Rinnoviamo l'appello ( E LO FAREMO PERIODICAMENTE FINO A
TUTTO IL PERIODO ELETTORALE PROSSIMO VENTURO ) a tutti gli
ITALIANI E CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AI PROPRIETARI
IMMOBILIARI.
DISERTIAMO TUTTI, SENZA ESCLUSIONE
DI NESSUNO IN MASSA LE URNE ELETTORALI, NON ANDIAMO A
VOTARE, QUESTA NON E' GENTE PER CUI VALGA LA PENA
RINUNCIARE AD UNA GITA, AD UNA VISITA CON LA FAMIGLIA AD UNA
DELLE MIGLIAIA DI STUPENDE ABBAZIE CHE CI SONO NEL NOSTRO
PAESE, NON FACCIAMO SCIOCCHEZZE, NON CONSENTIAMOGLI DI
MANGIARE ANCORA SUI NOSTRI SACRIFICI.
LA PAROLA
D'ORDINE E' UNA ED UNA SOLA
" A S
T E N S I O N E "
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
07.12.2005 ORE 19:08
3 dicembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
L'aver cambiato cavallo non salverà FORZA ITALIA e
ALLEANZA NAZIONALE faremo di costoro sugose polpettine e
naturalmente vale per il c.d. ministrino ( PATETICO E
RIDICOLO ) lo stesso consiglio elargito al BACCINI.
03.12.2005
F/TO
Robin di
SHERWOOD
27 novembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Abbiamo appreso dalle AGENZIE che il deputato BACCINI
dell'UDC, vuole candidarsi alle prossime amministrative
che dovranno svolgersi a ROMA, LO ABBIAMO SCONSIGLIATO
MANDANDOGLI LA SEGUENTE MAIL:"Avete condiviso
SCIENTEMENTE quindi COLPEVOLMENTE le scelte del GOVERNO,
avete appoggiato la scelta di non tenere fede agli IMPEGNI
ELETTORALI, siete RESPONSABILI quindi COLPEVOLI NELLA STESSA
MISURA, abbiamo fatto a pezzi STORACE, di voi faremo un sol
boccone."
F/TO
Robin di
SHERWOOD
Nota a margine: Noi siamo per
principio contrari agli ENTI LOCALI, li consideriamo solo
una forma di estorsione di denaro alla gente e ci batteremo
DICHIARATAMENTE E PALESEMENTE fino a quando convinceremo il
POPOLO a non votare più per regioni, provincie e comuni, ad
ogni buon conto BACCINI, non ci pensi neanche per un attimo,
lei non sarà mai sindaco ed altrettanto sarà valido per il
suo avversario.
27.11.2005
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
7 novembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Un noto GIORNALISTA TELEVISIVO, ha ricevuto una nostra
sollecitazione ad invitare ad una sua trasmissione il
Dott.Corrado SFORZA FOGLIANI perchè parli di PROBLEMATICHE
DEL MONDO IMMOBILIARE, allegando la dichiarazione a suo
tempo IMPRUDENTEMENTE rilasciata dal Senatore NANIA all'
ADN KRONOS.
Vedremo gli eventuali sviluppi.
F/TO
Robin di SHERWOOD
07.11.2005 Ore 20:10
4 novembre 2005 0:00 - Robin di sherwood
Abbiamo avvisato ( VIA E-MAIL ) l'UDC ( PARTITO FACENTE
PARTE DELLA COALIZIONE GOVERNATIVA ) che i provvedimenti che
saranno LEGGE FINANZIARIA e che riguardano la FAMIGLIA
dovranno essere SLEGATI ed INDIPENDENTI dal numero delle
persone che costituiscono il NUCLEO FAMIGLIARE, in altri
termini, stiamo dicendo che l'I.C.I. dovrà essere
cancellata comunque, perchè in caso contrario riserveremo
anche a quel PARTITO lo stesso "TRATTAMENTO" che
abbiamo usato ad ALLEANZA NAZIONALE ed a FORZA ITALIA e non
intendiamo al riguardo TRANSIGERE.
F/TO
Robin di SHERWOOD
1 novembre 2005 0:00 - xxx
Solo l'aduc lavora gratis x il prossimo,vive di
contributi volontari!!! Compagni andate a cagare...non
ha agevolazioni, privilegi,i dipendenti aduc vivono di sole
ed aria....
1 novembre 2005 0:00 - ROBIN DI SHERWOOD
Signor FALCINELLI, ci è piaciuto moltissimo il suo
intervento, in misura maggiore apprezziamo lo spirito
critico, uno dei nostri fini palesi e dichiarati è proprio
questo perchè è utilissimo a sviluppare il dialogo, a
cercare e trovare tutti insieme delle soluzioni, quando a
nostro umile modo abbiamo deciso di scendere in campo ( si
lo sappiamo che è già stato detto e dunque non siamo
originali, ma non è proprio lo stesso campo )eravamo e
siamo coscienti e consapevoli che a secondo di come
avessimo impostato la nostra azione avremmo potuto innescare
e provocare grossi guai ( I DOCUMENTI DI CUI SIAMO IN
POSSESSO ANCORCHE' SEMPLICI ARTICOLI DI ORGANI UFFICIALI
E DICHIARAZIONI RESE DA CHI CI GOVERNA E DUNQUE INNEGABILI
DA PARTE DI COSTORO, CE LO AVREBBERO AMPIAMENTE CONSENTITO
ED IL DOCUMENTO CHE ALLEGHIAMO O PER MEGLIO DIRE CHE
POSTIAMO LO TESTIMONIA )e proprio per questo abbiamo
adottato la strada della prudenza e della calma e comunque
siamo riusciti a provocare la CAPORETTO elettorale
dell'attuale coalizione, che ora sa che noi esistiamo ed
alle prossime elezioni invece di suonare le trombe si
comporterà con moderazione e non farà promesse che sa di
non poter mantenere e già questa noi la consideriamo una
piccola vittoria.
Non siamo nè ci sentiamo eroi
( TRISTE QUEL PAESE CHE HA BISOGNO D'EROI ) siamo esseri
umani come voi che si sono assunti l'onere ( A TURNI )
di tenere occhi ed orecchie aperti. Di seguito priva di
foto che data l'impostazione di questa pagina è
impossibile allegare ma che ripetiamo coloro che ne fossero
interessati potranno avere mandandoci una semplice MAIL, la
dichiarazione rilasciata dal Sen Domenico NANIA.
__________________________________________
18/08/2005 CROCE ROSSA:
DELMASTRO DELLE VEDOVE, NO A CAMBIAMENTO SIMBOL...
GOVERNO: NANIA, NUOVO PROGRAMMA PER SUD
FAMIGLIE E IMPRESE
Roma, 13 aprile — «Per
tornare ad essere in sintonia con i cittadini, dobbiamo
riscrivere il programma di governo fondato su pochi
essenziali punti, tutti rivolti alla soluzione dei problemi
più impellenti che attraversano le famiglie, il Sud e le
imprese, e di pari passo rimodulare l'alleanza di
centrodestra, dove finora Forza Italia è apparsa
sbilanciata sulla Lega». Lo dichiara il presidente dei
senatori di An, Domenico Nania. «La Cdl —spiega Nania—
deve rimodellarsi politicamente su un nucleo centrale e
forte costituito da Fi, An, Udc e i partiti laici riformisti
nazionali, che possono fare accordi significativi con i
partiti regionali. Al Nord con la Lega ed al Sud ed in
Sicilia con altre forze che si caratterizzano in modo
spiccato per la loro presenza sul territorio di
riferimento». «Il rilancio e la credibilità della Cdl
—prosegue il capogruppo di An a palazzo Madama— passa da
questa operazione lungimirante, che ci consentirà di
rientrare in sintonia con quegli elettori che sono rimasti
delusi o, come è avvenuto, DISORIENTATI ED INFASTIDITI DA
TALUNI MESSAGGI DEVASTANTI CHE LI HANNO RAGGIUNTI ANCHE A
POCHE ORE DAL VOTO DEL 3 E 4 APRILE E SUBITO DOPO».
«La sconfitta alle regionali —osserva Nania— non è
dipesa solo dalle conseguenze di una congiuntura economica
difficile, ma anche da fattori psicologici negativi. Se
insieme ad un rinnovato programma di cose da fare in favore
dei più deboli e dei ceti medi e delle attività sociali
produttive si riuscirà, di comune accordo con tutte le
forze della coalizione, a cui peraltro dovranno aggiungersi
tutte le altre che non si identificano nel centrosinistra e
nella sinistra più radicale, potremo risalire la china e
tornare a vincere nell'interesse del Paese». «Mi
auguro —conclude il presidente dei senatori di An— che
la Lega, in particolare, dimostri in questo difficile guado
di essere una forza responsabile e credibile ponendosi al
servizio della coalizione e degli interessi dei cittadini
più che a quelli di una nicchia regionale». Fonte :
adnkronos Autore : redazione internet
Il Sen. Domenico
Nania Capo Gruppo di An al Senato Link al Giornale
On line DestraSenato
__________________________________________
F/TO
Robin di
SHERWOOD
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1 novembre 2005 0:00 - Enrico Falcinelli
Amici di Sherwood, eroi in calzamaglia verde saltellanti da
un ramo all’altro… (perdonatemi, quello era Tarzan!)
Vi seguiremmo in molti, attratti in particolare dal calore
dei ricordi di quelle storie che da giovanissimi ci
invitavano a sognare e fin dalla loro cavalleresca origine
destinate ad esser mito ulluminante l’oscurità delle
nostre indecise vite ma… i tempi son cambiati, o forse che
non ve ne siate accorti? Chi è l’empio che possa
amare il principe Giovanni Senza Terra in luogo del ben più
ammirabile Riccardo Cuor di Leone? Riccardo è simbolo
di coraggio, di tenacia, di bontà, di fermezza ed autorità
e… di moralità!
Personalmente dubito che tale
mito corrisponda a realtà. Ovvero, qualche cazzata anche
Riccardo l’ha fatta, seppur di meno se ne parla. E son
queste cazzate che lo rendono umano e raggiungibile,
altrimenti chi può sperare di eguagliare il mito?
Siamo uomini e questo basta a tagliar tante parole. E la
moralità? Quella, be’, sarebbe il cuore del
discorso. Il fatto è che i governi spesso sembra
rispecchino il cuore dei governati ed anzi, in semplici
parole e per essere sincero, si corre il rischio che per
dare un dito si perda tutto il braccio così come se io
avessi un gatto e da une parte un pesce, con un occhio
guarderei il gatto, ma con l’altro non trascurerei il
pesce.
Potremmo cambiare il governante e
metterne uno migliore ma cosa sarebbe di noi se il nostro
futuro dipendesse da una persona sola? Non sarà meglio
educare tutti a rendersi migliori così che chiunque vada
in alto per dir qualcosa, come parli, parli bene? Oppure
vorremmo che l’audacia e la generosità di un Robin non
venga gratificata dal sostrato per cui lavora?
Certo, ci vuol di più ma intanto che diamo a Cesare il suo,
renderemmo a Dio quello che gli appartiene e per noi faremmo
quello che ci conviene. Si tratta di costruire sulla roccia
un castello di pietra anziché sulla sabbia un castello di
polvere.
Eppoi sicuri che la calzamaglia oggi si
addica? Non notate che quando si vede in giro una mamma
malvestita per la fretta con due bambini per mano viene
scanzata e considerata una “straniera”? E se si avvicina
per chiedere un’informazione già vi preparate a dirgli
che non avete spiccioli? Eppure fino a non molto tempo fà,
ciò, era normale. La gente vuole cambiare ma ha in
testa quello che gli si è fatto vedere. Se qualcuno non
mostra abbienza ed eleganza, difficilmente avrà il credito
che magari merita.
Comunque, se riusciste
nell’intento di cambiare il mondo od anche una piccola sua
parte, di questo avrete sicura lode. E qualcuno, come
me, si rimangerà delle parole.
Un abbraccio
augurante, Enrico Falcinelli.
31 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
SIGNORE DELL' UNIVERSO !!!!!!!!
Ci riesce
impossibile immaginare una sintesi migliore dell'
analisi politica e soprattutto della situazione che lei ha
esposto, se fossimo al posto di quei signori che
pomposamente si definiscono classe dirigente per onestà
intellettuale ci dimetteremmo all'istante e torneremmo
immediatamente a scuola pregando il cielo di avere un
insegnante come lei, se lei questo è stato
nell'attività lavorativa ha donato molto più di quanto
di più prezioso possa esserci su questa terra e non
c'è somma di denaro sufficiente a ripagarla.
E' vero Signor MUSTO, che la persona che noi indichiamo
( PERALTRO RIBADIAMO SENZA IN SUO CONSENSO E ASSENSO ) sia
piena di virtù e buoni propositi non ce lo garantisce
nessuno, per contraltare una cosa la sappiamo tutti anche
lei per certa ed acclarata dai fatti e da quello che vediamo
tutti i giorni con i nostri occhi, gli attuali dirigenti
scarseggiano significativamente in fatto di virtù e questo
a noi appare come una ragione sufficiente per ignorarli
totalmente ( UNICA COSA CHE PREOCCUPI SERIAMENTE COSTORO
).
Sappiamo che il metodo della CATENA DI
SANT'ANTONIO o PASSAPAROLA che dir si voglia, offre il
fianco a sospetti, ma quando non si dispone di mezzi
importanti come giornali e televisioni le alternative
possibili scarseggiano e quindi non resta che affidarsi a
ciò di cui si dispone e sperando nella volontà di
ragionamento e discernimento delle persone e comunque con
questi pochi e miseri mezzi ( E IL DOCUMENTO DI CUI
DISPONIAMO, FRUTTO DELLA MANCANZA DI PRUDENZA DI COLUI IL
QUALE E' STATO COSI' STOLTO DA RILASCIARE UNA
DICHIARAZIONE E DI FARLA PUBBLICARE IN RETE NE E' LA
TESTIMONIANZA, NOI FACCIAMO SOLO IL NOSTRO
MESTIERE............RUBIAMO DOVE E QUANDO IL NEMICO SI
DISTRAE, LO TESTIMONIA ) abbiamo provocato grossi dispiaceri
a "LOR SIGNORI" e ne andiamo fieri e che questo
serva di monito per il futuro e per tutti gli altri, anche
per colui che noi indichiamo, perchè nel momento in cui
dovesse decidere di "SCENDERE IN CAMPO" ( PAROLE
GIA' DETTE DA QUALCUNO ? ) faremo in modo da non
lasciarlo dormire tranquillo, lui governa ? noi stiamo
all' OPPOSIZIONE.Speriamo (INDIPENDENTAMENTE dalla
persona che noi indichiamo,e/o chiunque nel futuro dovesse
porsi alla guida del PAESE, che si comporti ONESTAMENTE E
LEALMENTE E CHE DUNQUE IL PAESE POSSA SPERARE IN UN MIGLIOR
FUTURO, tuttavia dovrà stare come dicono in alcune
contrade "IN CAMPANA" perchè Robin di SHERWOOD lo
osserva e non gli consente errori ).
Signor
MUSTO, noi unanimemente da questo momento la riconosciamo
come CAPO INDISCUSSO di questa masnada di delinquenti
diseredati quali noi siamo, il buo DIO l'ha messa sulla
nostra strada e noi la prendiamo e teniamo GELOSAMENTE.
DA FRATELLO A FRATELLO TUO PER SEMPRE.
F/TO Robin di SHERWOOD.
Nota a
margine: Ci risulterebbe gradito, anche perchè ci
piacerebbe scambiare opinioni e proporre una questione
possibile solo con il suo esplicito consenso un intervento
da parte del Signor DONVITO che ancora una volta ringraziamo
per gli spazi che ci concede.
31 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD
Mi sa, cari amici (mi
permettete di chiamarvi così?) che questa volta il mio
intervento sarà lungo; e per di più noioso, poiché pieno
di necessarie premesse e scarno di contenuti. Mi scuserò
subito quindi con i partecipanti a questo forum che già
più volte mi hanno giustamente accusato di essere
prolisso.
Comincerò da Robin di SHERWOOD, il
nome che vi siete scelti, e sul quale non c’è proprio
nulla da ridere, sappiano bene i farfalloni, perché è
l’archetipo di un impegno difficile, meritorio ed assai
delicato. Robin (per chi non lo sapesse) è infatti un
personaggio mitico, ma al contempo vero e vitale come solo
può essere l’anima di un popolo, e di un popolo oppresso
ma non vinto. Robin è individuato dalle tre virtù del
coraggio, dell’eroismo, e dell’onestà, ed è armato con
l’ “arco lungo” di frassino simbolo della gente libera
dalla soggezione medievale e dei cacciatori
indipendenti. Quindi giustamente dite “…ognuno se
lo vuole può essere Robin di SHERWOOD…” perché la sua
forza era nelle sue virtù ed in un semplice (quasi
semplice) pezzo di legno. Attenzione però a leggere
bene. Le vittorie di Robin sono vittorie della mente,
realizzazioni di cose buone sognate e sperate. Non
confondiamoci quindi: essere “Robin” non vuol dire
essere vincenti nel concreto. Il folletto verde dei
boschi va bene come emblema astratto di giustizia e
libertà, ma forse in un tribunale con giurie di parte ed
avvocati pro e contro, o nell’imporre tasse e gabelle al
posto dei signorotti del tempo, sarebbe meno azzeccato. In
più nemmeno allora sarebbe stato possibile togliere solo e
perennemente ai ricchi per dare ai poveri…. Prima o poi i
ricchi, si sarebbero ritrovati poveri, e i poveri… come si
distingue un povero da un profittatore?
E come si
distingue una classe dirigente che dirige nell’interesse
degli altri da quella che dirige i comodi suoi?... “IL
POTERE CORROMPE!...” eccetera lo si diceva molto prima che
tutti noi fossimo nati, e non è mai esistito uno (salvo
smentite) che prima di aver preso il potere abbia detto:
“Governerò solo per me e me ne fregherò dei miei
concittadini”…. Dopo, pare invece che non ce ne sia mai
stato uno buono… almeno non per i suoi contemporanei.
Del Presidente Berlusconi sentivo dire, dai soliti
smaliziati e prima che fosse eletto, che con tutti i soldi
che aveva forse meno degli altri avrebbe cercato di “far
fruttare” il suo piccolo periodo di potere, e si sarebbe
accontentato dell’alloro. E poi sentivo anche
argomentare che “lui” aveva il bernoccolo del capitano
d’industria, e che in fondo una nazione è come una
grandissima industria… ma mi pare che ora molte di quelle
speranze siano rientrate e lo sperato Robin Hood degli
italiani sia stato un po’ una delusione!... o sbaglio?
Ed allora cambiamo… con chi?... con cosa?
Mi mandate in brodo di giuggiole, con i vostri complimenti,
e forse non sbagliate del tutto: qualche volta qualcuno ha
avuto fiducia in me. Ed io so anche perché. Perché di
quelle tre caratteristiche di Robin di Sherwood una ce
l’ho anch’io; forse anche una e mezza. Per mia
natura ed alterigia (strafottenza quindi e non virtù) sono
onesto, spavaldamente, puntigliosamente onesto. La
gente lo avverte e lo apprezza anche se la considera
“esagerazione”. In più (e questa è la mezza),
abbastanza spesso ho il coraggio di affermare quello che
sento, quello che credo, quello per cui sono disposto a
morire piuttosto che transigere (“atrocemente schietto”
affermava una Signora che mi onora della sua amicizia).
Potrei darvi una mano (non così preziosa come
dite) intervenendo sul forum o iniziando una “catena di
sant’Antonio” con le persone che conosco, scrivendo una
E-mail del tipo:
«Delle persone che mi sembrano
perbene, associate in una pacifica lotta per certi diritti
che secondo loro sono stati malamente violati affermano che
un certo signore è più adatto a governarci di quelli che
conosciamo per averli sentiti dire “cose amene” in
TV».
Sicuri che sarebbe un aiuto valido?... io
direi di no, e voglio aggiungere che le “catene di
sant’Antonio”, i “passaparola”, come dite voi, sono
spesso guardate come sospette e truffaldine (giustamente,
perché ingannevole è la formula su cui si basano).
Allora dovrei fare di più; tirar fuori e garantire
delle virtù che non conosco del mio “indicato” e
screditare un po’ i suoi possibili antagonisti,
aggiustando magari solo un po’ le immagini, giocando, come
si dice “di luminosità e contrasto”. Non è musica
delle mie corde: mi dispiace, no.
Ancora una cosa
ed ho finito. In un vostro intervento credo abbiate detto
(non riesco però a trovarlo nei miei disordinati appunti)
che in quanto a governanti abbiamo raggiunto il fondo e
“…che peggio di così…” .( mi pare fossero queste le
parole). Io non mi interesso di politica attiva, né
più di economia; anzi il concetto stesso di denaro (con la
mia pensione riesco a vivere senza seri problemi) mi
infastidisce abbastanza. Ma vivo nel mondo, vedo e
sento le persone, ed umanamente non so ancora svincolarmi
del tutto dal giudicare, anche se poi il giudizio cerco di
non manifestarlo. Francamente, condivido con voi: quelli
che attualmente dicono di governare l’Italia non mi
sembrano un granché; ma onestamente fra quelli che si
mostrano in coda per attaccarsi alla mammella appena
possibile, non ce ne è nessuno che mi dia una sensazione di
maggior affidabilità.
Ed allora, concordo con
voi, non ci resta che cercare di cambiare. Ma, l’ho già
detto anche un’altra volta in questo forum, che “…
peggio di così!...” non bisogna dirlo. Può
succedere, e forse nostro malgrado succederà, che in futuro
le cose nel Bel Paese si mettano molto, ma molto peggio di
come sono ora.
Il mio non è certo un consiglio
competente, ma credetemi, assai sofferto: Attenti! attenti a
cosa e come cambiate! Attenti per voi, attenti per i miei
nipotini.
FRATERNAMENTE
Lucio Musto
31 ottobre 2005 parole 973
____________________________________________________________
____________
PS Ho visitato il sito
confedilizia.it
30 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Personale per il Signor MUSTO.
Signor MUSTO, come
le dicevamo in uno degli interventi precedenti, ogniuno di
noi se lo vuole può essere Robin di SHERWOOD ( nome che
ancorchè affibiatoci da noi stessi suscita tra di noi
grande ilarità e spesso ci sentiamo anche scemi )una
persona come lei, con la sua mitezza, con la sua cultura, la
sua conoscenza del mondo e degli uomini, può forse spiegare
più efficacemente di noi perchè voltare le spalle (
PACIFICAMENTE BENINTESO ) a questi signori che a nostro
modesto modo di vedete presuntuosamente si definiscono
" CLASSE DIRIGENTE " e che invece fino ad ora
l'unica cosa che hanno EGREGIAMENTE DIRETTO sono i
COMODI LORO, lei può darci una mano preziosa intervenendo
sia su questo FORUM che con tutte le persone che lei conosce
( IL VECCHIO MA SEMPRE EFFICACE METODO DEL PASSAPAROLA, NOI
ABBIAMO FATTO E SEGUITIAMO A FARE LA MEDESIMA COSA, MA
QUALCHE VOLTA SENZA RIUSCIRCI, FORSE NON RIUSCIAMO AD ESSERE
BRAVI COME LEI, CI HA CATTURATI E STREGATI, COME FA ? ).
Proviamo a porre le basi per un cambiamento, potremo
anche sbagliare, potremo anche non riuscirvi, ma almeno
avremo ( PACIFICAMENTE ) tentato.
FRATERNAMENTE
Robin di SHERWOOD
30 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO potremmo sprecare migliaia di parole, useremo
una frase per riassumerle tutte.
GRAZIE DI
ESISTERE.
F/TO
Robin di SHERWOOD
Nota a margine: Amici,
Connazionali, abbiamo detto e ribadiamo di non essere i
detentori del verbo nè della verità se qualcuno ha idee e
proposte per costruire una strategia ( LE UNICHE COSE CHE
NON ACCETTIAMO SONO GLI INSULTI ANCHE DIRETTI AD ALTRI E LE
VIOLENZA ) al fine di ottenere il RIPRISTINO di quello che
noi consideriamo il DIRITTO FONDAMENTALE ED IRRINUNCIABILE
DELL' UOMO ha il diritto dovere di farsi
avanti.Ricordiamo a noi stessi in primo luogo che
l'unione fa la forza.
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
TROPPO BUONI con me, Robin di Sherwood!
Se mi
sentissi "positivo" un duecentesimo di quello che
dite voi, sarei contento di morire con la sensazione di aver
fatto a sufficienza. Conoscendoci meglio, capirete che
io DAVVERO mi sento quasi nessuno, ma mi incombe
l'obbligo morale di restituire al mondo i doni che mi ha
dato (forse quel polmone di esperienza che dite voi?) e che
mi autorizzano (forse) al fregiarmi di quel
"quasi" davanti all'invece meritatissimo
"nessuno".
In parole correnti: se posso
fare qualcosa di utile e contemporaneamente onesto, qualcosa
che sappia anche sia pur approssimativamente fare, contate
pure su di me.
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO con il dovuto rispetto per la sua persona
innanzitutto e poi per la sua ( come da lei affermato ) non
più verdissima età, e questo per noi costituisce maggior
ragione di rispetto e di considerazione, perchè le persone
come lei, proprio per il fatto di essere avanti con
l'età hanno una maggior esperienza della vita e dunque
una maggiore saggezza e cosa importantissima e da tenere
preziosa come l'oro siete la MEMORIA STORICA in questo
caso del nostro PAESE, noi vorremmo ( NEL CASO IN CUI IL
DOTT.FOGLIANI ANCHE LUI NON PIU' GIOVANISSIMO DECIDESSE
DI CANDIDARSI )che fosse istituito L'OBBLIGO per le
persone giovani di cedere il posto sui mezzi pubblici alle
persone anziane, cosa che ai tempi di chi le sta rispondendo
in questo momento era consuetudine ora purtroppo divenuta
desueta, un paese ed il suo popolo si educano al rispetto
delle regole e della legge anche dalle piccole cose.
Come facciamo a sapere qualcosa che in questo momento
la riguarda ? Se lei legge tutti i FORUM in cui siamo
intervenuti potrà leggere che qualcuno di noi ( non meno di
20 persone nell'arco delle 24 ore esplora il web alla
ricerca di notizie che possono essere di interesse generale,
per fare un esempio la lettera scritta da una cittadina
all'On.BERTINOTTI e che noi abbiamo ripostato su questi
FORUM perchè tutti ne abbiano cognizione, nello stesso modo
sono stati trovati FORUM ai quali lei ha partecipato, con il
suo nome e cognome ( PERALTRO DELIZIOSAMENTE DOTTI E
PIACEVOLI DA LEGGERE, DAL CHE DESUMIAMO LA SUA VASTA E
PROFONDA CULTURA, PERSONE COME LEI VALGONO ORO QUANTO PESANO
).
Signor MUSTO solo gente ignorante e cattiva
può pensare che i suoi interventi diano fastidio, neanche
per sogno, tutto l'esatto contrario, anzi perdiana lei
ci ha stimolati alla chiarezza più totale e non ha proprio
nulla di cui doversi scusare nè giustificare, persone come
lei dovrebbero governare questo PAESE allora si che noi
dormiremmo sonni tranqulli e non avremmo avuto bisogno di
costituirci in questa sorta di novella CARBONERIA stando
attenti anche a dove camminiamo.
Signor MUSTO con
il dovuto rispetto ci scusi e perdoni ma lei non deve nella
maniera più categorica essere quiescente nei nostri
confronti,noi non ci sentiamo nessuno e non siamo nessuno
siamo persone stanche di vedere e subire ingiustizie e così
abbiamo deciso di combattere CIVILMENTE, di metterci al
servizio della gente, vedendo se riusciamo ad ottenere
consenso almeno su un tema di interesse generalizzato ma
senza pretenderlo, lei partecipa ai FORUM, questo significa
che ha o comunque dispone di un PC vada sul sito di
CONFEDILIZIA ( SE VUOLE NON E' UN OBBLIGO, SIAMO IN UN
PAESE DEMOCRATICO E VIVADDIO OGNIUNO E' LIBERO DI
NAVIGARE DOVE VUOLE ) lo consulti e vedrà che comincerà a
conoscere il Dott. SFORZA FOGLIANI oppure e sempre che la
cosa possa per lei costituire motivo di interesse,
girellando sul web e digitando nei motori di ricerca il nome
dell'Avvocato può trovare notizie che lo riguardano, e
comunque Signor MUSTO ormai abbiamo provato tutti
obbiettivamente e qualora il Dott.FOGLIANI decidesse di
candidarsi votandolo cosa avremmo da perdere ? Peggio di
così..............
Lei è una persona splendida
e noi la preghiamo ( E AVREMO TUTTI DA GUADAGNARCI ) di
essere non cattivo con noi ma perfido, cribbio se milioni di
ITALIANI fossero come lei forse ora non ci troveremmo in
BRACHE DI TELA.
FRATERNAMENTE
TUTTI I COMPONENTI DEL MOVIMENTO
Robin
di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD
Chiedo scusa, chiedo scusa,
chiedo scusa!!!
Vi assicuro sulla mia parola di
gentiluomo che nelle mie parole non voleva esserci
assolutamente nulla di offensivo, sgradevole o in qualsiasi
modo negativo nei vostri confronti.
Quello che ho
detto significa esattamente quello che è contenuto nel
significato letterale delle parole, e nient'altro!
La libertà che mi sono preso, e di cui nuovamente di
scuso, di usare anch'io le frasi in tutte maiuscole, era
ed è solo un "OK ho capito" alla vostra
spiegazione.
L'entusiasmo per l'abbraccio
è assolutamente genuino.
La preoccupazione per
la validità in Italia dei referendum confermativi è per me
reale, infatti né io, né la più parte degli italiani
abbiamo ancora sufficiente maturità e cultura politica (che
invece hanno acquisito gli svizzeri nella loro lunga
tradizione) per saper valutare una legge con la propria
testa ed autonomamente decidere.
Dire del dott.
Sforza "il vostro candidato" significava e
significa: "la persona che voi stimate, di cui
caldeggiate l'elezione, che sperereste di vedere alla
guida dell'Italia... " - Solo questo. Io non ho
il piacere di conoscerlo, e perciò per me è come ogni
altro. Nemmeno voi, ho il piacere di conoscere e quindi
anche le vostre sollecitudini per il dott. Sforza per me si
equivalgono a quelle di chicchessia per il suo
"indicato" (secondo il termine usato da voi).
La citazione del Giusti infine, rispecchia, E LO DICE
CHIARAMENTE, la mia LECITA personale preoccupazione
Mi dispiace di essere stato (forse gratuitamente)
frainteso.
Con le tisane ho già provato, grazie.
Purtroppo però non mi fanno un granché. Comunque,
se questo era il senso del vostro consiglio, cercherò di
quiescere nei vostri confronti, se i miei interventi danno
fastidio.
Fraternamente
PS le cose che
affermate di sapere, non so chi ve le abbia dette.
Correttamente, in lingua italiana, avreste dovuto usare il
termine "presumiamo", invece che
"sappiamo", altrimenti cadete nella rutelliana
presunzione di parlare "a nome del popolo
italiano" laddove potrebbe dire (al massimo) "a
nome dei miei elettori"
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO, sappiamo che lei frequenta i FORUM per il
gusto di confrontarsi, sappiamo anche che a suo modo lei è
un filosofo, qui però non stiamo filosofeggiando, stiamo
vedendo con tutti con l'aiuto di tutti, con le idee di
tutti, con le proposte di tutti BEN VENGANO noi non siamo
detentori nè del verbo e men che meno della verità e
sopratutto non siamo preclusi a nulla e nessuno, lei ci ha
chiesto se e quale alternativa avevamo e noi la abbiamo
accontetata.
Il Dott. SFORZA FOGLIANI non è il
nostro candidato è una persona che noi stiamo indicando (
PERALTRO SENZA IL SUO ASSENSO ) quale possibile alternativa,
se avessimo voluto occupare noi i posti attualmente
occupati, non ci saremmo palesemente manifestati, ci saremmo
invece candidati sotto mentite spoglie per poi fare quello
che fanno gli altri.
Signor
MUSTO.................presso le erboristerie vendono ottime
tisane contro l'insonnia.
F/TO
Robin di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD
La cosa più bella è la
vostra chiusa. CON ENTUSIASMO ACCETTO E RICAMBIO
L'ABBRACCIO FRATERNO!
Su tutto il resto sono
con voi, in special modo sul referendum confermativo delle
leggi (CHE PERO' AHIME' ABBISOGNA DI PRESUPPOSTI
DEMOCRATICI CHE IO SONO CERTAMENTE TROPPO VECCHIO PER VEDER
REALIZZATI)
Nulla da dire sul dott Sforza: non lo
conosco come vivaddio non conosco i dott.i Berlusconi, Fini,
Rutelli, Prodi & C. . E' il Vostro candidato alle
prossime elezioni? AASSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE LLEECCIITTOO!!
!! !!
Ripenso solo, e lo faccio mestamente, a
Giuseppe Giusti ed al suo sconforto politico:
"... tutto si risolve, a parer mio, " a un
'levati di là, ci vengo io!
Comunque,
Augurissimi!
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor Musto non abbiamo alcuna difficoltà nel
risponderle.
1. Le frasi che abbiamo scritto in
carattere maiuscolo hanno il solo scopo di renederne
rafforzato il concetto, per dirla in altre parole è come se
noi le avessimo evidenziate anche con il fine dichiarato di
far conoscere anche a chi si affaccia in questo FORUM
attirandone l'attenzione ( ECCO SPIEGATO L'USO DELLE
MAIUSCOLE, TRA L'ALTRO SAPPIAMO ANCHE NOI CHE NELLE
COMUNICAZIONI NEL WEB SOLITAMENTE SI UTILIZZANO I CARATTERI
MINUSCOLI).
2. Non comprendiamo cosa voglia
significare riguardo alle frasi "poco
significative".
3. NO non siamo contenti di
questo GOVERNO che anche noi quali cittadini di questo PAESE
abbiamo con il nostro voto contribuito ad eleggere, ma è
consentito commettere errori ed essere sufficientemente
uomini da riconoscerlo ed ammetterlo anche pubblicamente ? (
GOVERNO lo abbiamo scritto maiuscolo significando con ciò
che nonostante siamo insoddisfatti del suo operato tuttavia
ne abbiamo rispetto in termini ISTITUZIONALI ).
4. In alternativa lo ripetiamo ( e dopo aver
sperimentato tutti gli attori ) proponiamo il nome del
Dott.Corrado SFORZA FOGLIANI che forse ai più sarà
sconosciuto, ma se andate sul sito di CONFEDILIZIA e lo
consultate attentamente, vi accorgerete che quasi tutto
quello che vi troverete pubblicato è scritto da lui, ed
inoltre una persona che riesce a creare un'
organizzazione con sedi in tutta ITALIA e conseguentemente
riesce a creare e catalizzare intorno a se ed a quel che
dice del consenso proprio stupido non deve essere e comunque
tanto per la cronaca, nel passato anche recente
l'Avvocato SFORZA FOGLIANI è stato invitato ed è
intervenuto in trasmissioni RAI ( vedi ad esempio UNO
MATTINA ) per parlare di questioni immobiliari, ovviamente
noi ( e glielo abbiamo fatto sapere scrivendo a CONFEDILIZIA
) esigiamo che nella eventualità che lui decidesse di
candidarsi, poniamo alcune condizioni INDISCUTIBILI:
a. Presentarsi con uno schieramento ed una squadra di
GOVERNO proprio;
b. Equidistanza ed indipendenza
dagli attuali schieramenti politici al momento
esistenti;
c. Dichiarazione e pubblicazione su
tutte le testate giornalistiche che il primissimo
provvedimento di carattere economico che sarà LEGGE DELLO
STATO sarà la cancellazione dell'i.c.i. ed una
revisione della tassazione immobiliare improntata in termini
di redditività ( come peraltro lui stesso auspica sui
documenti pubblicati sul sito e che comunque ripetiamo
spediremo via MAIL a chiunque ci scriva
([email protected]).
5. Non abbiamo
mai scritto che per cambiare le cose si debba violare la
LEGGE, astenersi ( CHI VUOLE ) è una facoltà ( così come
andare a votare ).
6. Che chi viola la LEGGE
viene punito non è sempre vero (purtroppo) e chi scrive lo
ha provato in prima persona, e ci perdoni Signor MUSTO ma
non possiamo essere più espliciti perchè a questo GOVERNO
per le ragioni dette nei FORUM precedenti abbiamo causato
grossi dispiaceri e se riuscissero ( e siamo convinti che ci
stanno costantemente provando) ad individuarci
automaticamente ci neutralizzerebbero, oltre al fatto che
ovviamente non ci offrirebbero sicuramente il calumet della
pace, consideri che questi FORUM essendo un luogo aperto
sono letti da tutti compresi i politici ed i loro
collaboratori che da un' inezia farebbero presto a fare
2+2.
7. E' DEMOCRAZIA che chi prende un
numero maggiore di voti GOVERNA, ci sembra di tutta evidenza
e fuor di discussione.
8.Speriamo venga
promulgata una legge giusta e sensata di far campagna
elettorale, ovviamente noi non ci faremo incantare da quel
che viene detto e da come viene detto, anzi se ci consentite
( come dice qualcuno ) un piccolo suggerimento, quando i
politici o comunque chi si candida a governare parla
osservate molto attentamente il LINGUAGGIO DEL CORPO, vale a
dire espressioni del viso, posture del corpo e degli arti,
il gesticolare e molti altri piccoli segnali inconsci che il
nostro corpo emette indipendentemente dalla nostra volontà
( specie dal bacino in giù, è molto meno controllabile )
da tutte queste cose avrete la possibilità di comprendere
se il soggetto sta dicendo la verità o mente.
9.
Dal prossimo GOVERNO in poi noi vogliamo ( visto che la
nostra COSTITUZIONE nel suo dettato dice che il popolo è
SOVRANO ) che questa norma venga rispettata integralmente e
di conseguenza, come accade ad esempio in SVIZZERA che
quando il GOVERNO deve adottare un provvedimento che dovrà
diventare LEGGE, consulta il POPOLO e questo lo si fa
attraverso i REFERENDUM e ci si attiene esattamente alla
volontà del POPOLO, questa si chiama in ultima analisi
DEMOCRAZIA.
Speriamo Signor MUSTO di essere
stati chiari.
Le facciamo una confidenza: Lei è
un osso duro ma vivaddio ce ne fossero milioni di persone
come lei, chi governa non potrebbe fare i comodacci
suoi.
Ci consente un fraterno saluto e
abbraccio ?.
F/TO
Robin di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD
Come si poteva anche
immaginare, reso semplice il quesito, la risposta si
ingarbuglia. Succede spesso, ma non indaghiamo i
motivi. Cercherò di ripetermi con altre parole più
semplici e chiare (a proposito, significano qualcosa in
particolare quelle frasi tutte in maiuscole?), sperando di
ottenere una risposta altrettanto semplice e diretta. Per
semplificare il compito non commenterò nemmeno ora le altre
frasi che mi avete dato per risposta, peraltro poco
significative.
Domanda: Siete contenti del
“tipo” di governo che ha attualmente l’Italia?
[NO/SI]
Se [NO] Cosa proponete in
alternativa?
Se [SI] Le persone che sono ora al
Governo ci stanno perché legittimamente elette. Il solo
modo pacifico e democratico per cambiarle è votare e
convincere altri votare diversamente alle prossime
elezioni.
Quello che non si può fare invece è
cambiare le cose violando la legge. Chi viola la
legge, qualsiasi legge, deve essere punito, sennò è il
caos per tutti. Le leggi le fa e le cambia il
legislatore. Il cittadino elegge il legislatore, non cambia
la legge. La legge regola anche il modo di fare
campagna elettorale per proteggere la libertà di tutti.
Va a governare chi ottiene più voti.
Questa è
la democrazia. Se non concordate avete risposto
comunque [NO] alla domanda ed aspetto di conoscere che tipo
di governo proponete in alternativa.
Se non sono
stato chiaro, mi dispiace: non so fare di meglio.
Lucio Musto 28 ottobre 2005 parole 230
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28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Risposta ad entrambi gli amici che hanno scritto:
Prima di ogni cosa PACE E SERENITA' A VOI ED ALLE VOSTRE
FAMIGLIE che è la cosa più importante, al Signor xxx
diciamo amico con gli insulti non si risolve nulla e non si
va da nessuna parte, ripetiamo anche a tuo beneficio, noi
del movimento NON SIAMO DEI CATTOLICI MODELLO, ma spesso
andiamo nei luoghi di culto per fermarci un momento e
riflettere, CHI E' SENZA PECCATO SCAGLI LA PRIMA PIETRA
come disse nostro SIGNORE nel difendere la MADDALENA, fallo
anche tu anzi se abiti a ROMA prova ad andare in SAN PIETRO
quando parla il SANTO PADRE, chiudi gli occhi ed ascolta la
sua voce, ritroverai la pace con il mondo ma sopratutto con
te stesso, e dopo vedrai le cose nella loro giusta
collocazione.
Amici, ora non è tempo di
polemiche, quelle lasciamole a quando gli eventi ed il tempo
ce lo consentiranno, ora su questa PIAZZA VIRTUALE iniziamo
a discutere e pianificare TUTTI INSIEME SERENAMENTE E
CIVILMENTE LA STRATEGIA CHE DOVRA' PORTARCI AD OTTENERE
IL DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI ESSERE UMANO, IL DIRITTO AD
AVERE UN RIPARO DALLE INTEMPERIE che dieci anni orsono ci è
stato tolto, possiamo e dobbiamo riprendercelo DIPENDE SOLO
DA NOI, se avete letto i FORUM precedenti avete capito chi
siamo, se aveste deciso di condividere quello che via via
scriviamo nei nostri interventi e grazie al Signor DONVITO
dell' ADUC che così generosamente ci concede il suo
spazio, vi preghiamo di una cosa CALMA, SERENITA' DI
GIUDIZIO E FAR FUNZIONARE IL DONO PIU' GRANDE CHE NOSTRO
SIGNORE CI HA FATTO "LA RAGIONE" la strada non
sarà ne corta nè facile da percorrere ma chi ha mai detto
che le imprese sono facili ? Tutte hanno una cosa in comune
SI ARRIVA IN VETTA TUTTI INSIEME
STRINGENDOCI............ALLORA CORAGGIO COMINCIAMO A
CAMMINARE.
F/TO
Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - xxx
"Aggiungo, seppur ovviamente, che anche io sarei non
solo per non far pagare l'ICI a questi enti ma per
cancellare definitivamente questa ingiustificata imposta per
tutti!" Sì, questa sarebbe la soluzione giusta!
ma solo per questo problema specifico: per tutti gli altri
soldi rubati dalla Chiesa Cattolica Romana di Merda, come la
mettiamo?
28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO siamo qui a risponderle ( è stimolante,
istruttivo ed oltremodo arricchente e tutto sommato non può
che far bene allo scambio di opinioni ed informazioni delle
quali peraltro possono usufruire tutti coloro che pur non
intervenendo si affacciano in questo FORUM ).
Il
nome che ci siamo dati è la sintesi del nostro fine PALESE
E DICHIARATO,vale a dire: Da questo momento ( magari un po
meno recentemente) chiunque si candidi a GOVERNARE il PAESE
deve sapere ed essere consapevole che prima di pronunciare
anche una sola sillaba (proprio nel senso letterale del
termine)dovrà rifletterci molto attentamente ed a lungo,
dopodichè con la stessa prudenza dovrà pesarne e valutarne
la portata e le conseguenze perchè una volta che quella
sillaba sarà stata pronunciata CASCASSE IL MONDO DOVRA'
ESSERE ONORATA perchè in ogni luogo d'ITALIA dove
quella sillaba viene pronunciata c'è un allegro
compagno ( E NON IN SENSO DI APPARTENENZA POLITICA) della
foresta che sta ascoltando e quel che viene detto noi lo
facciamo girare in tutto il paese via MAIL a persone, enti,
associazioni e media e con questo sistema che abbiamo
causato dispiaceri al GOVERNO.
Noi non abbiamo
letto il FORUM cui lei si riferisce, ma non mettiamo
assolutamente in discussione i TRATTATI BILATERALI ed in
particolar modo quelli tra il nostro PAESE e la SANTA SEDE,
noi del MOVIMENTO non siamo particolarmente PRATICANTI
"HAINOI"!!!!!!! però ben lungi da noi porre
minimamente in discussione il dovere ( o il sentire ) da
parte di chi sente CATTOLICO, contribuire in misura al
sostentamento della CHIESA che data l'attuale situazione
politica di questo PAESE a noi sembra sia rimasta
l'unico RIFERIMENTO rimasto.
Non amiamo
questo GOVERNO che anche noi abbiamo con il nostro voto
contribuito a determinarne l'insediamento, ( chi è
incaricato di risponderle in questo momento si è fidato A
TORTO del Vice PREMIER e MINISTRO DEGLI ESTERI ) ma dopo che
DOCUMENTI alla mano e che possiamo spedire via MAIL a
chiunque ce li richieda, abbiamo appurato che quanto
riportato nei suddetti non ha corrisposto in seguito alla
realtà, abbiamo iniziato una battaglia fatta di semplici
MAIL e passaparola, il risultato per il GOVERNO è stato
come lo ha definito con parole sue in una dichiarazione
rilasciata all'ADN KRONOS (di cui siamo in possesso)il
Senatore DOMENICO NANIA di ALLEANZA
NAZIONALE......DEVASTANTE.
Signor MUSTO, molti di
noi determinate situazioni anche riferite alla vicenda
"AFFITTOPOLI" le hanno vissute in prima persona,
tutti noi abbiamo appreso ( forse è stato un caso unico o
forse l'unico di cui abbiamo avuto notizia grazie ad una
lettera spedita e pubblicata dal GIORNALE all'epoca ) di
una signora che per pagare l'i.c.i. è stata costretta a
chiedere un prestito ad una banca, accendendo un'IPOTECA
bene tutto questo ha provocato in noi rabbia, disgusto ed
anche netto rifiuto delle ISTITUZIONI o meglio di che quegli
incarichi ISTITUZIONALI va con il voto di tutti noi a
ricoprire.
Ora noi siamo fermamente convinti che
scendere in piazza a manifestare per far si che i DIRITTI
FONDAMENTALI di tutti noi siano ripristinati e rispettati (
l'I.C.I. E' LA NEGAZIONE DI TUTTO CIO') non
serva assolutamente a nulla e quel che recentemente è
accaduto in Piazza MONTECITORIO a ROMA nè è la
dimostrazione lampante ( CON TUTTE LE ECCEZIONI ED I
DISTINGUO POSSIBILI ED IMMAGINABILI ), ed altresì sappiamo
che l'unica cosa di cui i politici hanno veramente paura
è una sola, si chiama A S T E N S I O N E, noi abbiamo
quella di arma in mano e se siamo tutti uniti e siamo in
grado di usarla con intelligenza ed oculatezza diventa
un' arma LETALE, ecco la ragione per la quale noi ci
permettiamo di suggerire a tutti i FRATELLI E SORELLE NEL
SACRIFICIO ( QUELLO NECESSARIO PER AVERE UN TETTO ) di
ritirarsi spiritualmente in una delle meravigliose ABBAZIE
che ci sono in ITALIA proprio nei giorni concomitanti con le
ELEZIONI.
Evadere ( MA LA SI PUO' UMANAMENTE
E COSCIENTEMENTE CONSIDERARE TALE? )l'i.c.i. non è un
reato, tutt'al più un' omissione amministrativa, e
noi assumendocene la piena responsabilità morale
comprendiamo chi disperatamente ( IN REALTA' NESSUNO
PUO' RIUSCIRCI, GLI IMMOBILI NON SI POSSONO NASCONDERE
)cerca di non pagarla,e perdipiù spesso gli enti locali
deliberano aliquote che definire "strozzinaggio"
è un eufemismo e di conseguenza costringono ( PERALTRO
SENZA CHE COSTORO VI RIESCANO ) i proprietari ad attuare
goffi tentativi di evasione.
Per quanto precede
Signor MUSTO CORTE COSTITUZIONALE o no, noi esigiamo che
questa gabella venga cancellata e per questo seguiteremo a
combattere ( PACIFICAMENTE ) con determinazione, ma
ricordiamoci TUTTI dipende solo ed unicamente da noi,
bisogna porsi rispetto a chi governa ( COME FANNO AD ESEMPIO
I TEDESCHI)( CHIUNQUE SIA ) lor Signori governano ? NOI
TUTTI SIAMO L'OPPOSIZIONE E STIAMO LORO CON IL FIATO SUL
COLLO, COSTANTEMENTE 24 ORE SU 24 SENZA DARGLI TREGUA PER
TUTTO IL PERIODO DEL MANDATO.
In buona sostanza
Signor MUSTO, CONNAZIONALI, AMICI, FRATELLI, SORELLE ROBIN
DI SHERWOOD SE LO VOGLIAMO E SAPPIAMO ESSERLO SIAMO
TUTTI.
F/TO
Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Noi un nome lo abbiamo proposto ed in più piazze virtuali
"FORUM", ed in più lo tempestiamo prepotentemente
di MAIL per convincerlo a candidarsi, se però lo facciamo
in milioni di persone forse per il solo fatto di essere un
numero considerevole di persone non potrà non ascoltare ed
alla fine convincersi, noi lo riteniamo una persona DEGNA,
SERIA, PREPARATA,ADEGUATA ed all'altezza della sfida cui
si troverà di fronte, ora visto che il Signor PRESIDENTE
del CONSIGLIO si è candidato e tutti noi ( ME COMPRESO CHE
IN QUESTO CASO POSSO A RAGION VEDUTA ATTRIBUIRMI IL TITOLO
DI PORTABANDIERA DEI POLLI ) lo abbiamo votato per portarlo
nonostante il PALESE CONFLITTO DI INTERESSI E SORVOLIAMO
QUALE PERCHE' NON NE MANCA NESSUNO DALL'EMITTENZA
ALL'EDILIZIA al luogo dove ora si trova per curare e
risolvere a suo favore il sopracitato..............ormai la
frittata è fatta e non possiamo ricomporla, dicevamo visto
che di conflitti si parla, qual'è il conflitto che
interessa chi frequenta questo FORUM ? cancellare
L'I.C.I. e allora l' unica persona che può farlo
per via della carica che riveste ( CONFLITTO DI INTERESSI )
ovverosia essere PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA e cioè il
MASSIMO E PIU' IMPORTANTE E RAPPRESENTATIVO ORGANO DI
RAPPRESENTANZA E TUTELA DEI PROPRIETARI IMMOBILIARI (TANTO
DA AVER VINTO UN RICORSO PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE CHE
HA ABROGATO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO
E CHE TRA LE ALTRE COSE E' COSTATO IL POSTO DI
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO A FRANCESCO STORACE
"siamo stati sempre noi" ) l'Avvocato Dott.
Corrado SFORZA FOGLIANI che può essere EDUCATAMENTE E
CIVILMENTE MOLESTATO presso il seguente indirizzo E-MAIL:
[email protected] e chi volesse consultare per avere ogni
genere di informazioni circa i problemi del mondo
immobiliare: www.confedilizia.it
Signor MUSTO la
scheda bianca può essere falsificata ( COME DICE SEMPRE UN
POLITICO NAVIGATO E DI LUNGO CORSO: A PENSAR MALE SI FA
PECCATO MA SPESSO CI SI AZZECCA ) se non si va a votare e
nessuno può timbrare il nostro certificato elettorale come
fanno a far risultare che ci si è recati ?.
Un
abbraccio fraterno a lei alla sua famiglia a tutti i
connazionali ed un augurio di un sereno ponte di
ognissanti.
F/TO
Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD
Sicuramente plaudo
anch'io allo scambio civile di idee diverse (se fossero
uguali, non servirebbe scambiarle).
Grazie anche
per l'esplicita dichiarazione di intenti. E'
chiara ed esplicativa. Salto invece tutto il resto per
evitare che ogni intervento diventi più lungo del
precedente e quindi peggio gestibile.
Dirò solo
questo: D'accordissimo sull'idea di votare tutti
al prossimo giro scheda bianca per manifestare
inequivocabilmente il nostro dissenso... Figuratevi!... con
me sfondate una porta aperta!... Forse si è anche capito
che sono un "democratico" sui generis. Ma il
dubbio che mi rimane è questo: Quando avremo mandato a
casa TUTTI questi cialtroni che pretendono di governarci, lo
sapremo cosa fare?... concretamente intendo, non come
teoria filosofica. Perché di trasformazioni totali
si parla molto, ma di programmi per il "dopo"...
nulla!
Non è che ci ritroviamo con
l'opportunista di turno come al solito... "in terga
fornicantur?"
Grazie
28 ottobre 2005 0:00 - Enrico Falcinelli
Pace a voi! (Secondo il concetto reale di pace, che non vuol
dire "starsene in pace"). Volevo dire una
cosetta semplice senza intender far polemiche sterili che
portano al nulla; solo una riflessione. Siccome la
questione dell'ICI si rivolge non solo alla Chiesa che
è talmente grossa e presente nella storia degli uomini che
si sceglie sempre come obiettivo facile, rispetto alle
piccolezze che gli sono intorno) ma anche a tutte le altre
istituzioni religiose in concordia con lo Stato ed anche
tutte le varie Onlus e no profit che si adoperano per il
bene sociale se non che tutte le associazioni di
volontariato che operano nello Stato senza fini di lucro,
ecc.;
e considerando che in queste associazioni,
compresi poi i pubblici ospedali e tutte le strutture
favorite dall'esenzione è difficile non muover qualcosa
che non sembri commercio per poter sostenere buona parte di
quelle iniziative che hanno un costo;
e
considerando che se poi nell'interno di tutto ciò
avviene dell'illecito il problema diventerebbe
l'illecito stesso, spostandosi quindi il problema verso
questo sopruso, che non è più quindi relativo al problema
dell'ICI;
e considerando che in Italia la
gran parte degli interventi a carattere umanitario sono
sostenuti fisicamente dalle associazioni numerose di cui
sopra e non da parte dello Stato, che in queste associazioni
confida fermamente;
e considerando infine che io
se devo chiedere qualcosa a qualcuno, personalmente lo
chiedo a chi ha qualcosa da darmi in quanto chi non ha non
potrebbe darmi nulla;
ha un grande senso questa
diatriba nella direzione in cui si dirige o si potrebbe
tentare di dare una dimensione più realistica alle
considerazioni in atto?
Saluto tutti, Enrico
Falcinelli.
Aggiungo, seppur ovviamente, che
anche io sarei non solo per non far pagare l'ICI a
questi enti ma per cancellare definitivamente questa
ingiustificata imposta per tutti!
27 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD (complimenti per il nome, è bello ed
azzeccato)
Eccomi qui sul banco degli imputati a
giustificare i miei “rimproveri”, come li avete definiti
voi.
Pregiudizialmente ribadisco (l’ho già
detto nel mio intervento), che mi riferisco al sig Donvito
solo quale firmatario in veste di presidente dell’ADUC del
testo dell’argomento che ci occupa. E’ infatti
altrimenti stile del Forum “Dì la tua” che dietro lo
scudo di gelosa anonimità chiunque possa esprimere quello
che pensa, dare sentenze, inveire o dire qualunque
bestialità o oscenità.
“… Non sta bene che
venda per veri dati discutibili…” – Che “…metà di
questi soldi finisce comunque alla Chiesa Romana…” è
certamente discutibile e se ne è anche un po’ discusso
recentemente su questo stesso forum, ma ci sarebbe molto da
dire e puntualizzare ancora, prima di poter fare una simile
affermazione.
“… affermazioni gratuite…”
– “ … religione di Stato…” Del tutto gratuito (ed
aggiungo anche fuori luogo e scorretto).
“…
informazioni non vere…” – l’OPM non è una
“Invenzione”, ma un preciso accordo fra il Presidente
del Consiglio dello Stato Sovrano Italiano e la Santa Sede
Vaticana rappresentata da un “Alto Prelato” di cui il
dott. Augias di RAI3 “non ricorda il nome” (Vedi
discussione proposta dalla Sig.a Laldi, membro dell’ADUC,
e relativi interventi su questo stesso forum) .
“… calunni senza motivare…” – “… esiste una
religione di serie A e quelle di serie B…”. E’
espressione ingiuriosa nei confronti della Chiesa Cattolica
che al contrario propugna la pari dignità per ogni fede e
confessione. Su questo punto il sig. Presidente farebbe
cosa civile a scusarsi.
“… soprattutto inviti
ecc…” – “Per chi ha ancora una capacità di
ragionamento serena, senza pregiudizi e di disponibilità,
intravedere in questo un grande stimolo all’evasione di
questa gabella, è il minimo che si possa pensare” Avete
ragione, ho letto meglio: non si tratta di invito, ma dato
che l’evasione fiscale è reato, quella del sig Presidente
è istigazione a delinquere!
Salvo errori ed
omissioni, non mi pare di aver scritto altro di cui, secondo
voi, dovrei scusarmi. Tanto per doverosa
precisazione.
Riguardo invece alle parole di
Robin di SHERWOOD avrei molte cose da dire, troppe per
questo spazio; mi limiterò pertanto a tre flash:
1) Il “GOVERNO” che mi sembra non tanto gradiate, è
esattamente “quello” che “quelli” che si dicono
“democratici” si sono scelti secondo le regole della
“democrazia”. La stessa “democrazia” che i nostri
padri decisero per loro, e per noi tutti indistintamente, di
prendersi insieme alla “Repubblica” quando dissero basta
alla monarchia. Bene, ci piaccia o no essere
“democratici” ora ufficialmente lo siamo e il
“GOVERNO” è quello che “democraticamente” ci tocca.
“fatti” nostri!
2) L’I.C.I., buona o
cattiva, famigerata o esemplare, è legge dello Stato, e che
sia incostituzionale deve dirlo la “Corte
Costituzionale” che, sempre la maggioranza dei
rappresentanti dei “democratici”, “democraticamente”
hanno voluto in costituzione. E noi, cittadini degni di
uno “Stato democratico”, paghiamo: contenti e zitti!
3) Immagino che l’espressione “deve pagarci
l’affitto al comune” è un eufemismo per dire ancora
ICI; il comune poi “…utilizza quei denari in modo
DISCUTIBILISSIMO…”. “Tutti” i comuni
d’Italia?... Cambiamo allora le giunte!... Ogni quattro
anni, ma spesso anche prima, abbiamo la posssibilità di
farlo. Facciamolo!... Siamo, forse non lo ricordate, in
“democrazia”!
Ultima notazione, quasi un
rimbrotto; il “caso d’Alema” lo ricordo benissimo: mi
fece proprio schifo! E certo, lo sottolineate anche
voi, il signor Ministro non fu il solo “furbacchione”
(troppo delicati nell’appellativo!). Perciò non sta
bene nominare solo lui, dovremmo citarli tutti (magari in
giudizio!). Sennò arriva qualcuno che ci marcia e
ci accusa di essere di destra (visto che lui si dice di
sinistra), ed essere “di destra” in questa nostra
“democrazia” sembra essere un’onta o una peste.
Punirli di più?.. punirli tutti?... sarebbe giusto,
onesto nei confronti dei poveri!, ma… questi
“furbacchioni”, li abbiamo eletti noi, con la nostra
croce sulla scheda a rappresentarci e parlare per noi!... ci
castriamo da soli?... Che facciamo, autolesionismo?
Grazie ed auguri per le vostre battaglie.
Lucio Musto 27 ottobre 2005 parole 663
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27 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO chi le risponde dalle pagine di questo FORUM è
il MOVIMENTO DI OPINIONE "ROBIN DI SHERWOOD"(ANCHE
SE SIAMO CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE LEI COME ALTRI NON CI
CONOSCE NE' HA MAI SENTITO PARLARE DI NOI, MA IL GOVERNO
POSSIAMO GARANTIRLE CHE INVECE CI CONOSCE E ANCHE MOLTO
BENE.....SUO MALGRADO) che a partire dalle ultime tornate
elettorali a questo GOVERNO ( PER SUA ESCLUSIVA
RESPONSABILITA' ) ha procurato molti dispiaceri ( E
CONTINUEREMO PERVICACEMENTE ED ANCHE NEI RIGUARDI
DELL'OPPOSIZIONE ALLA QUALE NOI IMPUTIAMO A NOSTRO
INSINDACABILE GIUDIZIO LA MEDESIMA RESPONSABILITA').
Ci permettiamo invece ancorchè modestamente, di difendere
il PRESIDENTE dell' ADUC il quale non calunnia nessuno,
dice invece forse delle verità scomode, che noi ancorchè
CATTOLICI E FIGLI DI SANTA ROMANA CHIESA CONDIVIDIAMO
PIENAMENTE, quanto ai dati se lei crede siano falsi le
consigliamo di andarsi a leggere le edizioni del
"GIORNALE" ( SI QUELLO DI BERLUSCONI, CHE NOI NON
AMIAMO E STIAMO CIVILMENTE CONTRASTANDO E COMBATTENDO )
sulle quali edizioni risalenti storicamente agli anni 90
sono riportate informazioni ed elenchi completi con
nomi,cognomi,indirizzi di tutti i furbacchioni che in
quell'epoca ( QUANDO VENNE ISTITUITA LA FAMIGERATA ED
INCOSTITUZIONALE I.C.I. ) usufruivano a canoni di affitto
che definire di favore è puro eufemismo di immobili di enti
quando chi aveva ed ha una casa di proprietà deve pagarci
l'affitto al comune che poi utilizza quei denari in modo
DISCUTIBILISSIMO, a riguardo ci permettiamo rammentarle un
certo Massimo D'ALEMA che occupava un immobile in ROMA
in via MUSOLINO ( ALL'INCIRCA NEL QUARTIERE TRASTEVERE
)e che dopo una serrata campagna di stampa promossa dal
GIORNALE dovette lasciarlo, qualcuno di noi "ADDETTO AI
LAVORI" potrebbe citarle altri immobili siti in altri
luoghi e nomi di persone che quando per cause di forza
maggiore quell' immobile hanno dovuto lasciarlo
piangevano LACRIME DI COCCODRILLO e secondo noi sarebbe
stato doveroso per il GOVERNO dell'epoca infliggere a
costoro sanzioni peggiori.
Ci dispiace Signor
MUSTO doverla RISPETTOSAMENTE SMENTIRE ma creda il Signor
DONVITO in questo caso meriterebbe un pubblico e corale
ringraziamento, anche perchè si sta ESPONENDO IN PRIMA
PERSONA e non rimproveri.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
Nota a margine: Suggeriamo a
chiunque voglia trovare informazioni utili ed esaustive
circa i problemi del MONDO IMMOBILIARE di consultare i
seguenti due siti: www.confedilizia.it
www.proprietaricasa.org
26 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
Signor Vincenzo Donvito
Il Forum di discussione
"Di la tua" è certamente libero, aperto e
democratico; lo testimonio io, credo possano
testimoniarlo tutti quelli che ne usufruiscono.
Ci si può dire tutto quello che si vuole: è nelle regole
del gioco.
L'ADUC si dichiara associazione a
difesa dei consumatori.
Il Presidente
dell'ADUC è un consumatore come gli altri ed ha quindi,
come persona, gli stessi diritti di tutti.
Come
Presidente invece, non sta bene che venda per veri dati
discutibili, che faccia affermazioni gratuite, che dia
informazioni non vere, calunni senza motivare quel che dice
e sopratutto che inviti i cittadini e consumatori, in modo
palese o indiretto a commettere violazioni e reati contro le
leggi dello Stato.
Distinti ossequi
26 ottobre 2005 0:00 - ROBIN DI SHERWOOD
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Titolo: Preambolo. Testo in vigore
dal 01/01/1993 Nota: Testo emendato come da
errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93 Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto
l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno e delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro; E M A N A
il
seguente decreto legislativo:
art.
1
Titolo: Istituzione dell'imposta.
Presupposto. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. A
decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto
dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e
aree. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. Ai fini
dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per
fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in
cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si
intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità
di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune,
su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita
nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno
agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio
delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile.
art. 3
Titolo:
Soggetti passivi. Testo in vigore dal 01/01/2001,
modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18 1.
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti
nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale
o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di
cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la
qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale è
stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel
caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario.
art. 4
Titolo: Soggetto attivo. Testo in vigore dal
01/01/1993 1. L'imposta è liquidata, accertata e
riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma
2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente
o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il
comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati
nell'articolo precedente quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo
territorio. 2. In caso di variazioni delle
circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti
dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto
attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno
cui l'imposta si riferisce.
art.
5
Titolo: Base imponibile. Testo in vigore
dal 10/12/2000, modificato da L. del 21/11/2000 n. 342 art.
74 Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su
G.U. n. 10 del 14/01/93 1. Base imponibile
dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma
2 dell'articolo 1. 2. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le
modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,
non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno
1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per
l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per
l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il
locatario possono esperire la procedura di cui al
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione
del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta,
a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata
negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista
nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in
mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo. 4. Per i fabbricati,
diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in
catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad
accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, il valore è
determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati
similari già iscritti. 5. Per le aree fabbricabili, il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. 6. In caso di utilizzazione
edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di
interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
la base imponibile è costituita dal valore dell'area,
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il
valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato. 7. Per i terreni agricoli, il
valore è costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
art. 6
Titolo: Determinazione
dell'aliquota e dell'imposta. Testo in vigore
dal 01/01/1997, modificato da L. del 23/12/1996 n. 662 art.
3 Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su
G.U. n. 10 del 14/01/93 1. L'aliquota è stabilita
dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la
disposizione di cui all'articolo 84 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal
decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 2.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e
può essere diversificata entro tale limite, con riferimento
ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non
locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto
alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui
all'articolo 4. 4. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556.
art. 7
Titolo: Esenzioni. Testo in vigore dal
01/01/1993 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della
Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 2.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.
art. 8
Titolo: Riduzioni e detrazioni
dell'imposta. Testo in vigore dal 11/05/1997,
modificato da DL del 11/03/1997 n. 50 art. 3 convertito
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre
anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o prevalente dell'attività la costruzione e
l'alienazione di immobili. 2. Dalla imposta dovuta
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente. 3. A decorrere dall'anno di imposta
1997, con la deliberazione di cui al comma 1
dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in
alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma
2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire
500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.La
predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente
alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale individuate con deliberazione del
competente organo comunale. 4. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
art. 9
Titolo: Terreni condotti
direttamente. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. I
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120
milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante
sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a
200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella
gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire
e fino a 250 milioni di lire. 2. Agli effetti di cui al
comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti
dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di
più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui
quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma
medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei
singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle
quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo
periodo del comma 1 dell'articolo 4.
art. 10
Titolo: Versamenti e
dichiarazioni. Testo in vigore dal 01/01/2001,
modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18 1.
L'imposta è dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si
è protratto per almeno quindici giorni è computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una
autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti
indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata
deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dell'imposta può essere effettuato anche tramite
versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi
al modello indicato con circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il
30 giugno. 3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2
deve essere corrisposta mediante versamento diretto al
concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è
compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su
apposito conto corrente postale intestato al predetto
concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto
se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se
è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il
concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai
contribuenti moduli prestampati per il versamento. La
commissione spettante al concessionario è a carico del
comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno
per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500
ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato
dal contribuente. 4. I soggetti passivi devono
dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello
Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al
sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio;
tutti gli immobili il cui possesso è iniziato
antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere
dichiarati entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato
è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui
le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più
soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un
medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117,
n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini. 5. Con decreti
del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli
della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni
indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e
sono determinati i dati e gli elementi che essa deve
contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti
magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento
dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve
essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento
al concessionario e sono stabilite le modalità di
registrazione, nonché di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni
e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al
fine di consentire la formazione di anagrafi dei
contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati
relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento
rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene
previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari di organizzare,
d'intesa con la predetta associazione, i relativi
servizi operativi per la realizzazione delle suddette
anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille
del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabiliti i termini e le modalità di
trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati
relativi alla riscossione. I predetti decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 6. Per gli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento
ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve
essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in
cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine
deve essere presentata la dichiarazione.
art. 11
Titolo: Liquidazione ed
accertamento. Testo in vigore dal 20/03/2001,
modificato da DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 6 Nota: Per
i termini di cui ai commi 1 e 2 vedasi l'art. 2, comma
4, DL 211/96. 1. Il comune controlla le dichiarazioni e
le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10,
verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo
articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse,
nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema
informativo del Ministero delle finanze in ordine
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei
redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune
emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei
criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta
e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve
essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli
anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il
versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa
ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il
comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio
tecnico erariale competente il quale, entro un anno,
provvede alla attribuzione della rendita, dandone
comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui è
avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base
della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore
imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata
degli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme
versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati
nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di
oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta
dovuta è maggiorata del 20 per cento. 2. Il comune
provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce
nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero
provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di
omessa presentazione. A tal fine emette avviso di
accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o
maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli
anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello
nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il
versamento dell'imposta. Nel caso di omessa
presentazione, l'avviso di accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero
dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale
è stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta. 2-bis. Gli avvisi di liquidazione e
di accertamento devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. 3. Ai fini dell'esercizio
dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni
possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti. 4. Con
delibera della giunta comunale è designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche
le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto
di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 5. Con
decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e
sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e
notizie. 6. Il Ministero delle finanze effettua presso
i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla
utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema
informativo.
art. 12
Titolo: Riscossione coattiva. Testo in vigore dal
01/01/1993 1. Le somme liquidate dal comune per
imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le
modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro
il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso
di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo
non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di
accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero,
in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del
periodo di sospensione.
art. 13
Titolo: Rimborsi. Testo in vigore dal 01/01/1998,
modificato da DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 58 1. Il
contribuente può richiedere al comune al quale è stata
versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non
dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata
nel comma 5 dell'articolo 14. 2. Le somme liquidate
dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del
contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60
giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso,
essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta
comunale sugli immobili.
art. 14
Titolo: Sanzioni ed interessi. Testo in vigore
dal 01/04/1998, modificato da DLG del 18/12/1997 n. 473 art.
14 1. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo
dovuto, con un minimo di lire centomila. 2. Se la
dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o
l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 5.
La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione. 6. Sulle somme
dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella
misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.
art. 15
Titolo:
Contenzioso. Testo in vigore dal 01/01/1993 1.
Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso è
proposto.
art. 16
Titolo:
Indennità di espropriazione. Testo in vigore dal
01/01/1993 1. In caso di espropriazione di area
fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari
al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini
dell'applicazione dell'imposta qualora il valore
dichiarato risulti inferiore all'indennità di
espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti. 2. In caso di espropriazione per
pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una
eventuale maggiorazione pari alla differenza tra
l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o
dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque
anni e quello risultante dal computo dell'imposta
effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione,
unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è
a carico dell'espropriante.
art.
17
Titolo: Disposizioni finali. (N.D.R.:
"Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99, la
detrazione di cui al comma 3 del presente articolo, è
elevata a lire 380.000. Vedi il comma 8 dell'art. 18
della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma 4 e 6
dell'art. 6 della legge 488/99. Vedi altresì sentenza
n. 403 del 31 luglio 2000 emessa dalla Corte Costituzionale.
Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 6, L. n. 388
del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8
dello stesso art. 2, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999"). Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato
da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 2 Nota: Testo emendato
come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile
agli effetti delle imposte erariali sui redditi. 2.
(abrogato). 3. (abrogato). 4. Sono esclusi
dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree
fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi
agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di
imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per
quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla
detta data. 6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è
soppressa l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad
essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione
di essa si è verificato anteriormente alla predetta data;
con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente
spettanti. 7. L'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili continua ad
essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato,
anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa
si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003
limitatamente all'incremento di valore maturato fino al
31 dicembre 1992. A tal fine: a) il valore finale, da
indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a
quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992
ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area
con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla
predetta data, a quello dell'area alla data di inizio
dei lavori di costruzione o ricostruzione; b) gli
scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati
con riferimento al periodo preso a base per il calcolo
dell'incremento di valore imponibile; c) le spese di
acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili
solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi
del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni.
art. 18
Titolo: Disposizioni
transitorie. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. Per
l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui
viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili al sensi del comma 1 dell'articolo 6,
deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il
versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno
1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale
anno. 2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è
tenuto a comunicare al concessionario di cui
all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio
territorio per l'anno 1993, nonché la somma
corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il
concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra,
dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale
sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota
minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito
capitolo dell'entrata statale dell'importo
risultante dalla differenza tra l'ammontare delle
riscossioni così rideterminate e l'ammontare
corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili, nonché al versamento a favore del comune
del residuo importo delle riscossioni. Le predette
operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma
2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del
presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà
sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le
somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre
relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del
4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte
della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle
precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da
parte del comune il concessionario procede al versamento
all'entrata statale dell'intero ammontare delle
somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al
concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10
è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono
devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato,
valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a
carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario
medesimo. 3. Per l'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica
delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione
delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme
conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti in materia di accertamento,
riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali
sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono
altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui
al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per
effetto di quanto disposto dal presente comma sono di
spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico
nonché alla realizzazione delle linee di politica economica
e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993
è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a
quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate
sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è
devoluta in favore del comune che ha stabilito
un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinate le modalità per l'acquisizione da
parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e
del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili
per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della
determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con
lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai
contribuenti. 4. Con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo
periodo. 5. Per l'anno 1993, ai fini della
determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore
pari a cento per le unità immobiliari classificate nei
gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie
A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel
gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per
quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto
disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. 6. Le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo
non si applicano ai comuni compresi nei territori delle
province autonome di Trento e Bolzano.
art. 19
Titolo: Istituzione e disciplina del
tributo. Testo in vigore dal 01/01/1993 Nota:
Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del
14/01/93 1. Salvo le successive disposizioni di
raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di
tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte
dell'esercizio delle funzioni amministrative di
interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina
ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la
tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore
delle province. 2. Il tributo è commisurato alla
superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto
dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni
vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro
il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno
successivo, il tributo è determinato in misura non
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento
delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini
della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo. 4. In prima
applicazione il termine per l'adozione della delibera
prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il
relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi
dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la
delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si
applica nella misura minima. 5. Il tributo è liquidato
e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con
l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le
sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini
di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D.
14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono
integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a
ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro
il 31° gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a
decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una
commissione, posta a carico della provincia impositrice,
nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse,
senza importi minimi e massimi. 6. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le
modalità per l'interscambio tra comuni e province di
dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo. 7.
L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione
della corrispondente quota del compenso della riscossione,
è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria
della provincia nei termini e secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
art. 20 (Soppresso)
Titolo: Istituzione dell'imposta. Testo soppresso
dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art.
3 1. E' istituita l'imposta provinciale per
l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della
prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e
deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta
erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari
all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la
predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia
nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel
pubblico registro. 2. All'A.C.I., che gestisce il
pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15
marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che
è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la
riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma
1.
art. 21 (Soppresso)
Titolo: Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al
pagamento. Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da
L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3 1. Per l'omissione
o il ritardato pagamento dell'imposta prevista
dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e
successive modificazioni. 2. L'imposta suppletiva e
la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di
decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere
il pagamento dell'imposta erariale in via
suppletiva. 3. Al pagamento dell'imposta
provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati
il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità
sono eseguite.
art. 22
(Soppresso)
Titolo: Disciplina
dell'imposta. Testo soppresso dal 01/01/1996,
soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3 1.
L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del
pubblico registro - nei termini e con le modalità previste
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive
modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla
liquidazione, riscossione e contabilizzazione
dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della
soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952
del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile
1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le note di
richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del
Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31
dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile
club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico
registro - è tenuto a versare, al netto del compenso di cui
al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel
cui territorio sono state eseguite le formalità le somme
per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia
la relativa documentazione con le modalità e la modulistica
in uso per il corrispondente tributo erariale. 2.
Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate
dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di
contabilità vigenti. 3. Le province devono
corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli
adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo,
un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo
stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive
modificazioni. 4. Per quanto non espressamente
stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23
dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni. 5. Le
disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo
si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di
iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle
relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre
1992.
art. 23
Titolo:
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario. Testo in
vigore dal 01/01/1993 Nota: Testo emendato come da
errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto
ordinario, già titolari di una parte della tassa
automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5
della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati
dall'anzidetta data, sono attribuite: a)
l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni; b) la
soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con
motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito,con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni; c) la
tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas
metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e
successive modificazioni. 2. I tributi di cui al comma 1
assumono rispettivamente la denominazione di tassa
automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e
tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli
autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai
corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle
provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come
previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La
tassa automobilistica regionale si applica altresì ai
ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto,
non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo
applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti
residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto
tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge
21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni. 3.
Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa
la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa
ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali
restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che
regolano la materia. 4. Continua ad essere acquisito al
bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale
del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge
24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale
erariale annuale istituita con l'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con
modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202. 5. Sono a
carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno
prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno
il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze
di Finanza per i tributi erariali.
art. 24
Titolo: Poteri delle regioni. Testo
in vigore dal 01/01/1993 Nota: Testo emendato come da
errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93 1. Entro
il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può
determinare con propria legge gli importi dei tributi
regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai
pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e
relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella
misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi
importi vigenti nell'anno precedente. 2. Nel primo
anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione,
nel determinare con propria legge gli importi dei tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa
fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti
nell'anno precedente, dovrà considerare come base di
calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente
l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli
importi della soprattassa annuale e quelli della tassa
speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre
1992. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con
proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un
diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene
determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale
nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali
nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo
dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e
per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa
data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione
entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5
della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche. 4. Restano validi fino alla scadenza i
pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi
alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti
a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i
criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto
ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche
con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei
relativi importi.
art. 25
Titolo: Riscossione. Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5,
commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto
ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui
all'articolo 23, le attività di riscossione, di
riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già
affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con
la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in
data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro
delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986.
L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le
somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le
modalità previste nella suddetta Convenzione. Le
comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti
vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la
modulistica in uso per le comunicazioni fatte
all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro
competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i
dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto
dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi
erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo
stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti
nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo
le regioni possono continuare ad avvalersi
dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle
Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio,
nonché del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI
e alla SIAE. 3. Il compenso spettante all'A.C.I.,
ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al
comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a
statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a
ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le
modalità ed i termini riportati nello stesso atto di
Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi
relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale
di cui all'articolo 16 della Convenzione.
art. 26
Titolo: Esclusioni dal
pagamento. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. Nel
caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o
di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di
una regione diversa da quella nel cui ambito era
precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa
automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale
regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia
stato già riscosso dalla regione di provenienza.
art. 27
Titolo: Rinvio. Testo in
vigore dal 01/01/1993 1. I tributi regionali di cui
all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non
diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle
norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali
vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai
suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità
le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi
erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo
le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni.
art. 28
Titolo: Finanziamento delle
amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità
montane. Testo in vigore dal 01/01/1993 1. Per
l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei
bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e
delle comunità montane con i seguenti fondi: a) fondo
ordinario per la finanza locale determinato in lire
2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000
milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le
comunità montane; b) fondo perequativo per la finanza
locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province
e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo
perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa
dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per
cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento
del fondo ordinario per le comunità montane e per la
restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme
incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento
alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità
montane; c) fondo per lo sviluppo degli investimenti
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi
dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei
contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non
utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914
milioni.
art. 29
Titolo:
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per
i comuni e per le comunità montane. Testo in vigore
dal 01/01/1993 1. A valere sul fondo ordinario di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione
provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a
quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo
della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il
contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo
mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun
comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello
ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione
operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in
quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun
trimestre. 3. A valere sul fondo ordinario di cui al
comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a
corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno
1993, un contributo distinto nelle seguenti quote: a)
una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei
servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese
dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo,
ripartita tra le comunità montane in proporzione alla
popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di
ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del
fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i
comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è
subordinata alla presentazione delle certificazioni del
bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991
disposta con decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
art. 30
Titolo: Contributo perequativo per le
amministrazioni provinciali. Testo in vigore dal
01/01/1993 1. A valere sul fondo perequativo di lire
1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere, per
l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un
contributo pari a quello perequativo spettante per
l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31
maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota
del provento dell'addizionale energetica di cui al
citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del
1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del
1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle
amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per il
settantacinque per cento con i criteri indicati
all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque
per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma
1, lettera c), del medesimo decreto-legge. 2. Una quota
del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle
amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di
aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura
minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui
all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle
predette disposizioni, l'ente è tenuto alla
restituzione delle somme relative all'anno 1993,
mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni
successivi.
art. 31
Titolo: Contributo perequativo per i comuni. Testo in
vigore dal 01/01/1993 1. A valere sul fondo perequativo
di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il
Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere
per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per
assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello
perequativo spettante per il 1992. Il contributo è
corrisposto entro il 31 maggio 1993; b) una quota
complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione
delle procedure di allineamento alla media dei contributi e
di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e
successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il
contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989,
valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i
comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al
bilancio dello Stato, per le finalità e con i c
26 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
AVVISO AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI: Sappiamo che
qualcuno fra di voi credendo di aver avuto una
"BRILLANTE IDEA" vuol rivedere gli ESTIMI
CATASTALI, a costoro ricordiamo prima di ogni cosa
L'ART.42 della COSTITUZIONE e di seguito che presto o
tardi ci saranno ELEZIONI e che L' ESERCIZIO DEL VOTO
NON E' UN OBBLIGO MA UNA FACOLTA'.