COMMENTI
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7 dicembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Rinnoviamo l'appello ( E LO FAREMO PERIODICAMENTE FINO A TUTTO IL PERIODO ELETTORALE PROSSIMO VENTURO ) a tutti gli ITALIANI E CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AI PROPRIETARI IMMOBILIARI.

DISERTIAMO TUTTI, SENZA ESCLUSIONE DI NESSUNO IN MASSA LE URNE ELETTORALI, NON ANDIAMO A VOTARE, QUESTA NON E' GENTE PER CUI VALGA LA PENA RINUNCIARE AD UNA GITA, AD UNA VISITA CON LA FAMIGLIA AD UNA DELLE MIGLIAIA DI STUPENDE ABBAZIE CHE CI SONO NEL NOSTRO PAESE, NON FACCIAMO SCIOCCHEZZE, NON CONSENTIAMOGLI DI MANGIARE ANCORA SUI NOSTRI SACRIFICI.

LA PAROLA D'ORDINE E' UNA ED UNA SOLA

" A S T E N S I O N E "


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

07.12.2005
ORE 19:08
3 dicembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
L'aver cambiato cavallo non salverà FORZA ITALIA e ALLEANZA NAZIONALE faremo di costoro sugose polpettine e naturalmente vale per il c.d. ministrino ( PATETICO E RIDICOLO ) lo stesso consiglio elargito al BACCINI.


03.12.2005

F/TO

Robin di SHERWOOD
27 novembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Abbiamo appreso dalle AGENZIE che il deputato BACCINI dell'UDC, vuole candidarsi alle prossime amministrative che dovranno svolgersi a ROMA, LO ABBIAMO SCONSIGLIATO MANDANDOGLI LA SEGUENTE MAIL:"Avete condiviso SCIENTEMENTE quindi COLPEVOLMENTE le scelte del GOVERNO, avete appoggiato la scelta di non tenere fede agli IMPEGNI ELETTORALI, siete RESPONSABILI quindi COLPEVOLI NELLA STESSA MISURA, abbiamo fatto a pezzi STORACE, di voi faremo un sol boccone."



F/TO

Robin di SHERWOOD


Nota a margine: Noi siamo per principio contrari agli ENTI LOCALI, li consideriamo solo una forma di estorsione di denaro alla gente e ci batteremo DICHIARATAMENTE E PALESEMENTE fino a quando convinceremo il POPOLO a non votare più per regioni, provincie e comuni, ad ogni buon conto BACCINI, non ci pensi neanche per un attimo, lei non sarà mai sindaco ed altrettanto sarà valido per il suo avversario.

27.11.2005

F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
7 novembre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Un noto GIORNALISTA TELEVISIVO, ha ricevuto una nostra sollecitazione ad invitare ad una sua trasmissione il Dott.Corrado SFORZA FOGLIANI perchè parli di PROBLEMATICHE DEL MONDO IMMOBILIARE, allegando la dichiarazione a suo tempo IMPRUDENTEMENTE rilasciata dal Senatore NANIA all' ADN KRONOS.

Vedremo gli eventuali sviluppi.


F/TO

Robin di SHERWOOD

07.11.2005 Ore 20:10
4 novembre 2005 0:00 - Robin di sherwood
Abbiamo avvisato ( VIA E-MAIL ) l'UDC ( PARTITO FACENTE PARTE DELLA COALIZIONE GOVERNATIVA ) che i provvedimenti che saranno LEGGE FINANZIARIA e che riguardano la FAMIGLIA dovranno essere SLEGATI ed INDIPENDENTI dal numero delle persone che costituiscono il NUCLEO FAMIGLIARE, in altri termini, stiamo dicendo che l'I.C.I. dovrà essere cancellata comunque, perchè in caso contrario riserveremo anche a quel PARTITO lo stesso "TRATTAMENTO" che abbiamo usato ad ALLEANZA NAZIONALE ed a FORZA ITALIA e non intendiamo al riguardo TRANSIGERE.

F/TO

Robin di SHERWOOD
1 novembre 2005 0:00 - xxx
Solo l'aduc lavora gratis x il prossimo,vive di contributi volontari!!!
Compagni andate a cagare...non ha agevolazioni, privilegi,i dipendenti aduc vivono di sole ed aria....
1 novembre 2005 0:00 - ROBIN DI SHERWOOD
Signor FALCINELLI, ci è piaciuto moltissimo il suo intervento, in misura maggiore apprezziamo lo spirito critico, uno dei nostri fini palesi e dichiarati è proprio questo perchè è utilissimo a sviluppare il dialogo, a cercare e trovare tutti insieme delle soluzioni, quando a nostro umile modo abbiamo deciso di scendere in campo ( si lo sappiamo che è già stato detto e dunque non siamo originali, ma non è proprio lo stesso campo )eravamo e siamo coscienti e consapevoli che a secondo di come avessimo impostato la nostra azione avremmo potuto innescare e provocare grossi guai ( I DOCUMENTI DI CUI SIAMO IN POSSESSO ANCORCHE' SEMPLICI ARTICOLI DI ORGANI UFFICIALI E DICHIARAZIONI RESE DA CHI CI GOVERNA E DUNQUE INNEGABILI DA PARTE DI COSTORO, CE LO AVREBBERO AMPIAMENTE CONSENTITO ED IL DOCUMENTO CHE ALLEGHIAMO O PER MEGLIO DIRE CHE POSTIAMO LO TESTIMONIA )e proprio per questo abbiamo adottato la strada della prudenza e della calma e comunque siamo riusciti a provocare la CAPORETTO elettorale dell'attuale coalizione, che ora sa che noi esistiamo ed alle prossime elezioni invece di suonare le trombe si comporterà con moderazione e non farà promesse che sa di non poter mantenere e già questa noi la consideriamo una piccola vittoria.

Non siamo nè ci sentiamo eroi ( TRISTE QUEL PAESE CHE HA BISOGNO D'EROI ) siamo esseri umani come voi che si sono assunti l'onere ( A TURNI ) di tenere occhi ed orecchie aperti.
Di seguito priva di foto che data l'impostazione di questa pagina è impossibile allegare ma che ripetiamo coloro che ne fossero interessati potranno avere mandandoci una semplice MAIL, la dichiarazione rilasciata dal Sen Domenico NANIA.
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18/08/2005 CROCE ROSSA: DELMASTRO DELLE VEDOVE, NO A CAMBIAMENTO SIMBOL...












GOVERNO: NANIA, NUOVO PROGRAMMA PER SUD
FAMIGLIE E IMPRESE

Roma, 13 aprile — «Per tornare ad essere in sintonia con i cittadini, dobbiamo riscrivere il programma di governo fondato su pochi essenziali punti, tutti rivolti alla soluzione dei problemi più impellenti che attraversano le famiglie, il Sud e le imprese, e di pari passo rimodulare l'alleanza di centrodestra, dove finora Forza Italia è apparsa sbilanciata sulla Lega». Lo dichiara il presidente dei senatori di An, Domenico Nania. «La Cdl —spiega Nania— deve rimodellarsi politicamente su un nucleo centrale e forte costituito da Fi, An, Udc e i partiti laici riformisti nazionali, che possono fare accordi significativi con i partiti regionali. Al Nord con la Lega ed al Sud ed in Sicilia con altre forze che si caratterizzano in modo spiccato per la loro presenza sul territorio di riferimento». «Il rilancio e la credibilità della Cdl —prosegue il capogruppo di An a palazzo Madama— passa da questa operazione lungimirante, che ci consentirà di rientrare in sintonia con quegli elettori che sono rimasti delusi o, come è avvenuto, DISORIENTATI ED INFASTIDITI DA TALUNI MESSAGGI DEVASTANTI CHE LI HANNO RAGGIUNTI ANCHE A POCHE ORE DAL VOTO DEL 3 E 4 APRILE E SUBITO DOPO».
«La sconfitta alle regionali —osserva Nania— non è dipesa solo dalle conseguenze di una congiuntura economica difficile, ma anche da fattori psicologici negativi. Se insieme ad un rinnovato programma di cose da fare in favore dei più deboli e dei ceti medi e delle attività sociali produttive si riuscirà, di comune accordo con tutte le forze della coalizione, a cui peraltro dovranno aggiungersi tutte le altre che non si identificano nel centrosinistra e nella sinistra più radicale, potremo risalire la china e tornare a vincere nell'interesse del Paese». «Mi auguro —conclude il presidente dei senatori di An— che la Lega, in particolare, dimostri in questo difficile guado di essere una forza responsabile e credibile ponendosi al servizio della coalizione e degli interessi dei cittadini più che a quelli di una nicchia regionale».
Fonte : adnkronos
Autore : redazione internet






Il Sen. Domenico Nania
Capo Gruppo di An al Senato
Link al Giornale On line DestraSenato

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F/TO

Robin di SHERWOOD





























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1 novembre 2005 0:00 - Enrico Falcinelli
Amici di Sherwood, eroi in calzamaglia verde saltellanti da un ramo all’altro… (perdonatemi, quello era Tarzan!)
Vi seguiremmo in molti, attratti in particolare dal calore dei ricordi di quelle storie che da giovanissimi ci invitavano a sognare e fin dalla loro cavalleresca origine destinate ad esser mito ulluminante l’oscurità delle nostre indecise vite ma… i tempi son cambiati, o forse che non ve ne siate accorti?
Chi è l’empio che possa amare il principe Giovanni Senza Terra in luogo del ben più ammirabile Riccardo Cuor di Leone?
Riccardo è simbolo di coraggio, di tenacia, di bontà, di fermezza ed autorità e… di moralità!

Personalmente dubito che tale mito corrisponda a realtà. Ovvero, qualche cazzata anche Riccardo l’ha fatta, seppur di meno se ne parla. E son queste cazzate che lo rendono umano e raggiungibile, altrimenti chi può sperare di eguagliare il mito?

Siamo uomini e questo basta a tagliar tante parole. E la moralità?
Quella, be’, sarebbe il cuore del discorso.
Il fatto è che i governi spesso sembra rispecchino il cuore dei governati ed anzi, in semplici parole e per essere sincero, si corre il rischio che per dare un dito si perda tutto il braccio così come se io avessi un gatto e da une parte un pesce, con un occhio guarderei il gatto, ma con l’altro non trascurerei il pesce.

Potremmo cambiare il governante e metterne uno migliore ma cosa sarebbe di noi se il nostro futuro dipendesse da una persona sola? Non sarà meglio educare tutti a rendersi migliori così che chiunque vada in alto per dir qualcosa, come parli, parli bene? Oppure vorremmo che l’audacia e la generosità di un Robin non venga gratificata dal sostrato per cui lavora?

Certo, ci vuol di più ma intanto che diamo a Cesare il suo, renderemmo a Dio quello che gli appartiene e per noi faremmo quello che ci conviene. Si tratta di costruire sulla roccia un castello di pietra anziché sulla sabbia un castello di polvere.

Eppoi sicuri che la calzamaglia oggi si addica? Non notate che quando si vede in giro una mamma malvestita per la fretta con due bambini per mano viene scanzata e considerata una “straniera”? E se si avvicina per chiedere un’informazione già vi preparate a dirgli che non avete spiccioli? Eppure fino a non molto tempo fà, ciò, era normale.
La gente vuole cambiare ma ha in testa quello che gli si è fatto vedere. Se qualcuno non mostra abbienza ed eleganza, difficilmente avrà il credito che magari merita.

Comunque, se riusciste nell’intento di cambiare il mondo od anche una piccola sua parte, di questo avrete sicura lode.
E qualcuno, come me, si rimangerà delle parole.

Un abbraccio augurante, Enrico Falcinelli.
31 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
SIGNORE DELL' UNIVERSO !!!!!!!!

Ci riesce impossibile immaginare una sintesi migliore dell' analisi politica e soprattutto della situazione che lei ha esposto, se fossimo al posto di quei signori che pomposamente si definiscono classe dirigente per onestà intellettuale ci dimetteremmo all'istante e torneremmo immediatamente a scuola pregando il cielo di avere un insegnante come lei, se lei questo è stato nell'attività lavorativa ha donato molto più di quanto di più prezioso possa esserci su questa terra e non c'è somma di denaro sufficiente a ripagarla.

E' vero Signor MUSTO, che la persona che noi indichiamo ( PERALTRO RIBADIAMO SENZA IN SUO CONSENSO E ASSENSO ) sia piena di virtù e buoni propositi non ce lo garantisce nessuno, per contraltare una cosa la sappiamo tutti anche lei per certa ed acclarata dai fatti e da quello che vediamo tutti i giorni con i nostri occhi, gli attuali dirigenti scarseggiano significativamente in fatto di virtù e questo a noi appare come una ragione sufficiente per ignorarli totalmente ( UNICA COSA CHE PREOCCUPI SERIAMENTE COSTORO ).

Sappiamo che il metodo della CATENA DI SANT'ANTONIO o PASSAPAROLA che dir si voglia, offre il fianco a sospetti, ma quando non si dispone di mezzi importanti come giornali e televisioni le alternative possibili scarseggiano e quindi non resta che affidarsi a ciò di cui si dispone e sperando nella volontà di ragionamento e discernimento delle persone e comunque con questi pochi e miseri mezzi ( E IL DOCUMENTO DI CUI DISPONIAMO, FRUTTO DELLA MANCANZA DI PRUDENZA DI COLUI IL QUALE E' STATO COSI' STOLTO DA RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE E DI FARLA PUBBLICARE IN RETE NE E' LA TESTIMONIANZA, NOI FACCIAMO SOLO IL NOSTRO MESTIERE............RUBIAMO DOVE E QUANDO IL NEMICO SI DISTRAE, LO TESTIMONIA ) abbiamo provocato grossi dispiaceri a "LOR SIGNORI" e ne andiamo fieri e che questo serva di monito per il futuro e per tutti gli altri, anche per colui che noi indichiamo, perchè nel momento in cui dovesse decidere di "SCENDERE IN CAMPO" ( PAROLE GIA' DETTE DA QUALCUNO ? ) faremo in modo da non lasciarlo dormire tranquillo, lui governa ? noi stiamo all' OPPOSIZIONE.Speriamo (INDIPENDENTAMENTE dalla persona che noi indichiamo,e/o chiunque nel futuro dovesse porsi alla guida del PAESE, che si comporti ONESTAMENTE E LEALMENTE E CHE DUNQUE IL PAESE POSSA SPERARE IN UN MIGLIOR FUTURO, tuttavia dovrà stare come dicono in alcune contrade "IN CAMPANA" perchè Robin di SHERWOOD lo osserva e non gli consente errori ).

Signor MUSTO, noi unanimemente da questo momento la riconosciamo come CAPO INDISCUSSO di questa masnada di delinquenti diseredati quali noi siamo, il buo DIO l'ha messa sulla nostra strada e noi la prendiamo e teniamo GELOSAMENTE.

DA FRATELLO A FRATELLO TUO PER SEMPRE.


F/TO
Robin di SHERWOOD.

Nota a margine: Ci risulterebbe gradito, anche perchè ci piacerebbe scambiare opinioni e proporre una questione possibile solo con il suo esplicito consenso un intervento da parte del Signor DONVITO che ancora una volta ringraziamo per gli spazi che ci concede.



31 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD

Mi sa, cari amici (mi permettete di chiamarvi così?) che questa volta il mio intervento sarà lungo; e per di più noioso, poiché pieno di necessarie premesse e scarno di contenuti. Mi scuserò subito quindi con i partecipanti a questo forum che già più volte mi hanno giustamente accusato di essere prolisso.

Comincerò da Robin di SHERWOOD, il nome che vi siete scelti, e sul quale non c’è proprio nulla da ridere, sappiano bene i farfalloni, perché è l’archetipo di un impegno difficile, meritorio ed assai delicato.
Robin (per chi non lo sapesse) è infatti un personaggio mitico, ma al contempo vero e vitale come solo può essere l’anima di un popolo, e di un popolo oppresso ma non vinto. Robin è individuato dalle tre virtù del coraggio, dell’eroismo, e dell’onestà, ed è armato con l’ “arco lungo” di frassino simbolo della gente libera dalla soggezione medievale e dei cacciatori indipendenti.
Quindi giustamente dite “…ognuno se lo vuole può essere Robin di SHERWOOD…” perché la sua forza era nelle sue virtù ed in un semplice (quasi semplice) pezzo di legno.
Attenzione però a leggere bene. Le vittorie di Robin sono vittorie della mente, realizzazioni di cose buone sognate e sperate. Non confondiamoci quindi: essere “Robin” non vuol dire essere vincenti nel concreto.
Il folletto verde dei boschi va bene come emblema astratto di giustizia e libertà, ma forse in un tribunale con giurie di parte ed avvocati pro e contro, o nell’imporre tasse e gabelle al posto dei signorotti del tempo, sarebbe meno azzeccato. In più nemmeno allora sarebbe stato possibile togliere solo e perennemente ai ricchi per dare ai poveri…. Prima o poi i ricchi, si sarebbero ritrovati poveri, e i poveri… come si distingue un povero da un profittatore?

E come si distingue una classe dirigente che dirige nell’interesse degli altri da quella che dirige i comodi suoi?... “IL POTERE CORROMPE!...” eccetera lo si diceva molto prima che tutti noi fossimo nati, e non è mai esistito uno (salvo smentite) che prima di aver preso il potere abbia detto: “Governerò solo per me e me ne fregherò dei miei concittadini”…. Dopo, pare invece che non ce ne sia mai stato uno buono… almeno non per i suoi contemporanei.

Del Presidente Berlusconi sentivo dire, dai soliti smaliziati e prima che fosse eletto, che con tutti i soldi che aveva forse meno degli altri avrebbe cercato di “far fruttare” il suo piccolo periodo di potere, e si sarebbe accontentato dell’alloro. E poi sentivo anche argomentare che “lui” aveva il bernoccolo del capitano d’industria, e che in fondo una nazione è come una grandissima industria… ma mi pare che ora molte di quelle speranze siano rientrate e lo sperato Robin Hood degli italiani sia stato un po’ una delusione!... o sbaglio?

Ed allora cambiamo… con chi?... con cosa?

Mi mandate in brodo di giuggiole, con i vostri complimenti, e forse non sbagliate del tutto: qualche volta qualcuno ha avuto fiducia in me. Ed io so anche perché. Perché di quelle tre caratteristiche di Robin di Sherwood una ce l’ho anch’io; forse anche una e mezza.
Per mia natura ed alterigia (strafottenza quindi e non virtù) sono onesto, spavaldamente, puntigliosamente onesto.
La gente lo avverte e lo apprezza anche se la considera “esagerazione”.
In più (e questa è la mezza), abbastanza spesso ho il coraggio di affermare quello che sento, quello che credo, quello per cui sono disposto a morire piuttosto che transigere (“atrocemente schietto” affermava una Signora che mi onora della sua amicizia).

Potrei darvi una mano (non così preziosa come dite) intervenendo sul forum o iniziando una “catena di sant’Antonio” con le persone che conosco, scrivendo una E-mail del tipo:

«Delle persone che mi sembrano perbene, associate in una pacifica lotta per certi diritti che secondo loro sono stati malamente violati affermano che un certo signore è più adatto a governarci di quelli che conosciamo per averli sentiti dire “cose amene” in TV».

Sicuri che sarebbe un aiuto valido?... io direi di no, e voglio aggiungere che le “catene di sant’Antonio”, i “passaparola”, come dite voi, sono spesso guardate come sospette e truffaldine (giustamente, perché ingannevole è la formula su cui si basano).

Allora dovrei fare di più; tirar fuori e garantire delle virtù che non conosco del mio “indicato” e screditare un po’ i suoi possibili antagonisti, aggiustando magari solo un po’ le immagini, giocando, come si dice “di luminosità e contrasto”. Non è musica delle mie corde: mi dispiace, no.

Ancora una cosa ed ho finito. In un vostro intervento credo abbiate detto (non riesco però a trovarlo nei miei disordinati appunti) che in quanto a governanti abbiamo raggiunto il fondo e “…che peggio di così…” .( mi pare fossero queste le parole).
Io non mi interesso di politica attiva, né più di economia; anzi il concetto stesso di denaro (con la mia pensione riesco a vivere senza seri problemi) mi infastidisce abbastanza.
Ma vivo nel mondo, vedo e sento le persone, ed umanamente non so ancora svincolarmi del tutto dal giudicare, anche se poi il giudizio cerco di non manifestarlo. Francamente, condivido con voi: quelli che attualmente dicono di governare l’Italia non mi sembrano un granché; ma onestamente fra quelli che si mostrano in coda per attaccarsi alla mammella appena possibile, non ce ne è nessuno che mi dia una sensazione di maggior affidabilità.

Ed allora, concordo con voi, non ci resta che cercare di cambiare. Ma, l’ho già detto anche un’altra volta in questo forum, che “… peggio di così!...” non bisogna dirlo.
Può succedere, e forse nostro malgrado succederà, che in futuro le cose nel Bel Paese si mettano molto, ma molto peggio di come sono ora.

Il mio non è certo un consiglio competente, ma credetemi, assai sofferto: Attenti! attenti a cosa e come cambiate! Attenti per voi, attenti per i miei nipotini.

FRATERNAMENTE

Lucio Musto 31 ottobre 2005 parole 973
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PS Ho visitato il sito confedilizia.it
30 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Personale per il Signor MUSTO.

Signor MUSTO, come le dicevamo in uno degli interventi precedenti, ogniuno di noi se lo vuole può essere Robin di SHERWOOD ( nome che ancorchè affibiatoci da noi stessi suscita tra di noi grande ilarità e spesso ci sentiamo anche scemi )una persona come lei, con la sua mitezza, con la sua cultura, la sua conoscenza del mondo e degli uomini, può forse spiegare più efficacemente di noi perchè voltare le spalle ( PACIFICAMENTE BENINTESO ) a questi signori che a nostro modesto modo di vedete presuntuosamente si definiscono " CLASSE DIRIGENTE " e che invece fino ad ora l'unica cosa che hanno EGREGIAMENTE DIRETTO sono i COMODI LORO, lei può darci una mano preziosa intervenendo sia su questo FORUM che con tutte le persone che lei conosce ( IL VECCHIO MA SEMPRE EFFICACE METODO DEL PASSAPAROLA, NOI ABBIAMO FATTO E SEGUITIAMO A FARE LA MEDESIMA COSA, MA QUALCHE VOLTA SENZA RIUSCIRCI, FORSE NON RIUSCIAMO AD ESSERE BRAVI COME LEI, CI HA CATTURATI E STREGATI, COME FA ? ).

Proviamo a porre le basi per un cambiamento, potremo anche sbagliare, potremo anche non riuscirvi, ma almeno avremo ( PACIFICAMENTE ) tentato.


FRATERNAMENTE

Robin di SHERWOOD
30 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO potremmo sprecare migliaia di parole, useremo una frase per riassumerle tutte.

GRAZIE DI ESISTERE.

F/TO

Robin di SHERWOOD

Nota a margine: Amici, Connazionali, abbiamo detto e ribadiamo di non essere i detentori del verbo nè della verità se qualcuno ha idee e proposte per costruire una strategia ( LE UNICHE COSE CHE NON ACCETTIAMO SONO GLI INSULTI ANCHE DIRETTI AD ALTRI E LE VIOLENZA ) al fine di ottenere il RIPRISTINO di quello che noi consideriamo il DIRITTO FONDAMENTALE ED IRRINUNCIABILE DELL' UOMO ha il diritto dovere di farsi avanti.Ricordiamo a noi stessi in primo luogo che l'unione fa la forza.
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
TROPPO BUONI con me, Robin di Sherwood!

Se mi sentissi "positivo" un duecentesimo di quello che dite voi, sarei contento di morire con la sensazione di aver fatto a sufficienza.
Conoscendoci meglio, capirete che io DAVVERO mi sento quasi nessuno, ma mi incombe l'obbligo morale di restituire al mondo i doni che mi ha dato (forse quel polmone di esperienza che dite voi?) e che mi autorizzano (forse) al fregiarmi di quel "quasi" davanti all'invece meritatissimo "nessuno".

In parole correnti: se posso fare qualcosa di utile e contemporaneamente onesto, qualcosa che sappia anche sia pur approssimativamente fare, contate pure su di me.
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO con il dovuto rispetto per la sua persona innanzitutto e poi per la sua ( come da lei affermato ) non più verdissima età, e questo per noi costituisce maggior ragione di rispetto e di considerazione, perchè le persone come lei, proprio per il fatto di essere avanti con l'età hanno una maggior esperienza della vita e dunque una maggiore saggezza e cosa importantissima e da tenere preziosa come l'oro siete la MEMORIA STORICA in questo caso del nostro PAESE, noi vorremmo ( NEL CASO IN CUI IL DOTT.FOGLIANI ANCHE LUI NON PIU' GIOVANISSIMO DECIDESSE DI CANDIDARSI )che fosse istituito L'OBBLIGO per le persone giovani di cedere il posto sui mezzi pubblici alle persone anziane, cosa che ai tempi di chi le sta rispondendo in questo momento era consuetudine ora purtroppo divenuta desueta, un paese ed il suo popolo si educano al rispetto delle regole e della legge anche dalle piccole cose.

Come facciamo a sapere qualcosa che in questo momento la riguarda ? Se lei legge tutti i FORUM in cui siamo intervenuti potrà leggere che qualcuno di noi ( non meno di 20 persone nell'arco delle 24 ore esplora il web alla ricerca di notizie che possono essere di interesse generale, per fare un esempio la lettera scritta da una cittadina all'On.BERTINOTTI e che noi abbiamo ripostato su questi FORUM perchè tutti ne abbiano cognizione, nello stesso modo sono stati trovati FORUM ai quali lei ha partecipato, con il suo nome e cognome ( PERALTRO DELIZIOSAMENTE DOTTI E PIACEVOLI DA LEGGERE, DAL CHE DESUMIAMO LA SUA VASTA E PROFONDA CULTURA, PERSONE COME LEI VALGONO ORO QUANTO PESANO ).

Signor MUSTO solo gente ignorante e cattiva può pensare che i suoi interventi diano fastidio, neanche per sogno, tutto l'esatto contrario, anzi perdiana lei ci ha stimolati alla chiarezza più totale e non ha proprio nulla di cui doversi scusare nè giustificare, persone come lei dovrebbero governare questo PAESE allora si che noi dormiremmo sonni tranqulli e non avremmo avuto bisogno di costituirci in questa sorta di novella CARBONERIA stando attenti anche a dove camminiamo.

Signor MUSTO con il dovuto rispetto ci scusi e perdoni ma lei non deve nella maniera più categorica essere quiescente nei nostri confronti,noi non ci sentiamo nessuno e non siamo nessuno siamo persone stanche di vedere e subire ingiustizie e così abbiamo deciso di combattere CIVILMENTE, di metterci al servizio della gente, vedendo se riusciamo ad ottenere consenso almeno su un tema di interesse generalizzato ma senza pretenderlo, lei partecipa ai FORUM, questo significa che ha o comunque dispone di un PC vada sul sito di CONFEDILIZIA ( SE VUOLE NON E' UN OBBLIGO, SIAMO IN UN PAESE DEMOCRATICO E VIVADDIO OGNIUNO E' LIBERO DI NAVIGARE DOVE VUOLE ) lo consulti e vedrà che comincerà a conoscere il Dott. SFORZA FOGLIANI oppure e sempre che la cosa possa per lei costituire motivo di interesse, girellando sul web e digitando nei motori di ricerca il nome dell'Avvocato può trovare notizie che lo riguardano, e comunque Signor MUSTO ormai abbiamo provato tutti obbiettivamente e qualora il Dott.FOGLIANI decidesse di candidarsi votandolo cosa avremmo da perdere ? Peggio di così..............

Lei è una persona splendida e noi la preghiamo ( E AVREMO TUTTI DA GUADAGNARCI ) di essere non cattivo con noi ma perfido, cribbio se milioni di ITALIANI fossero come lei forse ora non ci troveremmo in BRACHE DI TELA.


FRATERNAMENTE

TUTTI I COMPONENTI DEL MOVIMENTO

Robin di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD

Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa!!!

Vi assicuro sulla mia parola di gentiluomo che nelle mie parole non voleva esserci assolutamente nulla di offensivo, sgradevole o in qualsiasi modo negativo nei vostri confronti.

Quello che ho detto significa esattamente quello che è contenuto nel significato letterale delle parole, e nient'altro!

La libertà che mi sono preso, e di cui nuovamente di scuso, di usare anch'io le frasi in tutte maiuscole, era ed è solo un "OK ho capito" alla vostra spiegazione.

L'entusiasmo per l'abbraccio è assolutamente genuino.

La preoccupazione per la validità in Italia dei referendum confermativi è per me reale, infatti né io, né la più parte degli italiani abbiamo ancora sufficiente maturità e cultura politica (che invece hanno acquisito gli svizzeri nella loro lunga tradizione) per saper valutare una legge con la propria testa ed autonomamente decidere.

Dire del dott. Sforza "il vostro candidato" significava e significa: "la persona che voi stimate, di cui caldeggiate l'elezione, che sperereste di vedere alla guida dell'Italia... " - Solo questo. Io non ho il piacere di conoscerlo, e perciò per me è come ogni altro. Nemmeno voi, ho il piacere di conoscere e quindi anche le vostre sollecitudini per il dott. Sforza per me si equivalgono a quelle di chicchessia per il suo "indicato" (secondo il termine usato da voi).

La citazione del Giusti infine, rispecchia, E LO DICE CHIARAMENTE, la mia LECITA personale preoccupazione

Mi dispiace di essere stato (forse gratuitamente) frainteso.

Con le tisane ho già provato, grazie. Purtroppo però non mi fanno un granché.
Comunque, se questo era il senso del vostro consiglio, cercherò di quiescere nei vostri confronti, se i miei interventi danno fastidio.

Fraternamente

PS le cose che affermate di sapere, non so chi ve le abbia dette. Correttamente, in lingua italiana, avreste dovuto usare il termine "presumiamo", invece che "sappiamo", altrimenti cadete nella rutelliana presunzione di parlare "a nome del popolo italiano" laddove potrebbe dire (al massimo) "a nome dei miei elettori"
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO, sappiamo che lei frequenta i FORUM per il gusto di confrontarsi, sappiamo anche che a suo modo lei è un filosofo, qui però non stiamo filosofeggiando, stiamo vedendo con tutti con l'aiuto di tutti, con le idee di tutti, con le proposte di tutti BEN VENGANO noi non siamo detentori nè del verbo e men che meno della verità e sopratutto non siamo preclusi a nulla e nessuno, lei ci ha chiesto se e quale alternativa avevamo e noi la abbiamo accontetata.

Il Dott. SFORZA FOGLIANI non è il nostro candidato è una persona che noi stiamo indicando ( PERALTRO SENZA IL SUO ASSENSO ) quale possibile alternativa, se avessimo voluto occupare noi i posti attualmente occupati, non ci saremmo palesemente manifestati, ci saremmo invece candidati sotto mentite spoglie per poi fare quello che fanno gli altri.

Signor MUSTO.................presso le erboristerie vendono ottime tisane contro l'insonnia.



F/TO

Robin di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD

La cosa più bella è la vostra chiusa.
CON ENTUSIASMO ACCETTO E RICAMBIO L'ABBRACCIO FRATERNO!

Su tutto il resto sono con voi, in special modo sul referendum confermativo delle leggi (CHE PERO' AHIME' ABBISOGNA DI PRESUPPOSTI DEMOCRATICI CHE IO SONO CERTAMENTE TROPPO VECCHIO PER VEDER REALIZZATI)

Nulla da dire sul dott Sforza: non lo conosco come vivaddio non conosco i dott.i Berlusconi, Fini, Rutelli, Prodi & C. . E' il Vostro candidato alle prossime elezioni? AASSOOLLUUTTAAMMEENNTTEE LLEECCIITTOO!! !! !!

Ripenso solo, e lo faccio mestamente, a Giuseppe Giusti ed al suo sconforto politico:

"... tutto si risolve, a parer mio,
" a un 'levati di là, ci vengo io!

Comunque, Augurissimi!
29 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor Musto non abbiamo alcuna difficoltà nel risponderle.

1. Le frasi che abbiamo scritto in carattere maiuscolo hanno il solo scopo di renederne rafforzato il concetto, per dirla in altre parole è come se noi le avessimo evidenziate anche con il fine dichiarato di far conoscere anche a chi si affaccia in questo FORUM attirandone l'attenzione ( ECCO SPIEGATO L'USO DELLE MAIUSCOLE, TRA L'ALTRO SAPPIAMO ANCHE NOI CHE NELLE COMUNICAZIONI NEL WEB SOLITAMENTE SI UTILIZZANO I CARATTERI MINUSCOLI).

2. Non comprendiamo cosa voglia significare riguardo alle frasi "poco significative".

3. NO non siamo contenti di questo GOVERNO che anche noi quali cittadini di questo PAESE abbiamo con il nostro voto contribuito ad eleggere, ma è consentito commettere errori ed essere sufficientemente uomini da riconoscerlo ed ammetterlo anche pubblicamente ? ( GOVERNO lo abbiamo scritto maiuscolo significando con ciò che nonostante siamo insoddisfatti del suo operato tuttavia ne abbiamo rispetto in termini ISTITUZIONALI ).


4. In alternativa lo ripetiamo ( e dopo aver sperimentato tutti gli attori ) proponiamo il nome del Dott.Corrado SFORZA FOGLIANI che forse ai più sarà sconosciuto, ma se andate sul sito di CONFEDILIZIA e lo consultate attentamente, vi accorgerete che quasi tutto quello che vi troverete pubblicato è scritto da lui, ed inoltre una persona che riesce a creare un' organizzazione con sedi in tutta ITALIA e conseguentemente riesce a creare e catalizzare intorno a se ed a quel che dice del consenso proprio stupido non deve essere e comunque tanto per la cronaca, nel passato anche recente l'Avvocato SFORZA FOGLIANI è stato invitato ed è intervenuto in trasmissioni RAI ( vedi ad esempio UNO MATTINA ) per parlare di questioni immobiliari, ovviamente noi ( e glielo abbiamo fatto sapere scrivendo a CONFEDILIZIA ) esigiamo che nella eventualità che lui decidesse di candidarsi, poniamo alcune condizioni INDISCUTIBILI:

a. Presentarsi con uno schieramento ed una squadra di GOVERNO proprio;

b. Equidistanza ed indipendenza dagli attuali schieramenti politici al momento esistenti;

c. Dichiarazione e pubblicazione su tutte le testate giornalistiche che il primissimo provvedimento di carattere economico che sarà LEGGE DELLO STATO sarà la cancellazione dell'i.c.i. ed una revisione della tassazione immobiliare improntata in termini di redditività ( come peraltro lui stesso auspica sui documenti pubblicati sul sito e che comunque ripetiamo spediremo via MAIL a chiunque ci scriva ([email protected]).

5. Non abbiamo mai scritto che per cambiare le cose si debba violare la LEGGE, astenersi ( CHI VUOLE ) è una facoltà ( così come andare a votare ).

6. Che chi viola la LEGGE viene punito non è sempre vero (purtroppo) e chi scrive lo ha provato in prima persona, e ci perdoni Signor MUSTO ma non possiamo essere più espliciti perchè a questo GOVERNO per le ragioni dette nei FORUM precedenti abbiamo causato grossi dispiaceri e se riuscissero ( e siamo convinti che ci stanno costantemente provando) ad individuarci automaticamente ci neutralizzerebbero, oltre al fatto che ovviamente non ci offrirebbero sicuramente il calumet della pace, consideri che questi FORUM essendo un luogo aperto sono letti da tutti compresi i politici ed i loro collaboratori che da un' inezia farebbero presto a fare 2+2.

7. E' DEMOCRAZIA che chi prende un numero maggiore di voti GOVERNA, ci sembra di tutta evidenza e fuor di discussione.

8.Speriamo venga promulgata una legge giusta e sensata di far campagna elettorale, ovviamente noi non ci faremo incantare da quel che viene detto e da come viene detto, anzi se ci consentite ( come dice qualcuno ) un piccolo suggerimento, quando i politici o comunque chi si candida a governare parla osservate molto attentamente il LINGUAGGIO DEL CORPO, vale a dire espressioni del viso, posture del corpo e degli arti, il gesticolare e molti altri piccoli segnali inconsci che il nostro corpo emette indipendentemente dalla nostra volontà ( specie dal bacino in giù, è molto meno controllabile ) da tutte queste cose avrete la possibilità di comprendere se il soggetto sta dicendo la verità o mente.

9. Dal prossimo GOVERNO in poi noi vogliamo ( visto che la nostra COSTITUZIONE nel suo dettato dice che il popolo è SOVRANO ) che questa norma venga rispettata integralmente e di conseguenza, come accade ad esempio in SVIZZERA che quando il GOVERNO deve adottare un provvedimento che dovrà diventare LEGGE, consulta il POPOLO e questo lo si fa attraverso i REFERENDUM e ci si attiene esattamente alla volontà del POPOLO, questa si chiama in ultima analisi DEMOCRAZIA.

Speriamo Signor MUSTO di essere stati chiari.

Le facciamo una confidenza: Lei è un osso duro ma vivaddio ce ne fossero milioni di persone come lei, chi governa non potrebbe fare i comodacci suoi.


Ci consente un fraterno saluto e abbraccio ?.


F/TO

Robin di SHERWOOD
29 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD

Come si poteva anche immaginare, reso semplice il quesito, la risposta si ingarbuglia. Succede spesso, ma non indaghiamo i motivi.
Cercherò di ripetermi con altre parole più semplici e chiare (a proposito, significano qualcosa in particolare quelle frasi tutte in maiuscole?), sperando di ottenere una risposta altrettanto semplice e diretta. Per semplificare il compito non commenterò nemmeno ora le altre frasi che mi avete dato per risposta, peraltro poco significative.

Domanda: Siete contenti del “tipo” di governo che ha attualmente l’Italia? [NO/SI]

Se [NO] Cosa proponete in alternativa?

Se [SI] Le persone che sono ora al Governo ci stanno perché legittimamente elette. Il solo modo pacifico e democratico per cambiarle è votare e convincere altri votare diversamente alle prossime elezioni.

Quello che non si può fare invece è cambiare le cose violando la legge.
Chi viola la legge, qualsiasi legge, deve essere punito, sennò è il caos per tutti.
Le leggi le fa e le cambia il legislatore. Il cittadino elegge il legislatore, non cambia la legge.
La legge regola anche il modo di fare campagna elettorale per proteggere la libertà di tutti.
Va a governare chi ottiene più voti.

Questa è la democrazia.
Se non concordate avete risposto comunque [NO] alla domanda ed aspetto di conoscere che tipo di governo proponete in alternativa.

Se non sono stato chiaro, mi dispiace: non so fare di meglio.

Lucio Musto 28 ottobre 2005 parole 230
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28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Risposta ad entrambi gli amici che hanno scritto:

Prima di ogni cosa PACE E SERENITA' A VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE che è la cosa più importante, al Signor xxx diciamo amico con gli insulti non si risolve nulla e non si va da nessuna parte, ripetiamo anche a tuo beneficio, noi del movimento NON SIAMO DEI CATTOLICI MODELLO, ma spesso andiamo nei luoghi di culto per fermarci un momento e riflettere, CHI E' SENZA PECCATO SCAGLI LA PRIMA PIETRA come disse nostro SIGNORE nel difendere la MADDALENA, fallo anche tu anzi se abiti a ROMA prova ad andare in SAN PIETRO quando parla il SANTO PADRE, chiudi gli occhi ed ascolta la sua voce, ritroverai la pace con il mondo ma sopratutto con te stesso, e dopo vedrai le cose nella loro giusta collocazione.

Amici, ora non è tempo di polemiche, quelle lasciamole a quando gli eventi ed il tempo ce lo consentiranno, ora su questa PIAZZA VIRTUALE iniziamo a discutere e pianificare TUTTI INSIEME SERENAMENTE E CIVILMENTE LA STRATEGIA CHE DOVRA' PORTARCI AD OTTENERE IL DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI ESSERE UMANO, IL DIRITTO AD AVERE UN RIPARO DALLE INTEMPERIE che dieci anni orsono ci è stato tolto, possiamo e dobbiamo riprendercelo DIPENDE SOLO DA NOI, se avete letto i FORUM precedenti avete capito chi siamo, se aveste deciso di condividere quello che via via scriviamo nei nostri interventi e grazie al Signor DONVITO dell' ADUC che così generosamente ci concede il suo spazio, vi preghiamo di una cosa CALMA, SERENITA' DI GIUDIZIO E FAR FUNZIONARE IL DONO PIU' GRANDE CHE NOSTRO SIGNORE CI HA FATTO "LA RAGIONE" la strada non sarà ne corta nè facile da percorrere ma chi ha mai detto che le imprese sono facili ? Tutte hanno una cosa in comune SI ARRIVA IN VETTA TUTTI INSIEME STRINGENDOCI............ALLORA CORAGGIO COMINCIAMO A CAMMINARE.


F/TO

Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - xxx
"Aggiungo, seppur ovviamente, che anche io sarei non solo per non far pagare l'ICI a questi enti ma per cancellare definitivamente questa ingiustificata imposta per tutti!"
Sì, questa sarebbe la soluzione giusta! ma solo per questo problema specifico: per tutti gli altri soldi rubati dalla Chiesa Cattolica Romana di Merda, come la mettiamo?
28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO siamo qui a risponderle ( è stimolante, istruttivo ed oltremodo arricchente e tutto sommato non può che far bene allo scambio di opinioni ed informazioni delle quali peraltro possono usufruire tutti coloro che pur non intervenendo si affacciano in questo FORUM ).

Il nome che ci siamo dati è la sintesi del nostro fine PALESE E DICHIARATO,vale a dire: Da questo momento ( magari un po meno recentemente) chiunque si candidi a GOVERNARE il PAESE deve sapere ed essere consapevole che prima di pronunciare anche una sola sillaba (proprio nel senso letterale del termine)dovrà rifletterci molto attentamente ed a lungo, dopodichè con la stessa prudenza dovrà pesarne e valutarne la portata e le conseguenze perchè una volta che quella sillaba sarà stata pronunciata CASCASSE IL MONDO DOVRA' ESSERE ONORATA perchè in ogni luogo d'ITALIA dove quella sillaba viene pronunciata c'è un allegro compagno ( E NON IN SENSO DI APPARTENENZA POLITICA) della foresta che sta ascoltando e quel che viene detto noi lo facciamo girare in tutto il paese via MAIL a persone, enti, associazioni e media e con questo sistema che abbiamo causato dispiaceri al GOVERNO.

Noi non abbiamo letto il FORUM cui lei si riferisce, ma non mettiamo assolutamente in discussione i TRATTATI BILATERALI ed in particolar modo quelli tra il nostro PAESE e la SANTA SEDE, noi del MOVIMENTO non siamo particolarmente PRATICANTI "HAINOI"!!!!!!! però ben lungi da noi porre minimamente in discussione il dovere ( o il sentire ) da parte di chi sente CATTOLICO, contribuire in misura al sostentamento della CHIESA che data l'attuale situazione politica di questo PAESE a noi sembra sia rimasta l'unico RIFERIMENTO rimasto.

Non amiamo questo GOVERNO che anche noi abbiamo con il nostro voto contribuito a determinarne l'insediamento, ( chi è incaricato di risponderle in questo momento si è fidato A TORTO del Vice PREMIER e MINISTRO DEGLI ESTERI ) ma dopo che DOCUMENTI alla mano e che possiamo spedire via MAIL a chiunque ce li richieda, abbiamo appurato che quanto riportato nei suddetti non ha corrisposto in seguito alla realtà, abbiamo iniziato una battaglia fatta di semplici MAIL e passaparola, il risultato per il GOVERNO è stato come lo ha definito con parole sue in una dichiarazione rilasciata all'ADN KRONOS (di cui siamo in possesso)il Senatore DOMENICO NANIA di ALLEANZA NAZIONALE......DEVASTANTE.

Signor MUSTO, molti di noi determinate situazioni anche riferite alla vicenda "AFFITTOPOLI" le hanno vissute in prima persona, tutti noi abbiamo appreso ( forse è stato un caso unico o forse l'unico di cui abbiamo avuto notizia grazie ad una lettera spedita e pubblicata dal GIORNALE all'epoca ) di una signora che per pagare l'i.c.i. è stata costretta a chiedere un prestito ad una banca, accendendo un'IPOTECA bene tutto questo ha provocato in noi rabbia, disgusto ed anche netto rifiuto delle ISTITUZIONI o meglio di che quegli incarichi ISTITUZIONALI va con il voto di tutti noi a ricoprire.

Ora noi siamo fermamente convinti che scendere in piazza a manifestare per far si che i DIRITTI FONDAMENTALI di tutti noi siano ripristinati e rispettati ( l'I.C.I. E' LA NEGAZIONE DI TUTTO CIO') non serva assolutamente a nulla e quel che recentemente è accaduto in Piazza MONTECITORIO a ROMA nè è la dimostrazione lampante ( CON TUTTE LE ECCEZIONI ED I DISTINGUO POSSIBILI ED IMMAGINABILI ), ed altresì sappiamo che l'unica cosa di cui i politici hanno veramente paura è una sola, si chiama A S T E N S I O N E, noi abbiamo quella di arma in mano e se siamo tutti uniti e siamo in grado di usarla con intelligenza ed oculatezza diventa un' arma LETALE, ecco la ragione per la quale noi ci permettiamo di suggerire a tutti i FRATELLI E SORELLE NEL SACRIFICIO ( QUELLO NECESSARIO PER AVERE UN TETTO ) di ritirarsi spiritualmente in una delle meravigliose ABBAZIE che ci sono in ITALIA proprio nei giorni concomitanti con le ELEZIONI.

Evadere ( MA LA SI PUO' UMANAMENTE E COSCIENTEMENTE CONSIDERARE TALE? )l'i.c.i. non è un reato, tutt'al più un' omissione amministrativa, e noi assumendocene la piena responsabilità morale comprendiamo chi disperatamente ( IN REALTA' NESSUNO PUO' RIUSCIRCI, GLI IMMOBILI NON SI POSSONO NASCONDERE )cerca di non pagarla,e perdipiù spesso gli enti locali deliberano aliquote che definire "strozzinaggio" è un eufemismo e di conseguenza costringono ( PERALTRO SENZA CHE COSTORO VI RIESCANO ) i proprietari ad attuare goffi tentativi di evasione.

Per quanto precede Signor MUSTO CORTE COSTITUZIONALE o no, noi esigiamo che questa gabella venga cancellata e per questo seguiteremo a combattere ( PACIFICAMENTE ) con determinazione, ma ricordiamoci TUTTI dipende solo ed unicamente da noi, bisogna porsi rispetto a chi governa ( COME FANNO AD ESEMPIO I TEDESCHI)( CHIUNQUE SIA ) lor Signori governano ? NOI TUTTI SIAMO L'OPPOSIZIONE E STIAMO LORO CON IL FIATO SUL COLLO, COSTANTEMENTE 24 ORE SU 24 SENZA DARGLI TREGUA PER TUTTO IL PERIODO DEL MANDATO.

In buona sostanza Signor MUSTO, CONNAZIONALI, AMICI, FRATELLI, SORELLE ROBIN DI SHERWOOD SE LO VOGLIAMO E SAPPIAMO ESSERLO SIAMO TUTTI.


F/TO

Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Noi un nome lo abbiamo proposto ed in più piazze virtuali "FORUM", ed in più lo tempestiamo prepotentemente di MAIL per convincerlo a candidarsi, se però lo facciamo in milioni di persone forse per il solo fatto di essere un numero considerevole di persone non potrà non ascoltare ed alla fine convincersi, noi lo riteniamo una persona DEGNA, SERIA, PREPARATA,ADEGUATA ed all'altezza della sfida cui si troverà di fronte, ora visto che il Signor PRESIDENTE del CONSIGLIO si è candidato e tutti noi ( ME COMPRESO CHE IN QUESTO CASO POSSO A RAGION VEDUTA ATTRIBUIRMI IL TITOLO DI PORTABANDIERA DEI POLLI ) lo abbiamo votato per portarlo nonostante il PALESE CONFLITTO DI INTERESSI E SORVOLIAMO QUALE PERCHE' NON NE MANCA NESSUNO DALL'EMITTENZA ALL'EDILIZIA al luogo dove ora si trova per curare e risolvere a suo favore il sopracitato..............ormai la frittata è fatta e non possiamo ricomporla, dicevamo visto che di conflitti si parla, qual'è il conflitto che interessa chi frequenta questo FORUM ? cancellare L'I.C.I. e allora l' unica persona che può farlo per via della carica che riveste ( CONFLITTO DI INTERESSI ) ovverosia essere PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA e cioè il MASSIMO E PIU' IMPORTANTE E RAPPRESENTATIVO ORGANO DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEI PROPRIETARI IMMOBILIARI (TANTO DA AVER VINTO UN RICORSO PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA ABROGATO LA LEGGE ISTITUTIVA DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO E CHE TRA LE ALTRE COSE E' COSTATO IL POSTO DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO A FRANCESCO STORACE "siamo stati sempre noi" ) l'Avvocato Dott. Corrado SFORZA FOGLIANI che può essere EDUCATAMENTE E CIVILMENTE MOLESTATO presso il seguente indirizzo E-MAIL: [email protected] e chi volesse consultare per avere ogni genere di informazioni circa i problemi del mondo immobiliare: www.confedilizia.it

Signor MUSTO la scheda bianca può essere falsificata ( COME DICE SEMPRE UN POLITICO NAVIGATO E DI LUNGO CORSO: A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA SPESSO CI SI AZZECCA ) se non si va a votare e nessuno può timbrare il nostro certificato elettorale come fanno a far risultare che ci si è recati ?.

Un abbraccio fraterno a lei alla sua famiglia a tutti i connazionali ed un augurio di un sereno ponte di ognissanti.


F/TO

Robin di SHERWOOD
28 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD

Sicuramente plaudo anch'io allo scambio civile di idee diverse (se fossero uguali, non servirebbe scambiarle).

Grazie anche per l'esplicita dichiarazione di intenti. E' chiara ed esplicativa. Salto invece tutto il resto per evitare che ogni intervento diventi più lungo del precedente e quindi peggio gestibile.

Dirò solo questo: D'accordissimo sull'idea di votare tutti al prossimo giro scheda bianca per manifestare inequivocabilmente il nostro dissenso... Figuratevi!... con me sfondate una porta aperta!... Forse si è anche capito che sono un "democratico" sui generis.
Ma il dubbio che mi rimane è questo:
Quando avremo mandato a casa TUTTI questi cialtroni che pretendono di governarci, lo sapremo cosa fare?...
concretamente intendo, non come teoria filosofica.
Perché di trasformazioni totali si parla molto, ma di programmi per il "dopo"... nulla!

Non è che ci ritroviamo con l'opportunista di turno come al solito... "in terga fornicantur?"

Grazie
28 ottobre 2005 0:00 - Enrico Falcinelli
Pace a voi! (Secondo il concetto reale di pace, che non vuol dire "starsene in pace").
Volevo dire una cosetta semplice senza intender far polemiche sterili che portano al nulla; solo una riflessione.
Siccome la questione dell'ICI si rivolge non solo alla Chiesa che è talmente grossa e presente nella storia degli uomini che si sceglie sempre come obiettivo facile, rispetto alle piccolezze che gli sono intorno) ma anche a tutte le altre istituzioni religiose in concordia con lo Stato ed anche tutte le varie Onlus e no profit che si adoperano per il bene sociale se non che tutte le associazioni di volontariato che operano nello Stato senza fini di lucro, ecc.;

e considerando che in queste associazioni, compresi poi i pubblici ospedali e tutte le strutture favorite dall'esenzione è difficile non muover qualcosa che non sembri commercio per poter sostenere buona parte di quelle iniziative che hanno un costo;

e considerando che se poi nell'interno di tutto ciò avviene dell'illecito il problema diventerebbe l'illecito stesso, spostandosi quindi il problema verso questo sopruso, che non è più quindi relativo al problema dell'ICI;

e considerando che in Italia la gran parte degli interventi a carattere umanitario sono sostenuti fisicamente dalle associazioni numerose di cui sopra e non da parte dello Stato, che in queste associazioni confida fermamente;

e considerando infine che io se devo chiedere qualcosa a qualcuno, personalmente lo chiedo a chi ha qualcosa da darmi in quanto chi non ha non potrebbe darmi nulla;

ha un grande senso questa diatriba nella direzione in cui si dirige o si potrebbe tentare di dare una dimensione più realistica alle considerazioni in atto?

Saluto tutti, Enrico Falcinelli.

Aggiungo, seppur ovviamente, che anche io sarei non solo per non far pagare l'ICI a questi enti ma per cancellare definitivamente questa ingiustificata imposta per tutti!
27 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
X Robin di SHERWOOD (complimenti per il nome, è bello ed azzeccato)

Eccomi qui sul banco degli imputati a giustificare i miei “rimproveri”, come li avete definiti voi.

Pregiudizialmente ribadisco (l’ho già detto nel mio intervento), che mi riferisco al sig Donvito solo quale firmatario in veste di presidente dell’ADUC del testo dell’argomento che ci occupa.
E’ infatti altrimenti stile del Forum “Dì la tua” che dietro lo scudo di gelosa anonimità chiunque possa esprimere quello che pensa, dare sentenze, inveire o dire qualunque bestialità o oscenità.

“… Non sta bene che venda per veri dati discutibili…” – Che “…metà di questi soldi finisce comunque alla Chiesa Romana…” è certamente discutibile e se ne è anche un po’ discusso recentemente su questo stesso forum, ma ci sarebbe molto da dire e puntualizzare ancora, prima di poter fare una simile affermazione.

“… affermazioni gratuite…” – “ … religione di Stato…” Del tutto gratuito (ed aggiungo anche fuori luogo e scorretto).

“… informazioni non vere…” – l’OPM non è una “Invenzione”, ma un preciso accordo fra il Presidente del Consiglio dello Stato Sovrano Italiano e la Santa Sede Vaticana rappresentata da un “Alto Prelato” di cui il dott. Augias di RAI3 “non ricorda il nome” (Vedi discussione proposta dalla Sig.a Laldi, membro dell’ADUC, e relativi interventi su questo stesso forum) .

“… calunni senza motivare…” – “… esiste una religione di serie A e quelle di serie B…”. E’ espressione ingiuriosa nei confronti della Chiesa Cattolica che al contrario propugna la pari dignità per ogni fede e confessione. Su questo punto il sig. Presidente farebbe cosa civile a scusarsi.

“… soprattutto inviti ecc…” – “Per chi ha ancora una capacità di ragionamento serena, senza pregiudizi e di disponibilità, intravedere in questo un grande stimolo all’evasione di questa gabella, è il minimo che si possa pensare” Avete ragione, ho letto meglio: non si tratta di invito, ma dato che l’evasione fiscale è reato, quella del sig Presidente è istigazione a delinquere!

Salvo errori ed omissioni, non mi pare di aver scritto altro di cui, secondo voi, dovrei scusarmi.
Tanto per doverosa precisazione.

Riguardo invece alle parole di Robin di SHERWOOD avrei molte cose da dire, troppe per questo spazio; mi limiterò pertanto a tre flash:

1) Il “GOVERNO” che mi sembra non tanto gradiate, è esattamente “quello” che “quelli” che si dicono “democratici” si sono scelti secondo le regole della “democrazia”. La stessa “democrazia” che i nostri padri decisero per loro, e per noi tutti indistintamente, di prendersi insieme alla “Repubblica” quando dissero basta alla monarchia. Bene, ci piaccia o no essere “democratici” ora ufficialmente lo siamo e il “GOVERNO” è quello che “democraticamente” ci tocca. “fatti” nostri!

2) L’I.C.I., buona o cattiva, famigerata o esemplare, è legge dello Stato, e che sia incostituzionale deve dirlo la “Corte Costituzionale” che, sempre la maggioranza dei rappresentanti dei “democratici”, “democraticamente” hanno voluto in costituzione. E noi, cittadini degni di uno “Stato democratico”, paghiamo: contenti e zitti!

3) Immagino che l’espressione “deve pagarci l’affitto al comune” è un eufemismo per dire ancora ICI; il comune poi “…utilizza quei denari in modo DISCUTIBILISSIMO…”. “Tutti” i comuni d’Italia?... Cambiamo allora le giunte!... Ogni quattro anni, ma spesso anche prima, abbiamo la posssibilità di farlo. Facciamolo!... Siamo, forse non lo ricordate, in “democrazia”!

Ultima notazione, quasi un rimbrotto; il “caso d’Alema” lo ricordo benissimo: mi fece proprio schifo!
E certo, lo sottolineate anche voi, il signor Ministro non fu il solo “furbacchione” (troppo delicati nell’appellativo!). Perciò non sta bene nominare solo lui, dovremmo citarli tutti (magari in giudizio!).
Sennò arriva qualcuno che ci marcia e ci accusa di essere di destra (visto che lui si dice di sinistra), ed essere “di destra” in questa nostra “democrazia” sembra essere un’onta o una peste.

Punirli di più?.. punirli tutti?... sarebbe giusto, onesto nei confronti dei poveri!, ma… questi “furbacchioni”, li abbiamo eletti noi, con la nostra croce sulla scheda a rappresentarci e parlare per noi!... ci castriamo da soli?... Che facciamo, autolesionismo?

Grazie ed auguri per le vostre battaglie.

Lucio Musto 27 ottobre 2005 parole 663
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27 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
Signor MUSTO chi le risponde dalle pagine di questo FORUM è il MOVIMENTO DI OPINIONE "ROBIN DI SHERWOOD"(ANCHE SE SIAMO CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE LEI COME ALTRI NON CI CONOSCE NE' HA MAI SENTITO PARLARE DI NOI, MA IL GOVERNO POSSIAMO GARANTIRLE CHE INVECE CI CONOSCE E ANCHE MOLTO BENE.....SUO MALGRADO) che a partire dalle ultime tornate elettorali a questo GOVERNO ( PER SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' ) ha procurato molti dispiaceri ( E CONTINUEREMO PERVICACEMENTE ED ANCHE NEI RIGUARDI DELL'OPPOSIZIONE ALLA QUALE NOI IMPUTIAMO A NOSTRO INSINDACABILE GIUDIZIO LA MEDESIMA RESPONSABILITA').
Ci permettiamo invece ancorchè modestamente, di difendere il PRESIDENTE dell' ADUC il quale non calunnia nessuno, dice invece forse delle verità scomode, che noi ancorchè CATTOLICI E FIGLI DI SANTA ROMANA CHIESA CONDIVIDIAMO PIENAMENTE, quanto ai dati se lei crede siano falsi le consigliamo di andarsi a leggere le edizioni del "GIORNALE" ( SI QUELLO DI BERLUSCONI, CHE NOI NON AMIAMO E STIAMO CIVILMENTE CONTRASTANDO E COMBATTENDO ) sulle quali edizioni risalenti storicamente agli anni 90 sono riportate informazioni ed elenchi completi con nomi,cognomi,indirizzi di tutti i furbacchioni che in quell'epoca ( QUANDO VENNE ISTITUITA LA FAMIGERATA ED INCOSTITUZIONALE I.C.I. ) usufruivano a canoni di affitto che definire di favore è puro eufemismo di immobili di enti quando chi aveva ed ha una casa di proprietà deve pagarci l'affitto al comune che poi utilizza quei denari in modo DISCUTIBILISSIMO, a riguardo ci permettiamo rammentarle un certo Massimo D'ALEMA che occupava un immobile in ROMA in via MUSOLINO ( ALL'INCIRCA NEL QUARTIERE TRASTEVERE )e che dopo una serrata campagna di stampa promossa dal GIORNALE dovette lasciarlo, qualcuno di noi "ADDETTO AI LAVORI" potrebbe citarle altri immobili siti in altri luoghi e nomi di persone che quando per cause di forza maggiore quell' immobile hanno dovuto lasciarlo piangevano LACRIME DI COCCODRILLO e secondo noi sarebbe stato doveroso per il GOVERNO dell'epoca infliggere a costoro sanzioni peggiori.

Ci dispiace Signor MUSTO doverla RISPETTOSAMENTE SMENTIRE ma creda il Signor DONVITO in questo caso meriterebbe un pubblico e corale ringraziamento, anche perchè si sta ESPONENDO IN PRIMA PERSONA e non rimproveri.

F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

Nota a margine: Suggeriamo a chiunque voglia trovare informazioni utili ed esaustive circa i problemi del MONDO IMMOBILIARE di consultare i seguenti due siti: www.confedilizia.it
www.proprietaricasa.org
26 ottobre 2005 0:00 - Lucio Musto
Signor Vincenzo Donvito

Il Forum di discussione "Di la tua" è certamente libero, aperto e democratico;
lo testimonio io, credo possano testimoniarlo tutti quelli che ne usufruiscono.

Ci si può dire tutto quello che si vuole: è nelle regole del gioco.

L'ADUC si dichiara associazione a difesa dei consumatori.

Il Presidente dell'ADUC è un consumatore come gli altri ed ha quindi, come persona, gli stessi diritti di tutti.

Come Presidente invece, non sta bene che venda per veri dati discutibili, che faccia affermazioni gratuite, che dia informazioni non vere, calunni senza motivare quel che dice e sopratutto che inviti i cittadini e consumatori, in modo palese o indiretto a commettere violazioni e reati contro le leggi dello Stato.

Distinti ossequi
26 ottobre 2005 0:00 - ROBIN DI SHERWOOD


DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)




Titolo: Preambolo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A


il seguente decreto legislativo:



art. 1

Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.



art. 2

Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.



art. 3

Titolo: Soggetti passivi.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.



art. 4

Titolo: Soggetto attivo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.



art. 5

Titolo: Base imponibile.
Testo in vigore dal 10/12/2000, modificato da L. del 21/11/2000 n. 342 art. 74
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.



art. 6

Titolo: Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Testo in vigore dal 01/01/1997, modificato da L. del 23/12/1996 n. 662 art. 3
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.



art. 7

Titolo: Esenzioni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.



art. 8

Titolo: Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
Testo in vigore dal 11/05/1997, modificato da DL del 11/03/1997 n. 50 art. 3 convertito
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.



art. 9

Titolo: Terreni condotti direttamente.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.



art. 10

Titolo: Versamenti e dichiarazioni.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.



art. 11

Titolo: Liquidazione ed accertamento.
Testo in vigore dal 20/03/2001, modificato da DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 6
Nota: Per i termini di cui ai commi 1 e 2 vedasi l'art. 2, comma 4, DL 211/96.
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.



art. 12

Titolo: Riscossione coattiva.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.



art. 13

Titolo: Rimborsi.
Testo in vigore dal 01/01/1998, modificato da DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 58
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.



art. 14

Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo in vigore dal 01/04/1998, modificato da DLG del 18/12/1997 n. 473 art. 14
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.



art. 15

Titolo: Contenzioso.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.



art. 16

Titolo: Indennità di espropriazione.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.



art. 17

Titolo: Disposizioni finali.
(N.D.R.: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99, la detrazione di cui al comma 3 del presente articolo, è elevata a lire 380.000. Vedi il comma 8 dell'art. 18 della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma 4 e 6 dell'art. 6 della legge 488/99. Vedi altresì sentenza n. 403 del 31 luglio 2000 emessa dalla Corte Costituzionale. Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 6, L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 2, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999").
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 2
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.



art. 18

Titolo: Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.



art. 19

Titolo: Istituzione e disciplina del tributo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31° gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo. 7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.



art. 20 (Soppresso)

Titolo: Istituzione dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro. 2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.



art. 21 (Soppresso)

Titolo: Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.
3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.



art. 22 (Soppresso)

Titolo: Disciplina dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.
2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.
3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992.



art. 23

Titolo: Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni. 2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.



art. 24

Titolo: Poteri delle regioni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.



art. 25

Titolo: Riscossione.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.



art. 26

Titolo: Esclusioni dal pagamento.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.



art. 27

Titolo: Rinvio.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.



art. 28

Titolo: Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.



art. 29

Titolo: Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.



art. 30

Titolo: Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.



art. 31

Titolo: Contributo perequativo per i comuni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i c
26 ottobre 2005 0:00 - Robin di SHERWOOD
AVVISO AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI: Sappiamo che qualcuno fra di voi credendo di aver avuto una "BRILLANTE IDEA" vuol rivedere gli ESTIMI CATASTALI, a costoro ricordiamo prima di ogni cosa L'ART.42 della COSTITUZIONE e di seguito che presto o tardi ci saranno ELEZIONI e che L' ESERCIZIO DEL VOTO NON E' UN OBBLIGO MA UNA FACOLTA'.

A BUON INTENDITOR.......................


F/TO

Robin di SHERWOOD

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