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1 ottobre 2006 0:00 - CONFEDILIZIA
FINANZIARIA, CONFEDILIZIA:
ALLARME FINANZIARIA OMBRA,
OCCORRE UN CHIARIMENTO UFFICIALE
Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “L’allarme sulla finanziaria
ombra che si starebbe preparando e cioè sul fatto che i tagli ai Comuni verrebbero compensati
con il trasferimento agli stessi del Catasto, compresa la revisione delle rendite, richiede un immediato
chiarimento ufficiale, che tranquillizzi i proprietari di casa che abbondantemente «hanno già dato».
Non si può trasferire ai Comuni un Catasto basato sui valori degli immobili (e giudicato dalla Corte
Costituzionale legittimo solo in via transitoria) e quindi consentire agli stessi di continuare a far pagare
le tasse sul valore delle case (finora in aumento) e non sul loro reddito, reale o figurativo. L’aumento
dei valori” – prosegue Sforza – “deve essere considerato in sede di tassazione delle compravendite,
non in via ordinaria, perché questo configura all’evidenza una progressiva espropriazione del bene
acquistato da tanti italiani, anche in questi ultimi anni, con sacrifici che li impegnano tuttora nei confronti
delle banche finanziatrici. Prima di trasferire il Catasto ai Comuni occorre che le rendite tornino
ad essere rappresentative del reddito, come dice il loro stesso nome. E si tratta di una operazione che
può essere facilmente e tempestivamente condotta dall’attuale struttura del Catasto, ma che non può
certo essere affidata ai singoli Comuni, che con il Catasto in mano si limiterebbero ad aumentare la
base imponibile dell’Ici, con un conflitto di interessi che non ha paragoni. Se sono già state costituite
società o consorzi per fare quanto gli ottomila Comuni italiani evidentemente non potrebbero fare, vorrà
dire che chi le ha promosse dovrà aspettare che il Catasto sia prima ricondotto ad equità”.
12 settembre 2006
1 ottobre 2006 0:00 - LA PROPRIETA' IMMOBILIARE.
QUESTO PAESE CONOSCERA' UNA NUOVA PIAZZALE LORETO, MA STAVOLTA NON CI SARANNO BENITO MUSSOLINI E CLARETTA PETACCI..............VISCO PREPARATI.
29 settembre 2006 0:00 - SAMUELE STOCHINO
AVVISO: CHIUNQUE SI AZZARDERA' A VOTARE NELLE AULE PARLAMENTARI LA DEVOLUZIONE DEL CATASTO AI COMUNI AVRA' FIRMATO LA PROPRIA CONDANNA.


FIRMATO
SAMUELE STOCHINO
27 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ITALIA 27 SETTEMBRE 2006 :

A POCHE ORE DAL VARO DELLA FINANZIARIA PER IL 2007 INIZIAMO CON IL RAMMENTARE AI DEPUTATI ( E NON PIU' ONOREVOLI TITOLO ORMAI ANACRONISTICO, FUORI DI LUOGO ED IMPROPRIO ) MASTELLA, RUTELLI E D' ALEMA LE DICHIARAZIONI RILASCIATE RIGUARDO ALL' I.C.I. IN POSSESSO NOSTRO, DELLE AGENZIE DI STAMPA E DI CONFEDILIZIA.

ATTENZIONE SAPETE COSA VI ASPETTA......CHIEDERE A BERLUSCONI E FINI LORO NE SANNO QUALCOSA.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
16 settembre 2006 0:00 - SU MOVIMENTU
Procurad'e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, pro vide mia,
Torrades a pe' in terra!
Declarada e' già sa gherra
Contras de sa prepotenzia,
E cominza' sa passienzia
In su pobulu a mancare.

Mirade ch'est azzendende
Contras de 'ois su fogu;
Mirade chi no e' giogu
Chi sa cosa andat 'e veras;
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente consizzada male,
Iscultade sa 'oghe mia.

No apprettedas s'isprone
A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu
S'arrempellat appuradu;
Minzi ch'es lanzu e cansadu
E no nde pode' piusu;
Finalmente a fundu in susu
S'imbastu nd'hat a bettare.

Su pobulu chi in profundu
Letargu fi' sepultadu,
Finalmente despertadu,
S'abbizza' ch'est in cadena,
Ch'ista' suffrende sa pena
De s'indolenzia antiga:
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia. .

O poveros de sas biddas,
Trabagliade, trabagliade
Pro mantenner in zittade
Tantos caddos de istalla.
A bois lassan sa palla,
Issos regoglin su ranu:
E pensan sero e manzanu
Solamente a ingrassare.

Custa, pobulos, e' s'ora
D'estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos,
A terra su dispotismu!
Gherra, gherra a s'egoismu,
E gherra a sos oppressores,
Custos tirannos minores
Es prezisu umiliare.

Procurad'e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, pro vide mia,
Torrades a pe' in terra!
Declarada e' già sa gherra
Contras de sa prepotenzia,
E cominza' sa passienzia
In su pobulu a mancare.

CUSTA ESTI SA CANZONI DE SA LIBERTADE DE SU POPOLU SARDU, CON CUSTAS PARAULA NOIS FAEDDAMUS A SOS POLITICOS NATZIONALE TOTTU SU NOSTRU DISPREZZU E S' INDIGNATZIONES PRO ISSOS, NOIS CHERIMOS SA DOMUS NOSTRAS E NO DE SU MAYORES DE SCOLCA.

VIVA SA LIBERTADE !!!!!! E TORRAS SA DOMUS A SA ZENTE.

SU MOVIMENTU

GIOVANNI TOLU
16 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IN UN PROSSIMO INTERVENTO SAREMO UN POCHINO " EPICI " ED ARTICOLATI PER DARE MODO AD OGNIUNO DI COMPRENDERE CHIARAMENTE E SENZA OMBRA DI DUBBIO DOVE VOGLIAMO ANDARE A PARARE, MA QUEL CHE E' PIU' IMPORTANTE E' IL PERCHE',O MEGLIO GLI ARGOMENTI E I MOTIVI CHE CI SPINGONO AD ANDARE A PARARE LI' DOVE VOGLIAMO ANDARE, SEMPRE OVVIAMENTE SALVAGUARDANDO IL SACROSANTO DIRITTO DI OGNIUNO AL LIBERO DISCERNIMENTO ED AL LIBERO ARBITRIO, PERCHE' E COME E' GIUSTO CHE SIA, PUO' ESSERCI CHI HA UNA DIVERSA OPINIONE E PUO' ANCHE DARSI IL CASO CHE QUELLA OPINIONE TROVI PIU' RAGIONI E MOTIVI DELLA NOSTRA E DUNQUE MERITEVOLE DI CONSIDERAZIONE E ANCHE DI ADOZIONE.

A PRESTO.



F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD


Nota a margine: Ricambiamo i cordiali saluti rivoltici dal Signor FALCINELLI, siamo lietti di averlo potuto rileggere dopo un lungo silenzio, ci auguriamo di poter riavere anche il Signor MUSTO al quale mandiamo un affettuoso e deferente saluto.
8 settembre 2006 0:00 - Enrico Falcinelli
Caro Movimento, meditiamo pure, ma auspico obiettivi di tipo diverso, perchè con l'esempio che fate si è punita una famiglia di lavoratori e non la sinistra!
Raccomando oculatezza nelle rappresentazioni, perché non sono in molti quelli che riescono a sintetizzare ciò che intendete in modo corretto!
Saluti sinceri.
7 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
Questa NOTIZIA l' abbiamo trovata sull' ANSA, la postiamo perchè ogniuno possa leggerla e trarre le conclusioni più appropriate ma una cosa è certa da che mondo è mondo " L' UNIONE ( INTESA NON IN SENSO DI SCHIERAMENTO POLITICO ) FA LA FORZA " SE TUTTI INSIEME SI FA LA STESSA COSA I RISULTATI SI VEDONO......MEDITATE AMICI MEDITATE.

F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

ITALIA 07.09.2006
Ore 22:12


BOICOTTATA DA CLIENTI DI DESTRA, CHIUDE LA MACELLERIA 'ROSSA'
FERRARA - Dal 3 settembre la macelleria di Gorino, nel Basso ferrarese tra il Po e il mare, è chiusa. Chiusa perché era una macelleria "rossa", boicottata perché gestita da una "comunista", Carla Passarella, segretaria comunale dei Ds di Goro da due anni.

La signora Carla e il marito, Giuliano Selvatico, sono stati costretti a chiudere perché, dicono loro e tutti lo confermano in paese, il centrodestra ha perso le elezioni amministrative comunali, nel comune di Goro e anche Gorino, sua frazione, dopo anni di governo, e nonostante una fortissima tradizione e un'altissima percentuali di votanti di centro destra.

E così, per ritorsione, una ventina di famiglie di Gorino, i clienti più assidui, nei mesi scorsi non faceva più la spesa nella 'macelleria comunista'. "Il cambiamento c'é stato, improvviso, il 30 maggio - ha riferito Carla Passarella - il giorno dopo il risultato delle elezioni comunali. Da quel giorno mi sono mancate una ventina di famiglie, pensavo fosse stato un fenomeno passeggero, invece siamo stati costretti a chiudere".

Dai primi di settembre dunque Gorino è senza macelleria, servizio necessario per tanti anziani, ammettono in paese. Perché marito e moglie si sono spostati a Goro, ad una manciata di chilometri dal precedente negozio, con il bancone macelleria all'interno del supermercato 'Vivo'. Secondo il segretario Ds-macellaia, è tutta colpa delle elezioni: "Le comunali sono state molto sentite quest'anno, si avvertiva il clima di tensione, ma anche durante la campagna elettorale è andato tutto bene. Si sapeva che questa volta per il centrodestra non sarebbe stata una passeggiata, ma pensavano di vincere lo stesso. Anche se a Goro finiva in parità, poi c' era Gorino che avrebbe fatto la differenza. Erano sicuri. Invece, a Goro c'é stato un grande spostamento di voti a favore della lista del centro-sinistra e Gorino non è bastata a colmare il divario. A Gorino la delusione è stata fortissima tra una parte degli elettori di centro destra".

E così, dopo lo scrutinio del 29 maggio, il giorno dopo si sono ritrovati con il negozio vuoto. E addirittura la stessa ritorsione sarebbe stata manovrata, poi riuscita solo in parte, con il medico condotto Fabio Magon, di Gorino, reo di essere entrato nella giunta di centro-sinistra. "Ma era complicato colpire il dottore - spiega Carla Passsarella - e l'operazione non è riuscita, con me invece sì. L'operazione però è avvenuta in contemporanea". Anche il sindaco Vincenzino Soncini, capolista dell'Airone, vincitore delle elezioni, non ha dubbi: "Carla mi ha sostenuto con passione e intelligenza nella campagna elettorale. Ha subito un'ingiustizia assurda, ora le auguro ogni possibile successo nella nuova attività". Il 28 e 29 maggio era stata una sconfitta bruciante per il centro destra, quando si era votato per eleggere il sindaco e dopo dieci anni il Comune di Goro è passato di mano, dal centro destra al centro sinistra.

A Goro il centro destra è fortissimo (e nella frazione di Gorino lo è ancora di più), come ha confermato anche il voto delle politiche del 9 aprile: alla Camera 1.731 voti ai partiti del centro destra e 1.313 ai partiti del centro sinistra, una differenza di 418 voti; 56,9% contro 43,1%. Ma alle comunali c' era stato un terremoto. L'Airone di Vincenzino Soncini ha stravinto: 1.637 voti contro 1.282 (56,1% contro 43.9%): un divario di 355 voti, un autentico rovesciamento di posizioni. E ora, in paese, non si parla d'altro. Una tra i tanti, la signora Edda Trombini: "Pensavo che fossero finiti i tempi delle Crociate e anche quelli di Peppone e Don Camillo, quando non c' erano i soldi avevamo tutto, anche il cinema, ora che sono tutti ricchi facciamo fatica anche a tener aperto l'asilo".



6 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
LO RIPETEREMO FINO ALLA NOIA, DIPENDE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA OGNIUNO DI NOI, QUANDO VENGONO INDETTE LE ELEZIONI A QUALSIASI LIVELLO NAZIONALE E/O LOCALE QUEL GIORNO E A SECONDO DELLA STAGIONE, TUTTI AL MARE, TUTTI IN MONTAGNA O ALTROVE, IN QUESTO PAESE ABBIAMO MUSEI, ABBAZIE,AGRITURISMO ABBIAMO SOLO L' IMBARAZZO DELLA SCELTA, LASCIAMOLA PERDERE QUESTA GENTE, QUESTI SONO TUTTI DUE COSE SOLE: 1. PROFESSIONISTI DELLA POLITICA; 2. DEI MANGIAPANE A TRADIMENTO TUTTI DA DESTRA A SINISTRA PASSANDO PER IL CENTRO, RAGIONI PER LE QUALI DICIAMO A TUTTI NON PERDETE TEMPO, NON NE VALE LA PENA, QUANDO CI SONO LE ELEZIONI DEDICATEVI AD ALTRO.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
5 settembre 2006 0:00 - Pierino
E' meglio se andate a lavorare cosi state bene tutti.
Quando avete male andate dal medico,quando avete sete andate al bar,quando avete bisogno di giustizia andate dal giudice,quando avete problemi di testa andate dallo psicologo,quando avete bisogno d'amore andate dall'amata,quando avete crisi spirituale andate dal sacrista,logico no!
5 settembre 2006 0:00 - svevo
Egr Presidente dell'ADUC

sono assolutamente d'accordo con lei:
la "questione Vaticano" in Italia è terribilmente seria poiché, oltre i mille e mille privilegi concessi dai ns imbelli governi (destra o sinistra, poco importa) a caccia dei tanti voti che Ruini & Co. possono garantire, alla faccia dei tanti onesti cittadini (vedi appunto l'esenzione dell'ICI), si aggiunge l'opprimente cappa di controllo e coercizione che esso impone alla società italiana, causa dello stato di miseria mentale (e di regresso sociale) in cui versano gli italiani.

D'altra parte è grazie a tale miseria che il Vaticano può continuare a proliferare sulle spalle di noi italiani: si immagina infatti cosa potrebbe accadere se il Vaticano imponesse lo stesso regime in paesi evoluti e fortemente laici come, per es., la Francia, la Germania e persino la Spagna?

Io, infatti, sono molto demoralizzato sulle sorti del ns paese: a remare contro la ns democrazia non sono solo "certe" correnti e personaggi politici, ma anche e soprattutto il Vaticano.

In altre parole, per l'Italia non c'è speranza di crescita sociale e democratica fin quando a governare il ns Parlamento sarà uno Stato straniero che ha a cuore i propri interessi e non certo quelli dell'Italia: il Vaticano appunto.
4 settembre 2006 0:00 - ZaZaan!
Immagino che sia impossibile perché (ho inteso mentovare) nemmeno il suocero la paga: esente per indigenza!
4 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
E' PIUTTOSTO CURIOSO ( PER NON DIRE INOPPORTUNO ) SENTIR DIRE UNO CHE DICE AGLI ALTRI DI REGOLARE LE PROPRIE FERIE, QUANDO LUI IN VITA SUA NON HA MAI LAVORATO NEMMENO PER 60 ( SESSANTA ) MINUTI, ANZI QUEL SIGNORE LA PAROLA LAVORO LO FA RABBRIVIDIRE, AL SOLO SENTIRLA GLI VIENE IL MORBILLO.

RUTELLI ? GIA' CHE CI SIAMO.......UNA DOMANDA......MA A TUO SUOCERO CHE TI OSPITA IN CASA SUA ( ALL' EUR ) CONTRIBUISCI A PAGARE L' I.C.I. ?.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
29 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
RISPOSTA A LETTORE SILENZIOSO: Caro amico intanto grazie di essere intervenuto è un piccolo ma significativo passo,non sappiamo se e quanto tu conosca di noi,ma questo non è di fondamentale importanza perchè in fondo noi siamo null' altro che semplici uomini e donne come te e come tutti, semplicemente stiamo sfruttando un mezzo dalle enormi potenzialità in grado di trasformare il mondo in un VILLAGGIO GLOBALE e questo FORUM come un AGORA'il WEB, attraverso il PC e la POSTA ELETTRONICA in questi anni abbiamo contattato gente in tutta ITALIA perchè stiamo combattendo una BATTAGLIA DI PRINCIPIO che non possiamo ma sopratutto non vogliamo perdere, non possiamo permetterci il LUSSO di perderla, perchè da questo dipende la DEMOCRATIZZAZIONE del paese ed il SACROSANTO RISPETTO DEI DIRITTI DEL CITTADINO E RIBADIAMO FORTEMENTE CITTADINO perchè fino a questo momento i politici ci stanno considerando e trattando come loro SUDDITI.

Per non annoiarti evitiamo di dilungarci troppo ed andiamo direttamente al NOCCIOLO della " QUESTIONE ", il nostro fine PALESE E DICHIARATO è quello di ottenere la CANCELLAZIONE di un' IMPOSTA INCOSTITUZIONALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.42 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, ci riferiamo all' IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE che di fatto è diventata un' IMPOSTA ESPROPRIATIVA della PROPRIETA' PRIVATA, ovverosia quella che noi chiamiamo la TASSA SUI SACRIFICI.

La dichiarazione a sorpresa fatta da BERLUSCONI a 48 ore dalle ultime recenti politiche il cui succo era: CANCELLEREMO L' I.C.I. dalla PRIMA casa, sappi che non è stata fatta per caso e per noi non era neanche una sorpresa, e chi in quell' epoca leggeva su questo FORUM quanto noi andavamo scrivendo non ne è sicuramente rimasto sorpreso, perchè leggendo è venuto a conoscenza di quelli che erano i retroscena, che per ragioni di opportunità evitiamo di rispiegare.

Insieme a noi sta combattendo questa BATTAGLIA la più grande e ramificata delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dei proprietari immobiliari ( anche dei piccoli proprietari,quelli che posseggono la sola casa d' abitazione )la CONFEDILIZIA con a capo il suo PRESIDENTE l' Avvocato Dott. Corrado SFORZA FOGLIANI, al quale noi da alcuni anni a questa parte stiamo dando il tormento per convincerlo a scendere nell' AGONE POLITICO con UN PROPRIO SCHIERAMENTO DISTINTO, DISTANTE E INDIPENDENTE DA TUTTI QUELLI ATTUALMENTE PRESENTI SUL PANORAMA, perchè siamo convinti che chi attualmente siede nei due rami del PARLAMENTO sia del tutto INADEGUATO ED INCONSISTENTE.

Ragioni per le quali ripostiamo su questo FORUM l' indirizzo internet di CONFEDILIZIA dalla quale se la cosa ti interessa potrai attingere tutte le informazioni che riguardano il campo immobiliare: www.confedilizia.it e l' indirizzo E-MAIL di CONFEDILIZIA attraverso il quale potrai anche tu tartassare ( SE LO VORRAI ) il PRESIDENTE SFORZA FOGLIANI [email protected]


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
28 agosto 2006 0:00 - lettore silenzioso
x MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD

d'accordo su quanto dite,ma che fare?

Non dobbiamo limitarci solo ad additare e leggere.

Bisognerebbe fare qualcosa,almeno per i nostri figli,ma cosa?
28 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
da: MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
Data: 27 Agosto 2006

IL MINISTRO VISCO PRIMA DI APPLICARE LE GANASCE FISCALI AGLI ALTRI DICA DUE COSE AGLI ITALIANI : 1. QUEL BEL APPARTAMENTO CHE EGLI OCCUPA A ROMA IN VIA DI TOR FIORENZA ( QUARTIERE TRIESTE/SALARIO E' DI SUA PROPRIETA' ? SE LO E' L'I.C.I. LA PAGA ? E SE LA PAGA ( DOCUMENTI ALLA MANO ) QUANTO PAGA ?;

2. LE TRE AUTOVETTURE BMW 740 ACQUISTATE CON FONDI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DESTINATI PER FINI INERENTI I COMPITI D' ISTITUTO AD ESSA DEVOLUTI, PER QUALE RAGIONE VENGONO INVECE UTILIZZATE PER L' USO PERSONALE DEL MINISTRO CON NON MENO DI SEI FINANZIERI AL GIORNO PER LA SCORTA E LA TUTELA SOTTO CASA ( 24 ORE SU 24 , QUANDO IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA COSI' COME LA POLIZIA DI STATO E L' ARMA DEI CARABINIERI RISENTONO DELLA CARENZA DI PERSONALE PER I SERVIZI DI ISTITUTO E NON RIESCONO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI ? COMINCI IL MINISTRO A RISPONDERE A QUESTE DOMANDE E POI NON ROMPA I COGLIONI AL PROSSIMO.
19 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
SAPPIAMO ESATTAMENTE COSA " LOR SIGNORI " STANNO ARCHITETTANDO, SAPPIAMO ANCHE CHE CASINI SI STA PRESTANDO DA SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE E CHE COLORO CHE STANNO MESTANDO NEL TORBIDO SONO ALTRI CHE AL MOMENTO VUOI PER VIGLIACCHERIA, VUOI PER PERSONALE TORNACONTO NON VOGLIONO METTERCI LA FACCIA, MA NOI SAPPIAMO CHI SIETE ED AL MOMENTO OPPORTUNO VI SPUTTANEREMO.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
18 agosto 2006 0:00 - Robin di Sherwood
Vincenzo Visco (deputato Ds):
Condannato definitivamente dalla Cassazione nel 2001 per abusivismo edilizio, per via di alcuni
ampliamenti illeciti nella sua casa a Pantelleria: 10 giorni di arresto e 20 milioni di ammenda.
Piú l’“ordine di riduzione in pristino dei luoghi”. Cioè la demolizione delle opere abusive.


IL VINCENZO VISCO CUI FA RIFERIMENTO QUESTA NOTIZIA DI AGENZIA, E' PER CASO LO STESSO VINCENZO VISCO CHE VORREBBE ISTITUIRE L' ANAGRAFE TRIBUTARIA PER SCOVARE GLI EVASORI ?.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ITALIA 17 AGOSTO 2006 ORE 16:49

PUNTO 1. SE TU CHIUNQUE SIA LO HAI LETTO SIGNIFICA CHE NON STIAMO PARLANDO DA SOLI.

PUNTO 2. SAPPI CHE MOLTA GENTE LEGGE ( ANCORCHE' SENZA INTERVENIRE ) QUANTO NOI ANDIAMO PUBBLICANDO E NON SOLO SU QUESTO POST.

PUNTO 3. NESSUNO TI DA IL DIRITTO DI SPACCIARTI PER NOI.

PUNTO 4. SE E QUALORA DOVESSIMO DECIDERE LO SCIOGLIMENTO ( E NON ACCADRA' ) SAREMO NOI A DECIDERE E COMUNICARLO, MA FINO AD ALLORA CI SIAMO E CI RESTIAMO.


PUNTO 4. SE E QUANDO VUOI INTERVENIRE FALLO SCRIVENDO COSE DI INTERESSE GENERALE E NON SCEMENZE.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IL MOVIMENTO SI SCIOGLIE IN DATA ODIERNA PERCHE' DOPO TANTO TEMPO MI SONO RESO CONTO CHE NON AVEVA SENSO TENERE IN PIEDI UN MOVIMENTO CON UN SOLO ISCRITTO CHE PARLAVA DA SOLO.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
CALABRIA: ARRESTATO CAPOGRUPPO DS ALLA REGIONE
(AGI) - Cosenza, 16 ago. - Franco Pacenza, 48 anni, capogruppo dei Ds alla Regione Calabria e' stato arrestato oggi pomeriggio dalla Guardia di finanza in una localita' turistica in provincia di Cagliari. Il consigliere regionale e' stato fermato dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza, in collaborazione con le Fiamme gialle di Cagliari, in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cosenza su richiesta della locale procura della Repubblica. Pacenza, secondo l'accusa, sarebbe coinvolto in una inchiesta relativa ad alcune truffe su finanziamenti dell'Unione europea destinati alla realizzazione di aree industriali in provincia di Cosenza. Nell'ambito dell'operazione di oggi, che rappresenta il secondo filone di una inchiesta della Guardia di finanza di Cosenza, e' stata arrestata anche una seconda persona, un professionista di Cosenza, mentre altre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono in corso di esecuzione anche all'estero. (AGI) .
162149 AGO 06

A QUANTO SEMBRA ANCHE I MORALIZZATORI PREDICANO BENE MA...................


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

14 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IL MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD INFORMA TUTTI GLI ITALIANI E DI CONSEGUENZA I POLITICI CHE E' SEMPRE PRESENTE, CHE NON E' MINIMAMENTE INTENZIONATO A MOLLARE L' OSSO, PRONTISSIMO E DETERMINATO ALLA GUERRA TOTALE E SENZA QUARTIERE NEI CONFRONTI DEI POLITICI ED IN SPECIAL MODO NEI CONFRONTI DI COLORO I QUALI SI SONO RESI RESPONSABILI DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE, NON VI DAREMO TREGUA E SE NECESSARIO PORREMO IN ESSERE OGNI AZIONE UTILE ALLA VOSTRA NEUTRALIZZAZIONE.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD

ITALIA 14 AGOSTO 2006
9 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
PROCLAMA:

A PARTIRE DA OGGI 9 LUGLIO 2006, IL MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD NON RICONOSCE PIU' I GOVERNI LOCALI, COMUNI, PROVINCE E REGIONI E NE DICHIARA LA ILLEGITTIMITA' E PERTANTO NON OSSERVERA' E NON OTTEMPERERA' AD ALCUN PROVVEDIMENTO DA TALI ENTI EMANATO, ANZI LI CONTRASTERA' CON QUALSIASI MEZZO E RICONOSCE A LIVELLO NAZIONALE QUALE UNICO E LEGITTIMO RAPPRESENTANTE IL PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA L' AVVOCATO DOTT.CORRADO SFORZA FOGLIANI, PROPONIAMO INOLTRE DI RIPRISTINARE LA FIGURA ED IL RUOLO DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE A CAPO DELLA QUALE PROPONIAMO AIMONE D' AOSTA.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
8 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ALLA LUCE DEI RECENTI ARRESTI AVVENUTI PER FATTI DI MALAGESTIONE ALLA REGIONE LAZIO, CONSIDERATO E CONSTATATO CHE EPISODI SIMILI E/O SIMILARI AVVENGONO UN PO' IN TUTTA ITALIA, A TUTTI I LIVELLI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI E SONO POSTI IN ESSERE UN PO' DA TUTTI GLI SCHIERAMENTI POLITICI, SINISTRA DESTRA E QUANT' ALTRO, SOPRATUTTO PRESO AMPIAMENTE ATTO CHE QUESTI ENTI E QUESTI SIGNORI RAPPRESENTANO SOLO MOTIVO DI SPESA PER IL CITTADINO DALL' I.C.I. ALL' IRAP IMPOSTE ENTRAMBI INCOSTITUZIONALI, ILLEGALI, ILLEGITTIME ED INOLTRE PER CHI VOLESSE PRENDERNE VISIONE SUL SITO DI CONFEDILIZIA www.confedilizia.it E' PUBBLICATO UN COMPENDIO DAL TITTOLO " ODISSEA DELLO SPRECO " CHE RACCONTA SOTTO FORMA DI INCHIESTA GIORNALISTICA DEL MODO IN CUI SINDACI, PRESIDENTI DI PROVINCIA, PRESIDENTI DI REGIONE SPRECANO ALLEGRAMENTE E SCONSIDERATAMENTE I DENARI PROVENIENTI DALLE TASSE IMPOSTE AI CITTADINI.

ALLA LUCE DI TUTTO CIO' NOI CHIEDIAMO AGLI ITALIANI DI NON PARTECIPARE MAI PIU' AL VOTO PER L' ELEZIONE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI, NE PROPONIAMO INOLTRE LA TOTALE ABOLIZIONE ED IN LORO SOSTITUZIONE L' ISTITUZIONE IN ITALIA DELLALA FIGURA ED IL RUOLO DEL FEDERALE A LIVELLO REGIONALE IN NUMERO DI UNO PER OGNI REGIONE CON NON PIU' DI NR. 3 ( TRE ) COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CHE ACCORPERANNO PRESSO DI LORO TUTTE LE FUNZIONI ( ESCLUSI I TRIBUTI CHE TORNERANNO NELLA COMPETENZA DELLO STATO CENTRALE )PRECEDENTEMENTE SVOLTE DAI PREDETTI ENTI, CON UNO STIPENDIO VARIABILE DA UN MINIMO DI 1.500 EURO MENSILI AD UN MASSIMO DI 2.000 EURO MENSILI COMPRENSIVI DEGLI EVENTUALI STRAORDINARI SIA PER IL FEDERALE CHE PER I COLLABORATORI, OVVIAMENTE GLI STRAORDINARI DOVRANNO ESSERE DOCUMENTATI AMPIAMENTE ED ESAUSTIVAMENTE AL PREFETTO CHE LI TRASMETTERA' AL MINISTERO DEGLI INTERNI ALL' ATTENZIONE DELLA PERSONA DEL MINISTRO CHE LI CONTROFIRMERA' PER RICEVUTA E LI INVIERA'AL MINISTRO DELL' ECONOMIA CHE A PROPRIA VOLTA APPONENDOVI LA FIRMA, LI INVIERA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE LI FIRMERA' E LI SOTTOPORRA' PERSONALMENTE ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE CON LA PROPRIA FIRMA ED ATTO AUTORIZZATIVO, AUTORIZZERA' IL PAGAMENTO DEGLI STESSI.


F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
3 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
Risposta a SBROIP:

Noi non abbiamo dato indicazione alcuna idonea all' identificazione dell' ISTITUTO che abbiamo segnalato ( PER LA SEMPLICE RAGIONE CHE TROVARE RISCONTRI OGGETTIVI E' IMPRESA PRESSOCHE' IMPOSSIBILE,PERO' POSSIAMO DIRVI CHE SI TROVA ALL' INCIRCA NELLA ZONA ABITATA DA COLORO I QUALI VOI FATE UN COSI' COLORITO RIFERIMENTO E DESCRIZIONE E COMUNQUE MOLTI INSEGNANTI SI TRINCERANO SPESSO E VOLENTIERI CON UN GENERICO E NON MEGLIO SPECIFICATO SE E QUANDO RICHIESTI " LO STUDENTE NON E' ADATTO A QUESTO GENERE DI STUDI " CHE PUO' VOLER SIGNIFICARE UN' INFINITA' DI COSE O ASSOLUTAMENTE NULLA GIUSTIFICANDO IN TAL MODO NON DICHIARATE RIVALSE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E SPESSO MOTIVATE SOLO DA RAGIONI PERSONALI O PIU' SEMPLICEMENTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI SBAGLIATI EMANATI DA GOVERNANTI AFFATTO ACCORTI. L' introduzione e l' uso di sostanze stupefacenti è purtroppo divenuto un male comune ( e comunque esecrabile e condannabile ) a moltissimi Istituti Scolastici in tutto il PAESE, le FORZE DELL' ORDINE PUR IN RISTRETTEZZE DI VARIO GENERE GETTANO IL CUORE OLTRE L' OSTACOLO E CERCANO DI FARE QUANTO POSSONO E SPESSISSIMO ANCHE DI PIU'AL SERVIZIO E NELL' INTERESSE COMUNE E UN PO' DI COMPRENSIONE E DI CONSIDERAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI LI AIUTEREBBE, RICORDATE CHE SOTTO L' UNIFORME CI SONO UOMINI E DONNE FIGLI DI QUESTO PAESE, CHE VIVONO, PENSANO E SONO CAPACI DI SENTIMENTI COME CHIUNQUE ALTRO.

Ma detto questo siate coscienti tutti che fare uso di sostanze che sono letali per il nostro organismo e per le quali esso non ha alcuna difesa naturale ci porta in un posto solo e spesso anzitempo...... al CAMPOSANTO, chi scrive queste righe molti anni fa ha perso una persona cara e non in seguito all' assunzione di sostante stupefacenti, più semplicemente e banalmente per il fumo delle sigarette, vedere quella persona consumarsi inesorabilmente giorno dopo giorno divorata da un TUMORE AI POLMONI METASTATIZZATO AL CERVELLO ED IN CONSEGUENZA DI CIO' COLTA DA SPASMI INCONTROLLABILI, il tutto condito dalla più totale impotenza a poterle dare aiuto è stata un' esperienza atroce e devastante, di cui ancora oggi porto indelebilmente i segni e quando vedo una persona che fuma vengo colto da incubi.

Ragione per la quale non possiamo che trarre questa conclusione: NON POSSIAMO IMPEDIRE AD ALCUNO DI FARSI DEL MALE, QUANDO COSTUI CON I PROPRI CONSAPEVOLI COMPORTAMENTI LO PONE IN ESSERE, POSSIAMO SOLO DIRE AD OGNIUNO NON FATEVI DEL MALE, PER VOI STESSI IN PRIMO LUOGO E POI PER I VOSTRI CARI AI QUALI COSI' FACENDO PROCURERETE UNA COSA SOLA.......TANTA SOFFERENZA.

Ed infine un' ultima annotazione, ricerchiamo dentro noi stessi gli antichi valori di cui chi ci ha preceduto in questo mondo è stato portatore e ce li ha trasmessi e portiamoli anche nel mondo della scuola, la cui funzione principale è la TRASMISSIONE DEL SAPERE E DELL' EDUCAZIONE AL RECIPROCO RISPETTO ED ALLA CIVILE CONVIVENZA, LA SCUOLA E' IL LUOGO DOVE SI COSTRUISCE IL CITTADINO CIVILE E L' UOMO CHE DOMANI FORSE GOVERNERA' CON SCIENZA E COSCIENZA QUESTO PAESE.


F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
3 luglio 2006 0:00 - SBROIP
SHERWOOD AL MAMIANI,NON SI FA PIU' IL COMODO PROPRIO ,QUANDO I PROFESSORI,ALUNNI,PRESIDE TUTTI A DROGARSI........EHEHEH MA VACCI E' UNA FUMERIA.E PER DI PIU' SONO TUTTI PARIOLINI STRONZISSIMI.BEN VENGA LA BOCCIATURA PER CERTI DEFICENTI CHE VOI NEANCHE IMMAGGINATE.SANNO DIRE SOLO LA PAROLA "bella rega'" E POI SI FERMANO.ECCO IL FUTURO ITALIANO
BELLA REGA'
2 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
1
CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ROMA, 7 MAGGIO 19791


Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto,
desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1 - Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.

Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque
sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto:

1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati ( VI RENDETE CONTO ? IN ITALIA QUESTA FORMA DI TASSAZIONE IMMOBILIARE LA STA PROPONENDO CONFEDILIZIA E QUESTI SIGNORI INVECE CI STANNO ESTORCENDO DENARO ATTRAVERSO L' I.C.I.) E CI PERMETTIAMO DI CONSIDERARE L' EGITTO TERZO MONDO, QUESTI SONO ALMENO TRENTA ANNI AVANTI A NOI CHE SIAMO IDIOTI A NON PRENDERE I NOSTRI POLITICI E IMPICCARLI TUTTI.
e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)];
2) l'imposta sul reddito da beni mobili;
3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali;
4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni;
5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non
commerciali;
1 Ratificata con L. 25 maggio 1981, n. 387 (G.U. 24 luglio 1981, n. 202, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 28
aprile 1982. Entrata in vigore: 28 aprile 1982 (G.U. 30 giugno 1982, n.177).
2
6) l'imposta generale sul reddito;
7) l'imposta per la difesa;
8) l'imposta per la sicurezza nazionale;
9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra);
10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse
le tasse comunali).
(Qui di seguito indicate quali «imposta egiziana»);
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscossa mediante ritenuta alla fonte.
(Qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in
sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II - Definizioni
Articolo 3 - Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine «Egitto» designa la Repubblica araba d'Egitto;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, l'Egitto oppure l'Italia;
d) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di
persone;
e) il termine «società» indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato
persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
3
g) il termine «cittadini» indica:
1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;
2) tutte le persone giuridiche, le società e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in
uno Stato contraente;
h) il termine «traffico internazionale» indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato
da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato contraente
eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra i punti nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione «Autorità competente» designa:
1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo
del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto
Stato contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli
Stati contraenti, il suo status viene determinato come segue:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha nazionalità di
alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
4
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da più di sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da
parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliare per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è
considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto
Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attività per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro
Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di
una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare
una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
5
Capitolo III - Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nello
Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardante la proprietà fondiaria. Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di:
1) I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili
nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2) L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria. Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. In conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno
Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati
da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
6
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione
e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti
di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli
utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il
risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di
merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono
determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente
motivo di fare diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del
presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale
sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede dell'effettiva direzione di
un'impresa.
2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una
nave, essa sarà considerata situata nello Stato contraente in cui si trova il porto nazionale della nave,
oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato contraente in cui risiede l'esercente della
nave.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione
a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su scala internazionale.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati
realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni, non sono stati così
realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
7
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in ambedue gli Stati contraenti.
2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad un'altra residente in
Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla
tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i
dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta
complessiva può altresì essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati
possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della società distributrice o dai
profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono
distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive.
3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso
regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residenti di uno Stato contraente, opera nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i
dividendi è residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera
professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione
generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente in uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società
eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in
cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile
organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, né può prelevare alcuna imposta, a
titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i
dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi
provenienti da detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo
la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per cento
dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le competenti
Autorità degli Stati contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale
limitazione.
8
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
esonerati da imposta in detto Stato se:
a) il debitore dell'interesse è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o
b) l'interesse è pagato al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi
agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro
Stato o di un suo ente locale, o
c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in
relazione a prestiti fatti in applicazione di un Accordo stipulato tra i Governi degli Stati
contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di titoli del debito pubblico, di
buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili,
di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, opera nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi
mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione
da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In
tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in
conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il beneficiario è proprietario dei canoni.
Le competenti Autorità degli Stati contraenti determineranno di comune accordo il modo di
applicazione di detta limitazione.
9
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso oppure per la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di
uno Stato contraente, opera nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, mediante una
stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base
stabile ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso
i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente
di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano
effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la
stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i
quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in
assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da quote di socio
fondatore, emesse in relazione ai diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, relative ai dividendi versati.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6,
sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di
beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone
nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta
base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi e
aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette navi
e aeromobili sono tassabili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede di effettiva direzione
dell'impresa.
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3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono
tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. Tuttavia, gli utili derivanti
dall'alienazione di azioni di una società residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili in detto
Stato.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera
professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato contraente se tali attività
sono svolte in detto altro Stato e se:
a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma
solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a detta base stabile;
b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale
90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni
analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta
nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono
imponibili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale
183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fisso che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività
dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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Articolo 16 - Compensi a membri dei consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo,
quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli
sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato
contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a
questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o
dello sportivo sono esercitate.
Articolo 18 - Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo Stato.
b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato contraente se i servizi vengono
prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente di detto altro Stato contraente che:
i) sia un cittadino di detto Stato; oppure
ii) non sia divenuto residente di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare servizi.
2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al di fuori di fondi costituiti da, uno Stato contraente o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale sarà imponibile solo in detto
Stato.
b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un
cittadino e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali esercitate da uno degli Stati
contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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Articolo 20 - Professori e insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a
due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio,
scuola od altro istituto d'istruzione, che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno,
residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente
relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Articolo 21 - Studenti ed apprendisti
Le remunerazioni che uno studente o apprendista che è o era precedentemente residente di uno
Stato contraente o che si trova nell'altro Stato contraente esclusivamente al fine dell'istruzione o
apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da tassa in
detto altro Stato contraente, purché dette somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro Stato
contraente.
Articolo 22 - Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati
ai precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le spese di direzione, sono imponibili solo
in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito, essendo residente
di uno Stato contraente, svolge attività commerciali nell'altro Stato contraente, mediante una stabile
organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi
situata e il diritto o la proprietà per cui percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta stabile
organizzazione o base stabile. In tal caso gli elementi dei redditi sono imponibili in detto altro Stato
contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine «spese di funzionamento» indica pagamenti di qualsiasi
natura a qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che effettua i pagamenti per, o in
relazione a, fornitura di consulenza industriale o commerciale, o direzione o servizi tecnici, o
analoghi servizi o attrezzature, o noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende
pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera professione, di cui all'articolo 14.
Capitolo IV - Metodo per eliminare la doppia imposizione
Articolo 23
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in base ai seguenti paragrafi del presente
articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica araba
d'Egitto, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a
meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
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In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma
l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base
alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente dell'Egitto percepisca un reddito che, in conformità alle disposizione della
presente Convenzione, è imponibile in Italia, l'Egitto può dedurre dall'imposta sul reddito di detta
persona un ammontare pari all'imposta pagata in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere
la quota d'imposta come calcolata prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito
proveniente dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte su profitti commerciali,
dividendi e interessi in uno Stato contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato in base
alle leggi dello Stato, dette imposte che sono state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per
un ammontare che non superi il 25 per cento.
Articolo 24 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati contraenti, non sono
assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di un Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
Detta disposizione non è intesa a vincolare uno Stato contraente a garantire ai residenti dell'altro
Stato contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri
residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6
dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad
un residente dell'altro Stato contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa,
saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato
contraente menzionato per primo.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non
debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della
stessa natura nel primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e
denominazione.
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Articolo 25 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato
contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica
della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, a fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione. Qualsiasi Accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione
di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione
della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei
casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno
scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potrà aver luogo in seno
ad una Commissione di rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati contraenti.
Articolo 26 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale.
Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione ricevuta da uno
Stato contraente sarà tenuta segreta così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla
legislazione interna di detto Stato e potrà essere comunicata solo alle persone o alle Autorità
(compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione,
dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono
oggetto della Convenzione. Dette persone o Autorità utilizzeranno le informazioni solo a tali fini.
Dette persone o Autorità potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle
sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria
prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente:
b) di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
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c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi
particolari.
Articolo 28 - Rimborsi
1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato contraente saranno rimborsate, su richiesta del
contribuente o dello Stato di cui è residente, se il diritto di esazione delle imposte è previsto dalle
disposizione della presente Convenzione.
2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello
Stato contraente che è obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un
certificato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente è residente, comprovante l'esistenza
delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente
Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di
applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 25 della presente
Convenzione.
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 29 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena
possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle
imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cesserà di validità alla data di entrata in
vigore della presente Convenzione.
16
Articolo 30 - Cessazione di validità
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.
Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano
trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della
fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi
o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1°
gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.
In fede di ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.
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PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba
d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni addizionali che faranno parte
integrante di detta Convenzione:
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 5, se un'impresa di uno Stato contraente, mediante una esposizione
permanente nell'altro Stato contraente, vende beni o merci, sarà considerata come avente una
stabile organizzazione in detto altro Stato;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione «spese effettuate ai fini della stabile
organizzazione» indicando le spese direttamente connesse con l'attività della stabile
organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere interpretato nel senso che
segue:
1) obblighi la Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di assicurazione o
riassicurazione italiane l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi, arretrati e tutti gli altri
profitti derivanti da titoli stranieri negoziabili che le compagnie di assicurazione e
riassicurazione della Repubblica araba d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle leggi
locali, e mantenere in deposito, all'estero sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra
riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti (riconosciuti nella Repubblica araba
d'Egitto in base all'articolo 5 della legge n. 14 del 1939);
2) intacchi l'applicazione nella Repubblica araba d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito
derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della Repubblica araba d'Egitto, che
partecipano al capitale azionario di altre compagnie, e in conformità alle condizioni previste
dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto;
3) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera le
compagnie straniere di cui sopra, le cui attività si estendono a Paesi diversi dalla Repubblica
araba d'Egitto, come aventi distribuito nella Repubblica araba d'Egitto un'ammontare
equivalente al totale dei profitti soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali;
4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba d'Egitto che considera come
compagnie della Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le cui attività si svolgono
esclusivamente o per lo più nella Repubblica araba d'Egitto;
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione «nonostante i ricorsi previsti
dalle leggi nazionali» indica che la procedura di reciproco accordo non è alternativa alla
procedura del contenzioso nazionale che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente iniziata,
quando il reclamo si riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla presente
Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedirà alle Autorità competenti degli
Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco Accordo, altre prassi per concedere le
riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla presente Convenzione.
18
Firmato a Roma in duplice esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
(Seguono le firme)
1 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
PROGETTO DI LEGISLAZIONE FISCALE IMMOBILIARE DEL MOVIMENTO DI
OPINIONE “ ROBIN DI SHERWOOD “.

PREMESSA: il MOVIMENTO DI OPINIONE “ ROBIN DI SHERWOOD “
RITIENE CHE LA TASSAZIONE IMMOBILIARE POSTA IN ESSERE IN ITALIA SIA ( COME PERALTRO RICONOSCIUTO E DCHIARATO DA POLITICI DI VARI SCHIERAMENTI ) IINCOSTITUZIONALE IN PRIMO LUOGO E QUINDI ILLEGALE ED ILLEGITTIMA OLTRE CHE INIQUA ED A TAL RIGUARDO E
FINE PRESENTA IL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE DELLA FISCALITA’
IMMOBILIARE COSI’ COME SVILUPPATO ED ARTICOLATO NEI PUNTI A SEGUIRE.
L’ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE, più comunemente chiamata I.C.I. ai sensi e per gli
effetti dell’ ART.42 della COSTITUZIONE ITALIANA si evidenzia quale VIOLAZIONE del
citato articolo e perciò stesso è PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE, quindi ILLEGITTIMA e
conseguentemente ILLEGALE ancorché la CORTE COSTITUZIONALE CON UNA SVISTA
PURAMENTE VOLUTA ED A NOSTRO GIUDIZIO COLPEVOLMENTE LO ABBIA
TOTALMENTE IGNORATO
A.) In relazione a quanto precede il LEGISLATORE entro i primi 100 giorni dell’ Anno 2006
cancellerà L’ I.C.I. , la LEGISLAZIONE FISCALE IMMOBILIARE SARA’ RIVISTA E
CORRETTA COME SEGUE, se questo primo punto non sarà pienamente e integralmente accolto il
MOVIMENTO DI OPINIONE “ROBIN DI SHERWOOD” porrà in essere e con ogni mezzo
in tutto il territorio ITALIANO azioni tali da essere definiti “ RAPPRESAGLIA
ELETTORALE “ finalizzati a creare caos, ingovernabilità a tutti i livelli, da quello LOCALE fino a quello NAZIONALE.

1.) Dal momento in cui L’ I.C.I. sarà cancellata gli Enti Locali non avranno più alcuna
POTESTA’ IMPOSITIVA, sarà lo STATO a provvedere a versare il denaro agli stessi
nelle MISURE e nelle FORME che seguono, in relazione al punto 1.) si avvisa che lo
stesso è indiscutibile e che il non accoglimento comporterà la RAPPRESAGLIA
ELETTORALE.

2.) Sulla casa d’abitazione ( PRIMA CASA ) e sull’autovettura in uso alla FAMIGLIA
non sarà applicata alcuna forma di tassazione ( così come accade nel sistema fiscale vigente
in AUSTRALIA ) la non integrale osservanza del punto 2.) provocherà la “
RAPPRESAGLIA ELETTORALE “.

3.) La seconda casa utilizzata dalla FAMIGLIA sarà soggetta a TASSAZIONE IRPEF per
una percentuale PARI e NON SUPERIORE al 2% del VALORE
CATASTALE dell’ immobile, detta percentuale dovrà essere divisa fra STATO ed Enti
Locali in PARTI UGUALI a cura dello STATO, la non integrale osservanza del punto 3.)
provocherà la “ RAPPRESAGLIA ELETTORALE “.

4.) Ove vi sia il possesso di un numero di immobili superiore a 2 (due) ovvero da 3 (tre) in poi
e da tale possesso scaturisca un REDDITO ( AFFITTO ) in questo caso detto reddito
verrà assoggettato a TASSAZIONE IRPEF per una PERCENTUALE
ADEGUATA E NON VESSATORIA e comunque non superiore al 20% del
REDDITO conseguito, lo STATO provvederà a ridistribuire una percentuale della
ALIQUOTA IRPEF di detta TASSAZIONE agli Enti Locali, la non osservanza del punto
4.) provocherà la “ RAPPRESAGLIA ELETTORALE “.

RIEPILOGO: I punti dalla Lettera A ed a seguire i punti nrr. 1,2,3,4, il
MOVIMENTO DI OPINIONE “ ROBIN DI SHERWOOD “ li considera
NON SOGGETTI AD ALCUNA TRATTATIVA E PERTANTO
INDISCUTIBILI, SOGGETTI A PIENA E PEDISSEQUA
ACCETTAZIONE ED OSSERVANZA DA PARTE DEL
LEGISLATORE, LA NON TOTALE OSSERVANZA ANCHE DI UNO
SOLO DEI CITATI PUNTI PROVOCHERA’ DA PARTE DEL
MOVIMENTO LA “ RAPPRESAGLIA ELETTORALE “
F/TO
Robin di SHERWOOD

ITALIA 01.07.2006
ORE 17:29
30 giugno 2006 0:00 - batman
Robin, lanciami la bat-tuta!!

Ecco la signorina Tona.. vuoi sposarmi? Diventeresti la signora Bat-tona!
29 giugno 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
CONSTATATO L' ESEMPIO CHE LOR SIGNORI DANNO E PRESO ATTO DELLA LORO IMPRESENTABILITA' DA DESTRA A SINISTRA PASSANDO PER IL CENTRO, IL MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD INVITA TUTTI GLI ITALIANI DA QUESTO MOMENTO E FINO A QUANDO NON CI SARA' UNA PERSONA DEGNA ED IN GRADO DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DELLA GUIDA DEL PAESE, A DISERTARE IN MASSA ED A OLTRANZA LE URNE.

F/TO

IL MOVIMENTO DI OPINIONE

Robin di SHERWOOD
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