Lo si legge nel bollettino settimanale del Garante per la produzione dei dati personali. In alternativa, devono acquisire il consenso libero, informato, specifico per ogni finalita' che si intende perseguire (come la consultazione on line dell'elenco o la "ricerca inversa" delle generalita' di un abbonato attraverso il numero di telefono). Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che ha dichiarato illecito e ha vietato ad una societa' la formazione e la diffusione on line di un elenco telefonico contenente dati di oltre 12.500.000 persone non raccolti dal dbu ma da altri siti web (mediante web scraping) senza il consenso degli utenti. I dati trattati in modo illecito dovranno essere cancellati dalla societa'. Le numerose segnalazioni pervenute all'Autorita' lamentavano la diffusione sul sito della societa' di un elenco telefonico on line contenente vari dati personali (nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, a volte anche utenze riservate, numero di cellulare o indirizzo email) raccolti senza consenso. Alcuni segnalanti, inoltre, associavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate alla messa a disposizione dei propri dati sul sito. Dagli accertamenti effettuati e' emerso che la societa' gestiva un sito in cui aggregava e rendeva disponibili i numeri di telefonia fissa e altri dati personali raccolti in maniera automatica e sistematica attraverso script lanciati direttamente sulle fonti web acquisendone i contenuti (web scraping). Gli script, come affermato dalla societa', erano impostati in modo tale da raccogliere qualsiasi informazione pubblicata su fonti web accessibili a tutti, per poi metterla a disposizione degli utenti del sito della societa'. Nel disporre il divieto - si legge ancora nel bollettino - il Garante ha riaffermato le regole sulla formazione degli elenchi telefonici e ha ritenuto la pubblicazione on line di un elenco telefonico non tratto dal dbu e senza il consenso degli interessati un trattamento particolarmente invasivo per l'agevole reperibilita' dei dati anche mediante i piu' comuni motori di ricerca e per la possibilita' che essi possano essere utilizzati anche per ulteriori trattamenti (ad es. marketing indesiderato). L'Autorita' sta valutando l'applicazione di una sanzione amministrativa per gli illeciti commessi dalla societa'.  
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