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Fermo amministrativo dell'auto. Quando è illegittimo
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Articolo di avv. Isabella Cusanno
1 ottobre 2009 9:36
 
Che cosa è il Fermo Amministrativo che viene applicato alle nostre auto quando il fisco vanta dei crediti nei nostri confronti che, non pagati e non opposti, sono diventati esecutivi?
E' un procedimento sanzionatorio che colpisce l'automobile, proibendone l'uso pena multa e confisca. Si ripete: è un provvedimento sanzionatorio previsto dalla legge quando il nostro comportamento omissivo, ossia il non aver pagato quanto dovuto si protrae nel tempo e sempre che detta omissione riguardi debiti ai quali è attribuita una specifica natura giuspubblicistica ( tasse varie e solo quelle): questo perché il fisco ha come compito di offrire ristoro economico alle finalità ed alla organizzazione dello Stato alla luce dei principi della Costituzione.
Volerlo considerare diversamente è snaturare l’indicazione base della sua nascita.
Il preavviso di fermo è quindi solo la comunicazione, prevista dalla legge, che l’ente esattore sta procedendo in tal senso. E dovrebbe essere davvero solo stilato a questo modo: la comunicazione dell’avvio della procedura sanzionatoria. Ed in tal senso non appare opponibile.
Fatto sta che i vari enti esattori, ossia quegli enti per lo più formati da Banche, alle quali viene affidato, quali intermediari, la riscossione dei debiti in forza di una legge che procede dalla cartolarizzazione dei crediti dello Stato, utilizzano la procedura del fermo amministrativo dell'auto come vera e propria procedura esecutiva, ed il preavviso del fermo contiene tutti gli elementi dell’ atto di precetto, spesso non formalizzando poi alcuna altra comunicazione al fermo e alla azione esecutiva se non la vendita del bene stesso. Utilizzano cioè quello che è un provvedimento sanzionatorio come un qualunque strumento dell’ordinaria esecuzione e del banale atto di precetto ma lo usano in via preferenziale perché assicura all'ente un formula di sicuro successo andando a colpire il bene più vitale per l'economia di ciascuno di noi e colpendolo in modo autoritativo, avvalendosi cioè di una procedura che moltiplica a dismisura il disagio del debitore esecutato attribuendogli un onere aggiuntivo quale punizione per il suo essere inadempiente.
A questo va aggiunto che il sistema autonomo dei ruoli dei crediti Inps, Inail ed enti previdenziali vari non è mai stato approntato e i medesimi enti utilizzano per le notifiche le stesse norme per le notifiche dei ruoli dei crediti erariali. Solo che agli enti previdenziali e alle multe per contravvenzioni stradali non si applicano le normative restrittive per le opposizioni ai ruoli esecutivi dei crediti del Fisco. Ossia ai crediti vantati dagli enti previdenziali ed infortunistici ( tutti) non si applicano le norme che impediscono l'opposizione ai ruoli esattoriali divenuti esecutivi.
Per lo stesso principio il fermo amministrativo (e tanto più il preavviso di Fermo), strumento applicabile ai soli ruoli esecutivi tributari, non può essere applicato nei confronti dei ruoli emessi dagli enti che non sono il Fisco.
Ed invece avviene esattamente il contrario, con estrema naturalezza e superficialità in forza della convinzione che l’importante è ottenere il pagamento, tanto il colpevole è comunque il debitore, mortificando ferocemente ogni logica di diritto positivo, i principi stessi della nostra Costituzione, impedendo la verifica costante delle pretese di riscossione da parte di chi non ha certo la qualifica di ente sovraordinato e sovrano.
Dal luglio del 2006 gli atti tributari oggetto di opposizione in commissione tributaria sono aumentati con la previsione specifica dell’impugnabilità dell’ipoteca sugli immobili e il fermo dei beni mobili registrati.
In forza di queste (ed altre) considerazioni la giurisprudenza è intervenuta facendosi carico del problema ed offrendo soluzioni articolate a chi riceve un avviso di fermo amministrativo indebito assicurandogli la possibilità di fare opposizione ed anche per via ordinaria per i ruoli esecutivi non erariali.
Ma essendo stato utilizzato un provvedimento sanzionatorio in sostituzione di un procedimento esecutivo le semplici opposizioni a precetto messe a disposizione dal codice di procedura civile non sono sufficienti a dare ristoro e soluzione al problema. E' come pretendere di affrontare una condanna ad una pena detentiva già esecutiva con una citazione per danni. I tempi e le forme processuali non possono assicurare conclusioni rapide ed in grado di ovviare alla perdita dell'uso dell'automobile. Né la giurisprudenza si prende la responsabilità di considerare il preavviso di fermo amministrativo non come atto sostitutivo del precetto, ma come atto sostitutivo di una esecuzione già iniziata, valutazione che comunque non sarebbe risolutiva, dati gli strettissimi tempi (venti giorni) che vengono concessi al soggetto colpito dal provvedimento nell'avviso.
Sarebbe auspicabile un intervento legislativo in favore del debitore a dirimere ogni complicazione, un intervento legislativo che sanzioni l'uso indebito del fermo amministrativo e del preavviso di fermo e ne riduca al minimo le possibilità di applicazione.

Ed allora, in via pratica, che fare?
Se si è stati colpiti da un indebito procedimento di fermo amministrativo e si è in grado di tenere la macchina in garage (assolutamente non lasciarla sulla pubblica via), si possono fare le opposizioni necessarie e chiedere il risarcimento dei danni materiali (fermo macchina, uso dei mezzi pubblici, mancato guadagno, perdita di occasioni relazionali, spese varie ) e morali (trattasi di un comportamento da equiparare all’illecito) 
Se si deve pagare perché non si può fare a meno della macchina, pagare dopo avere inviato una raccomandata di contestazione delle pretese, dicendo che si è pagato perché impossibile fare diversamente e che si procederà alla richiesta di rimborso ed alla domanda giudiziale di risarcimento danni.
Se si è stati colpiti da un provvedimento di preavviso di fermo o di fermo amministrativo per pretese complessive che contengono crediti Inps o comunque previdenziali o multe che effettivamente si sarebbero dovute pagare comunque, procedere alla contestazione della forma vessatoria alla quale si è sottoposti e chiedere i danni: perché nessuna riscossione può comportare un indebito aggravio di costi e di umiliazioni. 
Se si è dovuto procedere alla rateizzazione di estratti di ruolo contenenti crediti previdenziali ( Inps ecc) e si è colpiti da un provvedimento di fermo che oltretutto perdura finché non si è pagato tutto, procedere allo stesso modo, anche se effettivamente si sarebbe dovuto pagare.
Questo perchè gli enti esattori hanno molti modi per soddisfare le loro pretese, ma non possono utilizzare strumenti sanzionatori senza una specifica previsione di legge e con riferimento a voci che non possono in alcun modo essere considerate di tale rilievo da essere garantite da un provvedimento punitivo. E neppure possono colpire il debitore in modo vessatorio, o rendergli il debito oltremodo oneroso, o avvilire la sua dignità del cittadino.
 
Norme base di riferimento:
Decreto legislativo n. 546/1992
Legge n. 418/2006
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 13902/2007
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