FINANZIARIA, CONFEDILIZIA: ALLARME FINANZIARIA
OMBRA, OCCORRE UN CHIARIMENTO UFFICIALE Il
Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha
dichiarato: “L’allarme sulla finanziaria ombra che
si starebbe preparando e cioè sul fatto che i tagli ai
Comuni verrebbero compensati con il trasferimento agli
stessi del Catasto, compresa la revisione delle rendite,
richiede un immediato chiarimento ufficiale, che
tranquillizzi i proprietari di casa che abbondantemente
«hanno già dato». Non si può trasferire ai Comuni
un Catasto basato sui valori degli immobili (e giudicato
dalla Corte Costituzionale legittimo solo in via
transitoria) e quindi consentire agli stessi di continuare a
far pagare le tasse sul valore delle case (finora in
aumento) e non sul loro reddito, reale o figurativo.
L’aumento dei valori” – prosegue Sforza –
“deve essere considerato in sede di tassazione delle
compravendite, non in via ordinaria, perché questo
configura all’evidenza una progressiva espropriazione del
bene acquistato da tanti italiani, anche in questi
ultimi anni, con sacrifici che li impegnano tuttora nei
confronti delle banche finanziatrici. Prima di
trasferire il Catasto ai Comuni occorre che le rendite
tornino ad essere rappresentative del reddito, come
dice il loro stesso nome. E si tratta di una operazione
che può essere facilmente e tempestivamente condotta
dall’attuale struttura del Catasto, ma che non può
certo essere affidata ai singoli Comuni, che con il Catasto
in mano si limiterebbero ad aumentare la base
imponibile dell’Ici, con un conflitto di interessi che non
ha paragoni. Se sono già state costituite società o
consorzi per fare quanto gli ottomila Comuni italiani
evidentemente non potrebbero fare, vorrà dire che chi
le ha promosse dovrà aspettare che il Catasto sia prima
ricondotto ad equità”. 12 settembre 2006
1 ottobre 2006 0:00 - LA PROPRIETA' IMMOBILIARE.
QUESTO PAESE CONOSCERA' UNA NUOVA PIAZZALE LORETO, MA
STAVOLTA NON CI SARANNO BENITO MUSSOLINI E CLARETTA
PETACCI..............VISCO PREPARATI.
29 settembre 2006 0:00 - SAMUELE STOCHINO
AVVISO: CHIUNQUE SI AZZARDERA' A VOTARE NELLE AULE
PARLAMENTARI LA DEVOLUZIONE DEL CATASTO AI COMUNI AVRA'
FIRMATO LA PROPRIA CONDANNA.
FIRMATO SAMUELE STOCHINO
27 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ITALIA 27 SETTEMBRE 2006 :
A POCHE ORE DAL VARO
DELLA FINANZIARIA PER IL 2007 INIZIAMO CON IL RAMMENTARE AI
DEPUTATI ( E NON PIU' ONOREVOLI TITOLO ORMAI
ANACRONISTICO, FUORI DI LUOGO ED IMPROPRIO ) MASTELLA,
RUTELLI E D' ALEMA LE DICHIARAZIONI RILASCIATE RIGUARDO
ALL' I.C.I. IN POSSESSO NOSTRO, DELLE AGENZIE DI STAMPA
E DI CONFEDILIZIA.
ATTENZIONE SAPETE COSA VI
ASPETTA......CHIEDERE A BERLUSCONI E FINI LORO NE SANNO
QUALCOSA.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin
di SHERWOOD
16 settembre 2006 0:00 - SU MOVIMENTU
Procurad'e moderare, Barones, sa tirannia, Chi
si no, pro vide mia, Torrades a pe' in terra!
Declarada e' già sa gherra Contras de sa
prepotenzia, E cominza' sa passienzia In su
pobulu a mancare.
Mirade ch'est
azzendende Contras de 'ois su fogu; Mirade chi
no e' giogu Chi sa cosa andat 'e veras;
Mirade chi sas aeras Minettana temporale; Zente
consizzada male, Iscultade sa 'oghe mia.
No apprettedas s'isprone A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu S'arrempellat appuradu;
Minzi ch'es lanzu e cansadu E no nde pode'
piusu; Finalmente a fundu in susu S'imbastu
nd'hat a bettare.
Su pobulu chi in
profundu Letargu fi' sepultadu, Finalmente
despertadu, S'abbizza' ch'est in
cadena, Ch'ista' suffrende sa pena De
s'indolenzia antiga: Feudu, legge inimiga A
bona filosofia. .
O poveros de sas biddas,
Trabagliade, trabagliade Pro mantenner in zittade
Tantos caddos de istalla. A bois lassan sa palla,
Issos regoglin su ranu: E pensan sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
Custa, pobulos, e'
s'ora D'estirpare sos abusos! A terra sos
malos usos, A terra su dispotismu! Gherra, gherra
a s'egoismu, E gherra a sos oppressores,
Custos tirannos minores Es prezisu umiliare.
Procurad'e moderare, Barones, sa
tirannia, Chi si no, pro vide mia, Torrades a
pe' in terra! Declarada e' già sa gherra
Contras de sa prepotenzia, E cominza' sa
passienzia In su pobulu a mancare.
CUSTA
ESTI SA CANZONI DE SA LIBERTADE DE SU POPOLU SARDU, CON
CUSTAS PARAULA NOIS FAEDDAMUS A SOS POLITICOS NATZIONALE
TOTTU SU NOSTRU DISPREZZU E S' INDIGNATZIONES PRO ISSOS,
NOIS CHERIMOS SA DOMUS NOSTRAS E NO DE SU MAYORES DE
SCOLCA.
VIVA SA LIBERTADE !!!!!! E TORRAS SA
DOMUS A SA ZENTE.
SU MOVIMENTU
GIOVANNI TOLU
16 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IN UN PROSSIMO INTERVENTO SAREMO UN POCHINO " EPICI
" ED ARTICOLATI PER DARE MODO AD OGNIUNO DI COMPRENDERE
CHIARAMENTE E SENZA OMBRA DI DUBBIO DOVE VOGLIAMO ANDARE A
PARARE, MA QUEL CHE E' PIU' IMPORTANTE E' IL
PERCHE',O MEGLIO GLI ARGOMENTI E I MOTIVI CHE CI
SPINGONO AD ANDARE A PARARE LI' DOVE VOGLIAMO ANDARE,
SEMPRE OVVIAMENTE SALVAGUARDANDO IL SACROSANTO DIRITTO DI
OGNIUNO AL LIBERO DISCERNIMENTO ED AL LIBERO ARBITRIO,
PERCHE' E COME E' GIUSTO CHE SIA, PUO' ESSERCI
CHI HA UNA DIVERSA OPINIONE E PUO' ANCHE DARSI IL CASO
CHE QUELLA OPINIONE TROVI PIU' RAGIONI E MOTIVI DELLA
NOSTRA E DUNQUE MERITEVOLE DI CONSIDERAZIONE E ANCHE DI
ADOZIONE.
A PRESTO.
F/TO
IL MOVIMENTO DI
OPINIONE
Robin di SHERWOOD
Nota a margine: Ricambiamo i cordiali saluti rivoltici dal
Signor FALCINELLI, siamo lietti di averlo potuto rileggere
dopo un lungo silenzio, ci auguriamo di poter riavere anche
il Signor MUSTO al quale mandiamo un affettuoso e deferente
saluto.
8 settembre 2006 0:00 - Enrico Falcinelli
Caro Movimento, meditiamo pure, ma auspico obiettivi di tipo
diverso, perchè con l'esempio che fate si è punita una
famiglia di lavoratori e non la sinistra! Raccomando
oculatezza nelle rappresentazioni, perché non sono in molti
quelli che riescono a sintetizzare ciò che intendete in
modo corretto! Saluti sinceri.
7 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
Questa NOTIZIA l' abbiamo trovata sull' ANSA, la
postiamo perchè ogniuno possa leggerla e trarre le
conclusioni più appropriate ma una cosa è certa da che
mondo è mondo " L' UNIONE ( INTESA NON IN SENSO DI
SCHIERAMENTO POLITICO ) FA LA FORZA " SE TUTTI INSIEME
SI FA LA STESSA COSA I RISULTATI SI VEDONO......MEDITATE
AMICI MEDITATE.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di
SHERWOOD
ITALIA 07.09.2006 Ore 22:12
BOICOTTATA DA CLIENTI DI DESTRA, CHIUDE LA
MACELLERIA 'ROSSA' FERRARA - Dal 3 settembre
la macelleria di Gorino, nel Basso ferrarese tra il Po e il
mare, è chiusa. Chiusa perché era una macelleria
"rossa", boicottata perché gestita da una
"comunista", Carla Passarella, segretaria comunale
dei Ds di Goro da due anni.
La signora Carla e
il marito, Giuliano Selvatico, sono stati costretti a
chiudere perché, dicono loro e tutti lo confermano in
paese, il centrodestra ha perso le elezioni amministrative
comunali, nel comune di Goro e anche Gorino, sua frazione,
dopo anni di governo, e nonostante una fortissima tradizione
e un'altissima percentuali di votanti di centro destra.
E così, per ritorsione, una ventina di famiglie
di Gorino, i clienti più assidui, nei mesi scorsi non
faceva più la spesa nella 'macelleria comunista'.
"Il cambiamento c'é stato, improvviso, il 30
maggio - ha riferito Carla Passarella - il giorno dopo il
risultato delle elezioni comunali. Da quel giorno mi sono
mancate una ventina di famiglie, pensavo fosse stato un
fenomeno passeggero, invece siamo stati costretti a
chiudere".
Dai primi di settembre dunque
Gorino è senza macelleria, servizio necessario per tanti
anziani, ammettono in paese. Perché marito e moglie si sono
spostati a Goro, ad una manciata di chilometri dal
precedente negozio, con il bancone macelleria
all'interno del supermercato 'Vivo'. Secondo il
segretario Ds-macellaia, è tutta colpa delle elezioni:
"Le comunali sono state molto sentite quest'anno,
si avvertiva il clima di tensione, ma anche durante la
campagna elettorale è andato tutto bene. Si sapeva che
questa volta per il centrodestra non sarebbe stata una
passeggiata, ma pensavano di vincere lo stesso. Anche se a
Goro finiva in parità, poi c' era Gorino che avrebbe
fatto la differenza. Erano sicuri. Invece, a Goro c'é
stato un grande spostamento di voti a favore della lista del
centro-sinistra e Gorino non è bastata a colmare il
divario. A Gorino la delusione è stata fortissima tra una
parte degli elettori di centro destra".
E
così, dopo lo scrutinio del 29 maggio, il giorno dopo si
sono ritrovati con il negozio vuoto. E addirittura la stessa
ritorsione sarebbe stata manovrata, poi riuscita solo in
parte, con il medico condotto Fabio Magon, di Gorino, reo di
essere entrato nella giunta di centro-sinistra. "Ma era
complicato colpire il dottore - spiega Carla Passsarella - e
l'operazione non è riuscita, con me invece sì.
L'operazione però è avvenuta in contemporanea".
Anche il sindaco Vincenzino Soncini, capolista
dell'Airone, vincitore delle elezioni, non ha dubbi:
"Carla mi ha sostenuto con passione e intelligenza
nella campagna elettorale. Ha subito un'ingiustizia
assurda, ora le auguro ogni possibile successo nella nuova
attività". Il 28 e 29 maggio era stata una sconfitta
bruciante per il centro destra, quando si era votato per
eleggere il sindaco e dopo dieci anni il Comune di Goro è
passato di mano, dal centro destra al centro sinistra.
A Goro il centro destra è fortissimo (e nella
frazione di Gorino lo è ancora di più), come ha confermato
anche il voto delle politiche del 9 aprile: alla Camera
1.731 voti ai partiti del centro destra e 1.313 ai partiti
del centro sinistra, una differenza di 418 voti; 56,9%
contro 43,1%. Ma alle comunali c' era stato un
terremoto. L'Airone di Vincenzino Soncini ha stravinto:
1.637 voti contro 1.282 (56,1% contro 43.9%): un divario di
355 voti, un autentico rovesciamento di posizioni. E ora, in
paese, non si parla d'altro. Una tra i tanti, la signora
Edda Trombini: "Pensavo che fossero finiti i tempi
delle Crociate e anche quelli di Peppone e Don Camillo,
quando non c' erano i soldi avevamo tutto, anche il
cinema, ora che sono tutti ricchi facciamo fatica anche a
tener aperto l'asilo".
6 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
LO RIPETEREMO FINO ALLA NOIA, DIPENDE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
DA OGNIUNO DI NOI, QUANDO VENGONO INDETTE LE ELEZIONI A
QUALSIASI LIVELLO NAZIONALE E/O LOCALE QUEL GIORNO E A
SECONDO DELLA STAGIONE, TUTTI AL MARE, TUTTI IN MONTAGNA O
ALTROVE, IN QUESTO PAESE ABBIAMO MUSEI, ABBAZIE,AGRITURISMO
ABBIAMO SOLO L' IMBARAZZO DELLA SCELTA, LASCIAMOLA
PERDERE QUESTA GENTE, QUESTI SONO TUTTI DUE COSE SOLE: 1.
PROFESSIONISTI DELLA POLITICA; 2. DEI MANGIAPANE A
TRADIMENTO TUTTI DA DESTRA A SINISTRA PASSANDO PER IL
CENTRO, RAGIONI PER LE QUALI DICIAMO A TUTTI NON PERDETE
TEMPO, NON NE VALE LA PENA, QUANDO CI SONO LE ELEZIONI
DEDICATEVI AD ALTRO.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
5 settembre 2006 0:00 - Pierino
E' meglio se andate a lavorare cosi state bene
tutti. Quando avete male andate dal medico,quando avete
sete andate al bar,quando avete bisogno di giustizia andate
dal giudice,quando avete problemi di testa andate dallo
psicologo,quando avete bisogno d'amore andate
dall'amata,quando avete crisi spirituale andate dal
sacrista,logico no!
5 settembre 2006 0:00 - svevo
Egr Presidente dell'ADUC
sono assolutamente
d'accordo con lei: la "questione
Vaticano" in Italia è terribilmente seria poiché,
oltre i mille e mille privilegi concessi dai ns imbelli
governi (destra o sinistra, poco importa) a caccia dei tanti
voti che Ruini & Co. possono garantire, alla faccia dei
tanti onesti cittadini (vedi appunto l'esenzione
dell'ICI), si aggiunge l'opprimente cappa di
controllo e coercizione che esso impone alla società
italiana, causa dello stato di miseria mentale (e di
regresso sociale) in cui versano gli italiani.
D'altra parte è grazie a tale miseria che il Vaticano
può continuare a proliferare sulle spalle di noi italiani:
si immagina infatti cosa potrebbe accadere se il Vaticano
imponesse lo stesso regime in paesi evoluti e fortemente
laici come, per es., la Francia, la Germania e persino la
Spagna?
Io, infatti, sono molto demoralizzato
sulle sorti del ns paese: a remare contro la ns democrazia
non sono solo "certe" correnti e personaggi
politici, ma anche e soprattutto il Vaticano.
In
altre parole, per l'Italia non c'è speranza di
crescita sociale e democratica fin quando a governare il ns
Parlamento sarà uno Stato straniero che ha a cuore i propri
interessi e non certo quelli dell'Italia: il Vaticano
appunto.
4 settembre 2006 0:00 - ZaZaan!
Immagino che sia impossibile perché (ho inteso mentovare)
nemmeno il suocero la paga: esente per indigenza!
4 settembre 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
E' PIUTTOSTO CURIOSO ( PER NON DIRE INOPPORTUNO ) SENTIR
DIRE UNO CHE DICE AGLI ALTRI DI REGOLARE LE PROPRIE FERIE,
QUANDO LUI IN VITA SUA NON HA MAI LAVORATO NEMMENO PER 60 (
SESSANTA ) MINUTI, ANZI QUEL SIGNORE LA PAROLA LAVORO LO FA
RABBRIVIDIRE, AL SOLO SENTIRLA GLI VIENE IL MORBILLO.
RUTELLI ? GIA' CHE CI SIAMO.......UNA
DOMANDA......MA A TUO SUOCERO CHE TI OSPITA IN CASA SUA (
ALL' EUR ) CONTRIBUISCI A PAGARE L' I.C.I. ?.
F/TO
IL
MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
29 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
RISPOSTA A LETTORE SILENZIOSO: Caro amico intanto grazie di
essere intervenuto è un piccolo ma significativo passo,non
sappiamo se e quanto tu conosca di noi,ma questo non è di
fondamentale importanza perchè in fondo noi siamo null'
altro che semplici uomini e donne come te e come tutti,
semplicemente stiamo sfruttando un mezzo dalle enormi
potenzialità in grado di trasformare il mondo in un
VILLAGGIO GLOBALE e questo FORUM come un AGORA'il WEB,
attraverso il PC e la POSTA ELETTRONICA in questi anni
abbiamo contattato gente in tutta ITALIA perchè stiamo
combattendo una BATTAGLIA DI PRINCIPIO che non possiamo ma
sopratutto non vogliamo perdere, non possiamo permetterci il
LUSSO di perderla, perchè da questo dipende la
DEMOCRATIZZAZIONE del paese ed il SACROSANTO RISPETTO DEI
DIRITTI DEL CITTADINO E RIBADIAMO FORTEMENTE CITTADINO
perchè fino a questo momento i politici ci stanno
considerando e trattando come loro SUDDITI.
Per
non annoiarti evitiamo di dilungarci troppo ed andiamo
direttamente al NOCCIOLO della " QUESTIONE ", il
nostro fine PALESE E DICHIARATO è quello di ottenere la
CANCELLAZIONE di un' IMPOSTA INCOSTITUZIONALE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL' ART.42 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA, ci riferiamo all' IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE
che di fatto è diventata un' IMPOSTA ESPROPRIATIVA
della PROPRIETA' PRIVATA, ovverosia quella che noi
chiamiamo la TASSA SUI SACRIFICI.
La
dichiarazione a sorpresa fatta da BERLUSCONI a 48 ore dalle
ultime recenti politiche il cui succo era: CANCELLEREMO
L' I.C.I. dalla PRIMA casa, sappi che non è stata fatta
per caso e per noi non era neanche una sorpresa, e chi in
quell' epoca leggeva su questo FORUM quanto noi andavamo
scrivendo non ne è sicuramente rimasto sorpreso, perchè
leggendo è venuto a conoscenza di quelli che erano i
retroscena, che per ragioni di opportunità evitiamo di
rispiegare.
Insieme a noi sta combattendo questa
BATTAGLIA la più grande e ramificata delle organizzazioni
di rappresentanza e tutela dei proprietari immobiliari (
anche dei piccoli proprietari,quelli che posseggono la sola
casa d' abitazione )la CONFEDILIZIA con a capo il suo
PRESIDENTE l' Avvocato Dott. Corrado SFORZA FOGLIANI, al
quale noi da alcuni anni a questa parte stiamo dando il
tormento per convincerlo a scendere nell' AGONE POLITICO
con UN PROPRIO SCHIERAMENTO DISTINTO, DISTANTE E
INDIPENDENTE DA TUTTI QUELLI ATTUALMENTE PRESENTI SUL
PANORAMA, perchè siamo convinti che chi attualmente siede
nei due rami del PARLAMENTO sia del tutto INADEGUATO ED
INCONSISTENTE.
Ragioni per le quali ripostiamo su
questo FORUM l' indirizzo internet di CONFEDILIZIA dalla
quale se la cosa ti interessa potrai attingere tutte le
informazioni che riguardano il campo immobiliare:
www.confedilizia.it e l' indirizzo E-MAIL di
CONFEDILIZIA attraverso il quale potrai anche tu tartassare
( SE LO VORRAI ) il PRESIDENTE SFORZA FOGLIANI
[email protected]
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
28 agosto 2006 0:00 - lettore silenzioso
x MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
d'accordo su quanto dite,ma che fare?
Non
dobbiamo limitarci solo ad additare e leggere.
Bisognerebbe fare qualcosa,almeno per i nostri figli,ma
cosa?
28 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
da: MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD Data: 27
Agosto 2006
IL MINISTRO VISCO PRIMA DI APPLICARE
LE GANASCE FISCALI AGLI ALTRI DICA DUE COSE AGLI ITALIANI :
1. QUEL BEL APPARTAMENTO CHE EGLI OCCUPA A ROMA IN VIA DI
TOR FIORENZA ( QUARTIERE TRIESTE/SALARIO E' DI SUA
PROPRIETA' ? SE LO E' L'I.C.I. LA PAGA ? E SE LA
PAGA ( DOCUMENTI ALLA MANO ) QUANTO PAGA ?;
2. LE
TRE AUTOVETTURE BMW 740 ACQUISTATE CON FONDI DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA E DESTINATI PER FINI INERENTI I COMPITI
D' ISTITUTO AD ESSA DEVOLUTI, PER QUALE RAGIONE VENGONO
INVECE UTILIZZATE PER L' USO PERSONALE DEL MINISTRO CON
NON MENO DI SEI FINANZIERI AL GIORNO PER LA SCORTA E LA
TUTELA SOTTO CASA ( 24 ORE SU 24 , QUANDO IL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA COSI' COME LA POLIZIA DI STATO E
L' ARMA DEI CARABINIERI RISENTONO DELLA CARENZA DI
PERSONALE PER I SERVIZI DI ISTITUTO E NON RIESCONO A
GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI ? COMINCI IL MINISTRO A
RISPONDERE A QUESTE DOMANDE E POI NON ROMPA I COGLIONI AL
PROSSIMO.
19 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
SAPPIAMO ESATTAMENTE COSA " LOR SIGNORI " STANNO
ARCHITETTANDO, SAPPIAMO ANCHE CHE CASINI SI STA PRESTANDO DA
SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE E CHE COLORO CHE STANNO MESTANDO
NEL TORBIDO SONO ALTRI CHE AL MOMENTO VUOI PER
VIGLIACCHERIA, VUOI PER PERSONALE TORNACONTO NON VOGLIONO
METTERCI LA FACCIA, MA NOI SAPPIAMO CHI SIETE ED AL MOMENTO
OPPORTUNO VI SPUTTANEREMO.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
18 agosto 2006 0:00 - Robin di Sherwood
Vincenzo Visco (deputato Ds): Condannato
definitivamente dalla Cassazione nel 2001 per abusivismo
edilizio, per via di alcuni ampliamenti illeciti nella
sua casa a Pantelleria: 10 giorni di arresto e 20 milioni di
ammenda. Piú l’“ordine di riduzione in pristino
dei luoghi”. Cioè la demolizione delle opere abusive.
IL VINCENZO VISCO CUI FA RIFERIMENTO QUESTA
NOTIZIA DI AGENZIA, E' PER CASO LO STESSO VINCENZO VISCO
CHE VORREBBE ISTITUIRE L' ANAGRAFE TRIBUTARIA PER
SCOVARE GLI EVASORI ?.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ITALIA 17 AGOSTO 2006 ORE 16:49
PUNTO 1. SE TU
CHIUNQUE SIA LO HAI LETTO SIGNIFICA CHE NON STIAMO PARLANDO
DA SOLI.
PUNTO 2. SAPPI CHE MOLTA GENTE LEGGE (
ANCORCHE' SENZA INTERVENIRE ) QUANTO NOI ANDIAMO
PUBBLICANDO E NON SOLO SU QUESTO POST.
PUNTO 3.
NESSUNO TI DA IL DIRITTO DI SPACCIARTI PER NOI.
PUNTO 4. SE E QUALORA DOVESSIMO DECIDERE LO SCIOGLIMENTO ( E
NON ACCADRA' ) SAREMO NOI A DECIDERE E COMUNICARLO, MA
FINO AD ALLORA CI SIAMO E CI RESTIAMO.
PUNTO 4. SE E QUANDO VUOI INTERVENIRE FALLO SCRIVENDO COSE
DI INTERESSE GENERALE E NON SCEMENZE.
F/TO
IL MOVIMENTO DI
OPINIONE
Robin di SHERWOOD
17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IL MOVIMENTO SI SCIOGLIE IN DATA ODIERNA PERCHE' DOPO
TANTO TEMPO MI SONO RESO CONTO CHE NON AVEVA SENSO TENERE IN
PIEDI UN MOVIMENTO CON UN SOLO ISCRITTO CHE PARLAVA DA
SOLO.
F/TO
IL MOVIMENTO DI
OPINIONE
Robin di SHERWOOD
17 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
CALABRIA: ARRESTATO CAPOGRUPPO DS ALLA REGIONE (AGI) -
Cosenza, 16 ago. - Franco Pacenza, 48 anni, capogruppo dei
Ds alla Regione Calabria e' stato arrestato oggi
pomeriggio dalla Guardia di finanza in una localita'
turistica in provincia di Cagliari. Il consigliere regionale
e' stato fermato dai finanzieri del comando provinciale
di Cosenza, in collaborazione con le Fiamme gialle di
Cagliari, in seguito ad un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Cosenza su richiesta della
locale procura della Repubblica. Pacenza, secondo
l'accusa, sarebbe coinvolto in una inchiesta relativa ad
alcune truffe su finanziamenti dell'Unione europea
destinati alla realizzazione di aree industriali in
provincia di Cosenza. Nell'ambito dell'operazione di
oggi, che rappresenta il secondo filone di una inchiesta
della Guardia di finanza di Cosenza, e' stata arrestata
anche una seconda persona, un professionista di Cosenza,
mentre altre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono
in corso di esecuzione anche all'estero. (AGI) .
162149 AGO 06
A QUANTO SEMBRA ANCHE I
MORALIZZATORI PREDICANO BENE MA...................
F/TO
IL MOVIMENTO
DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
14 agosto 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
IL MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD INFORMA TUTTI GLI
ITALIANI E DI CONSEGUENZA I POLITICI CHE E' SEMPRE
PRESENTE, CHE NON E' MINIMAMENTE INTENZIONATO A MOLLARE
L' OSSO, PRONTISSIMO E DETERMINATO ALLA GUERRA TOTALE E
SENZA QUARTIERE NEI CONFRONTI DEI POLITICI ED IN SPECIAL
MODO NEI CONFRONTI DI COLORO I QUALI SI SONO RESI
RESPONSABILI DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE, NON VI DAREMO
TREGUA E SE NECESSARIO PORREMO IN ESSERE OGNI AZIONE UTILE
ALLA VOSTRA NEUTRALIZZAZIONE.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
ITALIA 14 AGOSTO
2006
9 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
PROCLAMA:
A PARTIRE DA OGGI 9 LUGLIO 2006, IL
MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD NON RICONOSCE
PIU' I GOVERNI LOCALI, COMUNI, PROVINCE E REGIONI E NE
DICHIARA LA ILLEGITTIMITA' E PERTANTO NON OSSERVERA'
E NON OTTEMPERERA' AD ALCUN PROVVEDIMENTO DA TALI ENTI
EMANATO, ANZI LI CONTRASTERA' CON QUALSIASI MEZZO E
RICONOSCE A LIVELLO NAZIONALE QUALE UNICO E LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE IL PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA L' AVVOCATO
DOTT.CORRADO SFORZA FOGLIANI, PROPONIAMO INOLTRE DI
RIPRISTINARE LA FIGURA ED IL RUOLO DELLA MONARCHIA
COSTITUZIONALE A CAPO DELLA QUALE PROPONIAMO AIMONE D'
AOSTA.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di
SHERWOOD
8 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
ALLA LUCE DEI RECENTI ARRESTI AVVENUTI PER FATTI DI
MALAGESTIONE ALLA REGIONE LAZIO, CONSIDERATO E CONSTATATO
CHE EPISODI SIMILI E/O SIMILARI AVVENGONO UN PO' IN
TUTTA ITALIA, A TUTTI I LIVELLI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI
E SONO POSTI IN ESSERE UN PO' DA TUTTI GLI SCHIERAMENTI
POLITICI, SINISTRA DESTRA E QUANT' ALTRO, SOPRATUTTO
PRESO AMPIAMENTE ATTO CHE QUESTI ENTI E QUESTI SIGNORI
RAPPRESENTANO SOLO MOTIVO DI SPESA PER IL CITTADINO
DALL' I.C.I. ALL' IRAP IMPOSTE ENTRAMBI
INCOSTITUZIONALI, ILLEGALI, ILLEGITTIME ED INOLTRE PER CHI
VOLESSE PRENDERNE VISIONE SUL SITO DI CONFEDILIZIA
www.confedilizia.it E' PUBBLICATO UN COMPENDIO DAL
TITTOLO " ODISSEA DELLO SPRECO " CHE RACCONTA
SOTTO FORMA DI INCHIESTA GIORNALISTICA DEL MODO IN CUI
SINDACI, PRESIDENTI DI PROVINCIA, PRESIDENTI DI REGIONE
SPRECANO ALLEGRAMENTE E SCONSIDERATAMENTE I DENARI
PROVENIENTI DALLE TASSE IMPOSTE AI CITTADINI.
ALLA LUCE DI TUTTO CIO' NOI CHIEDIAMO AGLI ITALIANI DI
NON PARTECIPARE MAI PIU' AL VOTO PER L' ELEZIONE DI
REGIONI, PROVINCE E COMUNI, NE PROPONIAMO INOLTRE LA TOTALE
ABOLIZIONE ED IN LORO SOSTITUZIONE L' ISTITUZIONE IN
ITALIA DELLALA FIGURA ED IL RUOLO DEL FEDERALE A LIVELLO
REGIONALE IN NUMERO DI UNO PER OGNI REGIONE CON NON PIU'
DI NR. 3 ( TRE ) COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CHE
ACCORPERANNO PRESSO DI LORO TUTTE LE FUNZIONI ( ESCLUSI I
TRIBUTI CHE TORNERANNO NELLA COMPETENZA DELLO STATO CENTRALE
)PRECEDENTEMENTE SVOLTE DAI PREDETTI ENTI, CON UNO STIPENDIO
VARIABILE DA UN MINIMO DI 1.500 EURO MENSILI AD UN MASSIMO
DI 2.000 EURO MENSILI COMPRENSIVI DEGLI EVENTUALI
STRAORDINARI SIA PER IL FEDERALE CHE PER I COLLABORATORI,
OVVIAMENTE GLI STRAORDINARI DOVRANNO ESSERE DOCUMENTATI
AMPIAMENTE ED ESAUSTIVAMENTE AL PREFETTO CHE LI
TRASMETTERA' AL MINISTERO DEGLI INTERNI ALL'
ATTENZIONE DELLA PERSONA DEL MINISTRO CHE LI
CONTROFIRMERA' PER RICEVUTA E LI INVIERA'AL MINISTRO
DELL' ECONOMIA CHE A PROPRIA VOLTA APPONENDOVI LA FIRMA,
LI INVIERA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE
LI FIRMERA' E LI SOTTOPORRA' PERSONALMENTE ALLA
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE CON LA PROPRIA
FIRMA ED ATTO AUTORIZZATIVO, AUTORIZZERA' IL PAGAMENTO
DEGLI STESSI.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di
SHERWOOD
3 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
Risposta a SBROIP:
Noi non abbiamo dato
indicazione alcuna idonea all' identificazione dell'
ISTITUTO che abbiamo segnalato ( PER LA SEMPLICE RAGIONE CHE
TROVARE RISCONTRI OGGETTIVI E' IMPRESA PRESSOCHE'
IMPOSSIBILE,PERO' POSSIAMO DIRVI CHE SI TROVA ALL'
INCIRCA NELLA ZONA ABITATA DA COLORO I QUALI VOI FATE UN
COSI' COLORITO RIFERIMENTO E DESCRIZIONE E COMUNQUE
MOLTI INSEGNANTI SI TRINCERANO SPESSO E VOLENTIERI CON UN
GENERICO E NON MEGLIO SPECIFICATO SE E QUANDO RICHIESTI
" LO STUDENTE NON E' ADATTO A QUESTO GENERE DI
STUDI " CHE PUO' VOLER SIGNIFICARE UN'
INFINITA' DI COSE O ASSOLUTAMENTE NULLA GIUSTIFICANDO IN
TAL MODO NON DICHIARATE RIVALSE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI E
SPESSO MOTIVATE SOLO DA RAGIONI PERSONALI O PIU'
SEMPLICEMENTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI SBAGLIATI EMANATI
DA GOVERNANTI AFFATTO ACCORTI. L' introduzione e l'
uso di sostanze stupefacenti è purtroppo divenuto un male
comune ( e comunque esecrabile e condannabile ) a moltissimi
Istituti Scolastici in tutto il PAESE, le FORZE DELL'
ORDINE PUR IN RISTRETTEZZE DI VARIO GENERE GETTANO IL CUORE
OLTRE L' OSTACOLO E CERCANO DI FARE QUANTO POSSONO E
SPESSISSIMO ANCHE DI PIU'AL SERVIZIO E NELL'
INTERESSE COMUNE E UN PO' DI COMPRENSIONE E DI
CONSIDERAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI LI AIUTEREBBE,
RICORDATE CHE SOTTO L' UNIFORME CI SONO UOMINI E DONNE
FIGLI DI QUESTO PAESE, CHE VIVONO, PENSANO E SONO CAPACI DI
SENTIMENTI COME CHIUNQUE ALTRO.
Ma detto questo
siate coscienti tutti che fare uso di sostanze che sono
letali per il nostro organismo e per le quali esso non ha
alcuna difesa naturale ci porta in un posto solo e spesso
anzitempo...... al CAMPOSANTO, chi scrive queste righe molti
anni fa ha perso una persona cara e non in seguito all'
assunzione di sostante stupefacenti, più semplicemente e
banalmente per il fumo delle sigarette, vedere quella
persona consumarsi inesorabilmente giorno dopo giorno
divorata da un TUMORE AI POLMONI METASTATIZZATO AL CERVELLO
ED IN CONSEGUENZA DI CIO' COLTA DA SPASMI
INCONTROLLABILI, il tutto condito dalla più totale
impotenza a poterle dare aiuto è stata un' esperienza
atroce e devastante, di cui ancora oggi porto indelebilmente
i segni e quando vedo una persona che fuma vengo colto da
incubi.
Ragione per la quale non possiamo che
trarre questa conclusione: NON POSSIAMO IMPEDIRE AD ALCUNO
DI FARSI DEL MALE, QUANDO COSTUI CON I PROPRI CONSAPEVOLI
COMPORTAMENTI LO PONE IN ESSERE, POSSIAMO SOLO DIRE AD
OGNIUNO NON FATEVI DEL MALE, PER VOI STESSI IN PRIMO LUOGO E
POI PER I VOSTRI CARI AI QUALI COSI' FACENDO PROCURERETE
UNA COSA SOLA.......TANTA SOFFERENZA.
Ed infine
un' ultima annotazione, ricerchiamo dentro noi stessi
gli antichi valori di cui chi ci ha preceduto in questo
mondo è stato portatore e ce li ha trasmessi e portiamoli
anche nel mondo della scuola, la cui funzione principale è
la TRASMISSIONE DEL SAPERE E DELL' EDUCAZIONE AL
RECIPROCO RISPETTO ED ALLA CIVILE CONVIVENZA, LA SCUOLA
E' IL LUOGO DOVE SI COSTRUISCE IL CITTADINO CIVILE E
L' UOMO CHE DOMANI FORSE GOVERNERA' CON SCIENZA E
COSCIENZA QUESTO PAESE.
F/TO
IL MOVIMENTO DI OPINIONE
Robin di SHERWOOD
3 luglio 2006 0:00 - SBROIP
SHERWOOD AL MAMIANI,NON SI FA PIU' IL COMODO PROPRIO
,QUANDO I PROFESSORI,ALUNNI,PRESIDE TUTTI A
DROGARSI........EHEHEH MA VACCI E' UNA FUMERIA.E PER DI
PIU' SONO TUTTI PARIOLINI STRONZISSIMI.BEN VENGA LA
BOCCIATURA PER CERTI DEFICENTI CHE VOI NEANCHE
IMMAGGINATE.SANNO DIRE SOLO LA PAROLA "bella
rega'" E POI SI FERMANO.ECCO IL FUTURO ITALIANO
BELLA REGA'
2 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
1 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO ROMA, 7 MAGGIO 19791
Il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica araba d'Egitto, desiderosi di concludere
una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
- Campo di applicazione della Convenzione Articolo 1 -
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle
persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte
considerate 1. La presente Convenzione si applica alle
imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno
degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni
politiche o amministrative, o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di percezione.
2.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del
reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei
salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte
sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la
presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Repubblica araba d'Egitto:
1)
l'imposta sul reddito derivante da beni immobili
[inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati ( VI
RENDETE CONTO ? IN ITALIA QUESTA FORMA DI TASSAZIONE
IMMOBILIARE LA STA PROPONENDO CONFEDILIZIA E QUESTI SIGNORI
INVECE CI STANNO ESTORCENDO DENARO ATTRAVERSO L' I.C.I.)
E CI PERMETTIAMO DI CONSIDERARE L' EGITTO TERZO MONDO,
QUESTI SONO ALMENO TRENTA ANNI AVANTI A NOI CHE SIAMO IDIOTI
A NON PRENDERE I NOSTRI POLITICI E IMPICCARLI TUTTI. e
l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2)
l'imposta sul reddito da beni mobili; 3)
l'imposta sugli utili commerciali e industriali; 4)
l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e
sulle pensioni; 5) l'imposta sugli utili derivanti
da professioni liberali e da tutte le altre professioni
non commerciali; 1 Ratificata con L. 25 maggio
1981, n. 387 (G.U. 24 luglio 1981, n. 202, S.O). Scambio
degli strumenti di ratifica: 28 aprile 1982. Entrata in
vigore: 28 aprile 1982 (G.U. 30 giugno 1982, n.177).
2 6) l'imposta generale sul reddito; 7)
l'imposta per la difesa; 8) l'imposta per la
sicurezza nazionale; 9) l'imposta Jehad (per la
lotta sacra); 10) le imposte supplementari prelevate
come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse
le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali
«imposta egiziana»); b) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi
ancorché riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui
di seguito indicate quali «imposta italiana»). 4. La
presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di
natura identica o sostanzialmente analoga che verranno
istituite dopo la data della firma della presente
Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle
imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II - Definizioni Articolo 3 - Definizioni di
carattere generale 1. Ai fini della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione: a) il termine «Egitto»
designa la Repubblica araba d'Egitto; b) il termine
«Italia» designa la Repubblica italiana; c) le
espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato
contraente» designano, come il contesto richiede,
l'Egitto oppure l'Italia; d) il termine
«persona» comprende una persona fisica, una società e
ogni altra associazione di persone; e) il termine
«società» indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi
ente che sia considerato persona giuridica ai fini
fiscali; f) le espressioni «impresa di uno Stato
contraente» e «impresa dell'altro Stato
contraente» designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente ed
un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente; 3 g) il termine «cittadini»
indica: 1) tutte le persone fisiche in possesso della
nazionalità di uno Stato contraente; 2) tutte le
persone giuridiche, le società e associazioni il cui status
derivi dalle leggi vigenti in uno Stato contraente;
h) il termine «traffico internazionale» indica qualsiasi
trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di
una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in
uno Stato contraente eccetto quando la nave o
l'aeromobile operi esclusivamente tra i punti
nell'altro Stato contraente; i) l'espressione
«Autorità competente» designa: 1) per quanto
concerne l'Egitto, il Ministro delle Finanze o il suo
rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Ai fini
dell'applicazione della presente Convenzione da parte di
uno Stato contraente, le espressioni non diversamente
definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato contraente relativa
alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che
il contesto non richieda una diversa
interpretazione. Articolo 4 - Domicilio fiscale 1.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
«residente di uno Stato contraente» designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio,
della sua residenza, della sede della sua direzione o di
ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine
non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad
imposta in detto Stato contraente, solo a motivo di
reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una
persona fisica è residente di entrambi gli Stati
contraenti, il suo status viene determinato come segue:
a) detta persona è considerata residente dello Stato
contraente nel quale ha un'abitazione permanente.
Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato
contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali); b) se non si può determinare lo Stato
contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è
considerata residente dello Stato contraente in cui
soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalità; d) se detta persona ha la
nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha
nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo. 4 Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione
«stabile organizzazione» designa una sede fissa di
affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la
sua attività. 2. L'espressione «stabile
organizzazione» comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un
ufficio; d) una officina; e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali; g) un'area fabbricabile o una
costruzione o un complesso che esista da più di sei
mesi. 3. Non si considera che vi sia una «stabile
organizzazione» se: a) si fa uso di una installazione
ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di
merci appartenenti all'impresa; b) le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna; c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai
soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di
affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliare per
l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato
contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata
«stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di
concludere contratti a nome o per conto dell'impresa,
salvo il caso in cui l'attività di detta persona
sia limitata all'acquisto di merci per
l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa
eserciti in detto altro Stato la propria attività per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di
ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il
fatto che una società residente di uno Stato contraente
controlla una società residente dell'altro Stato
contraente o è da questa controllata, ovvero svolge
attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile
organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo
sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione
dell'altra. 5 Capitolo III - Imposizione dei
redditi Articolo 6 - Redditi immobiliari 1. I
redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi
agricoli o forestali, sono imponibili nello Stato
contraente in cui detti beni sono situati. 2.
L'espressione «beni immobili» è definita in
conformità della legislazione dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali
si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardante la proprietà fondiaria. Il termine include,
inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di: 1) I redditi
derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in
cui detti beni sono situati. 2) L'espressione
«beni immobili» è definita in conformità della
legislazione dello Stato contraente in cui i beni
stessi sono situati. L'espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle
imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si
applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la
proprietà fondiaria. Il termine include, inoltre
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli
e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione
e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai
redditi derivanti dai beni immobili di una impresa
nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione. Articolo 7 -
Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa
svolge attività come avanti detto, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato,
ma soltanto nella misura in cui detti utili sono
attribuibili alla stabile organizzazione. 2. In
conformità alle disposizioni del paragrafo 3, quando
un'impresa di uno Stato contraente svolge attività
nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione
gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile
organizzazione. 6 3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione - comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione - sia
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad
una stabile organizzazione in base ad una percentuale
dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli
utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il
metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile
organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci
da detta stabile organizzazione effettuato per
l'impresa. 6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i
profitti da attribuire alla stabile organizzazione
vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per
anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo
di fare diversamente. 7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di
tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni
del presente articolo. Articolo 8 - Navigazione
marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in
traffico internazionale sono tassabili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede
dell'effettiva direzione di un'impresa. 2.
Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di
navigazione marittima si trova a bordo di una nave,
essa sarà considerata situata nello Stato contraente in cui
si trova il porto nazionale della nave, oppure, in
mancanza di detto porto nazionale, nello Stato contraente in
cui risiede l'esercente della nave. 3. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli
utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad
operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attività su
scala internazionale. Articolo 9 - Imprese
associate Allorché: a) un'impresa di uno
Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa
dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e
nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da
condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli
utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa
di dette condizioni, non sono stati così realizzati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza. 7 Articolo 10 -
Dividendi 1. I dividendi pagati da una società
residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in
ambedue gli Stati contraenti. 2. Tuttavia, se i
dividendi sono pagati da una società residente in Egitto ad
un'altra residente in Italia, detti dividendi
saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante
da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la
sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse
supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una
persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata
sull'imposta complessiva può altresì essere
applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I
dividendi pagati possono essere detratti
dall'ammontare del reddito imponibile della società
distributrice o dai profitti soggetti ad imposta
relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti
dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve
accumulate o altre partite attive. 3. Ai fini del
presente articolo, il termine «dividendi» designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di
godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione
dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali
assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi
delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice. 4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario dei dividendi, residenti di uno
Stato contraente, opera nell'altro Stato contraente, di
cui la società che paga i dividendi è residente,
mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure
effettua una libera professione da una base stabile ivi
situata cui si ricollega effettivamente la
partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i
dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione. 5.
Qualora una società residente in uno Stato contraente
ricava profitti o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna
imposta sui dividendi pagati dalla società eccetto il
caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti
in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in
relazione ai quali sono pagati i dividendi siano
effettivamente collegati a una stabile organizzazione o
ad una base stabile situata in detto altro Stato, né può
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla
società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o
redditi provenienti da detto altro Stato. Articolo
11 - Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno
degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono
essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e
secondo la legislazione di detto Stato, ma
l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per
cento dell'ammontare degli interessi se il
destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le
competenti Autorità degli Stati contraenti
determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione
di tale limitazione. 8 3. Nonostante le
disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da
uno Stato contraente sono esonerati da imposta in detto
Stato se: a) il debitore dell'interesse è il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale,
o b) l'interesse è pagato al Governo
dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o a
qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un
istituto finanziario) interamente di proprietà
dell'altro Stato o di un suo ente locale, o c)
l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o
rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in
relazione a prestiti fatti in applicazione di un Accordo
stipulato tra i Governi degli Stati contraenti. 4.
Ai fini del presente articolo il termine «interessi»
designa i redditi di titoli del debito pubblico, di
buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o
no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti
di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento
assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date
in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non
si applicano quando il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, opera nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi
mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in
detto altro Stato una libera professione da una base
stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli
interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si
considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli
interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
per le cui necessità viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
dove è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in
conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede
l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e
creditore in assenza di dette relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in
conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione. Articolo 12 - Canoni 1. I
canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato contraente. 2.
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono e in conformità
della legislazione di questo Stato contraente, ma
l'imposta così applicata non deve eccedere il 15
per cento dell'ammontare lordo dei canoni se il
beneficiario è proprietario dei canoni. Le competenti
Autorità degli Stati contraenti determineranno di comune
accordo il modo di applicazione di detta
limitazione. 9 3. Ai fini del presente articolo il
termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un
diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, o per
l'uso oppure per la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per
informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico. 4. Le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il
beneficiario dei canoni, residente di uno Stato
contraente, opera nell'altro Stato contraente, dal quale
provengono i canoni, mediante una stabile
organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato
una libera professione da una base stabile ivi situata,
cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione. 5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, una sua suddivisione
amministrativa o politica, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando
il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione cui si ricollegano effettivamente i
diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è
situata la stabile organizzazione. 6. Se, in
conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto
dell'uso, diritto o informazione per i quali sono
pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in
conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione. 7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai dividendi derivanti da
quote di socio fondatore, emesse in relazione ai
diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo; in tal
caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10
della presente Convenzione, relative ai dividendi
versati. Articolo 13 - Utili di capitale 1. Gli
utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono
tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di
una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il
residente di uno Stato contraente dispone
nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle
sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da
sola od in uno con l'intera impresa) o di detta
base fissa, sono tassabili in quest'altro Stato.
Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi
e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e
di beni mobili relativi all'utilizzazione di dette
navi e aeromobili sono tassabili solo nello Stato
contraente in cui è situata la sede di effettiva
direzione dell'impresa. 10 3. Gli utili
derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli
indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di
azioni di una società residente di uno degli Stati
contraenti sono tassabili in detto Stato. Articolo
14 - Professioni indipendenti 1. Le remunerazioni che
un residente di uno Stato contraente percepisce per
l'esercizio di una libera professione o di altre
attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono
anche essere imponibili nell'altro Stato contraente se
tali attività sono svolte in detto altro Stato e
se: a) egli dispone di una base stabile in detto altro
Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma
solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a
detta base stabile; b) il beneficiario soggiorna in
detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano
in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato. 2. L'espressione «libera
professione» comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili. Articolo 15 -
Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno
Stato contraente come corrispettivo di una attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
quest'altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una
attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il
beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le
remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una
stabile organizzazione o da una base fisso che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le
remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a
bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa. 11 Articolo 16 - Compensi a
membri dei consigli di amministrazione La
partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le
retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato. Articolo 17 - Artisti e sportivi 1.
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi
che i professionisti dello spettacolo, quali gli
artisti di teatro, del cinema, della radio o della
televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi,
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui
dette attività sono svolte. 2. Qualora i redditi
relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi
siano corrisposti non a questo artista o sportivo
direttamente, ma ad un'altra persona, detta
remunerazione è, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in
cui le attività dell'artista o dello sportivo sono
esercitate. Articolo 18 - Pensioni Salve le
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad
un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato. Articolo 19 - Funzioni pubbliche 1. a) Le
remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o
suddivisione od ente locale sono imponibili solo in questo
Stato. b) Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili
nell'altro Stato contraente se i servizi vengono
prestati in detto Stato o il beneficiario è un residente di
detto altro Stato contraente che: i) sia un cittadino
di detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente
di detto Stato esclusivamente allo scopo di effettuare
servizi. 2. a) Qualsiasi pensione pagata da, oppure al
di fuori di fondi costituiti da, uno Stato contraente o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da
un suo ente locale ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o
ente locale sarà imponibile solo in detto Stato.
b) Tuttavia, detta pensione è imponibile nell'altro
Stato contraente se il beneficiario è un cittadino e
un residente di detto Stato. 3. Le disposizioni degli
articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di attività commerciali esercitate da uno
degli Stati contraenti o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
12 Articolo 20 - Professori e insegnanti I
professori e gli insegnanti i quali soggiornano
temporaneamente, per un periodo non superiore a due
anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre
ricerche presso una università, collegio, scuola od
altro istituto d'istruzione, che sono, o erano
immediatamente prima del soggiorno, residenti
dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel
detto primo Stato contraente relativamente alle
remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Articolo 21 - Studenti ed apprendisti Le remunerazioni
che uno studente o apprendista che è o era precedentemente
residente di uno Stato contraente o che si trova
nell'altro Stato contraente esclusivamente al fine
dell'istruzione o apprendistato riceve per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato, sono esenti da
tassa in detto altro Stato contraente, purché dette
somme gli vengano corrisposte da fuori di detto altro
Stato contraente. Articolo 22 - Altri redditi
1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente, di qualsiasi provenienza, non indicati ai
precedenti articoli della presente Convenzione eccetto le
spese di direzione, sono imponibili solo in detto
Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si
applicano se il beneficiario del reddito, essendo
residente di uno Stato contraente, svolge attività
commerciali nell'altro Stato contraente, mediante una
stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto
altro Stato una libera professione da una base stabile
ivi situata e il diritto o la proprietà per cui
percepisce il reddito è effettivamente collegato a detta
stabile organizzazione o base stabile. In tal caso gli
elementi dei redditi sono imponibili in detto altro
Stato contraente in base alla legislazione di esso.
3. Ai fini del presente articolo il termine «spese di
funzionamento» indica pagamenti di qualsiasi natura a
qualsiasi persona che non sia un dipendente di colui che
effettua i pagamenti per, o in relazione a, fornitura
di consulenza industriale o commerciale, o direzione o
servizi tecnici, o analoghi servizi o attrezzature, o
noleggio di impianti o equipaggiamento, ma non comprende
pagamenti per servizi di persone che esercitino una libera
professione, di cui all'articolo 14. Capitolo IV -
Metodo per eliminare la doppia imposizione Articolo
23 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà
evitata in base ai seguenti paragrafi del presente
articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede
elementi di reddito che sono tassabili nella Repubblica
araba d'Egitto, l'Italia nel calcolare le
proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito,
a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 13 In
tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
determinate l'imposta egiziana sul reddito, ma
l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota
di imposta italiana attribuibile a detti elementi di
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia,
nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito, in base alla legislazione
italiana. 3. Qualora un residente dell'Egitto
percepisca un reddito che, in conformità alle disposizione
della presente Convenzione, è imponibile in Italia,
l'Egitto può dedurre dall'imposta sul reddito di
detta persona un ammontare pari all'imposta pagata
in Italia; tuttavia detta deduzione non deve eccedere
la quota d'imposta come calcolata prima di effettuare la
deduzione, che è adeguata al reddito proveniente
dall'Italia. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del
presente articolo, qualora le imposte su profitti
commerciali, dividendi e interessi in uno Stato
contraente siano eliminate o ridotte per un periodo limitato
in base alle leggi dello Stato, dette imposte che sono
state eliminate o ridotte saranno considerate pagate per
un ammontare che non superi il 25 per cento. Articolo
24 - Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato
contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione. 2.
L'imposizione di una stabile organizzazione che
un'impresa di un Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non deve essere in quest'altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa
attività. Detta disposizione non è intesa a vincolare
uno Stato contraente a garantire ai residenti
dell'altro Stato contraente deduzioni personali,
sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai
propri residenti in relazione al loro stato civile o
situazione familiare. 3. Salva l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7
dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo
12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da
un'impresa di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente, ai fini di determinare gli
utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili
alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un
residente dello Stato contraente menzionato per
primo. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui
capitale è in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più
residenti dell'altro Stato contraente, non debbono
essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le
altre imprese della stessa natura nel primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione»
designa le imposte di ogni genere e denominazione.
14 Articolo 25 - Procedura amichevole 1. Quando un
residente di uno Stato contraente ritiene che le misure
adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione,
egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di
cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato
contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere
presentato entro tre anni dalla prima notifica della
misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla
Convenzione. 2. L'Autorità competente, se il
ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio
per regolare il caso per via di amichevole composizione
con l'Autorità competente dell'altro Stato
contraente, a fine di evitare una tassazione non
conforme alla Convenzione. Qualsiasi Accordo sarà applicato
nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista
dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del
loro meglio per risolvere per via di amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla
interpretazione o alla applicazione della Convenzione.
Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la
doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione. 4. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi
precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale
di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio
potrà aver luogo in seno ad una Commissione di
rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati
contraenti. Articolo 26 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si
scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne degli Stati contraenti relative alle
imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non sia in
contrasto con la Convenzione, nonché per prevenire
l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non
è limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione
ricevuta da uno Stato contraente sarà tenuta segreta
così come qualsiasi informazione ottenuta in base alla
legislazione interna di detto Stato e potrà essere
comunicata solo alle persone o alle Autorità (compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento, o dell'esazione,
dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di
ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto
della Convenzione. Dette persone o Autorità utilizzeranno
le informazioni solo a tali fini. Dette persone o
Autorità potranno comunicare le informazioni nei
procedimenti giudiziari o nelle sentenze. 2. Le
disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli
Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione od alla propria prassi amministrativa o a
quella dell'altro Stato contraente: b) di fornire
particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla
propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato
contraente; 15 c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari,
industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico. Articolo 27 -
Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni
della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi
fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici
consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari. Articolo
28 - Rimborsi 1. Le imposte trattenute alla fonte in
uno Stato contraente saranno rimborsate, su richiesta
del contribuente o dello Stato di cui è residente, se
il diritto di esazione delle imposte è previsto dalle
disposizione della presente Convenzione. 2. I reclami
per il rimborso, che devono essere presentati entro i
termini previsti dalla legge dello Stato contraente che
è obbligato a procedere al rimborso, devono essere
accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato
contraente, di cui il contribuente è residente, comprovante
l'esistenza delle condizioni richieste per aver
diritto all'applicazione delle facilitazioni previste
dalla presente Convenzione. 3. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti in base a mutuo accordo
regoleranno il modo di applicazione del presente
articolo, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 25 della presente Convenzione.
Capitolo VI - Disposizioni finali Articolo 29 - Entrata
in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e
gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena
possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla
data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito
imponibile per i periodi contabili d'imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno
successivo alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica. 3. La Convenzione per evitare la doppia
imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative
alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo
1966, cesserà di validità alla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. 16 Articolo 30
- Cessazione di validità La presente Convenzione
rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può
denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima
che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della
fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi
o agli utili imponibili relativi al periodo contabile
d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1°
gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a
quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di
ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice
esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese.
17 PROTOCOLLO All'atto della firma della
Convenzione stipulata oggi tra la Repubblica italiana e la
Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le
seguenti disposizioni addizionali che faranno parte
integrante di detta Convenzione: Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 5, se un'impresa di
uno Stato contraente, mediante una esposizione
permanente nell'altro Stato contraente, vende beni o
merci, sarà considerata come avente una stabile
organizzazione in detto altro Stato; b) con riferimento
all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione «spese
effettuate ai fini della stabile organizzazione»
indicando le spese direttamente connesse con l'attività
della stabile organizzazione; c) con riferimento
all'articolo 24, nulla in questo articolo deve essere
interpretato nel senso che segue: 1) obblighi la
Repubblica araba d'Egitto a concedere alle compagnie di
assicurazione o riassicurazione italiane
l'esenzione da imposte sui dividendi, interessi,
arretrati e tutti gli altri profitti derivanti da
titoli stranieri negoziabili che le compagnie di
assicurazione e riassicurazione della Repubblica araba
d'Egitto sono obbligate a depositare in base alle
leggi locali, e mantenere in deposito, all'estero
sotto forma di garanzie, riserve attuariali e ogni altra
riserva per coprire i reclami naturali e i rischi correnti
(riconosciuti nella Repubblica araba d'Egitto in
base all'articolo 5 della legge n. 14 del 1939); 2)
intacchi l'applicazione nella Repubblica araba
d'Egitto dell'esenzione da imposte sul reddito
derivante da beni mobili, concessa alle compagnie della
Repubblica araba d'Egitto, che partecipano al
capitale azionario di altre compagnie, e in conformità alle
condizioni previste dall'articolo 6 della legge n.
14 del 1939 della Repubblica araba d'Egitto; 3)
intacchi le disposizioni legislative della Repubblica araba
d'Egitto che considera le compagnie straniere di
cui sopra, le cui attività si estendono a Paesi diversi
dalla Repubblica araba d'Egitto, come aventi
distribuito nella Repubblica araba d'Egitto
un'ammontare equivalente al totale dei profitti
soggetti a tasse sui profitti commerciali o industriali;
4) intacchi le disposizioni legislative della Repubblica
araba d'Egitto che considera come compagnie della
Repubblica araba d'Egitto ogni compagnia straniera le
cui attività si svolgono esclusivamente o per lo più
nella Repubblica araba d'Egitto; d) che, con
riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25,
l'espressione «nonostante i ricorsi previsti dalle
leggi nazionali» indica che la procedura di reciproco
accordo non è alternativa alla procedura del
contenzioso nazionale che dovrà, in ogni caso, essere
preventivamente iniziata, quando il reclamo si
riferisce ad un accertamento di imposte non conforme alla
presente Convenzione; e) la disposizione del
paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedirà alle
Autorità competenti degli Stati contraenti di mettere
in atto, in base a reciproco Accordo, altre prassi per
concedere le riduzioni ai fini fiscali, previsti dalla
presente Convenzione. 18 Firmato a Roma in duplice
esemplare, il 7 maggio 1979, in lingua inglese.
(Seguono le firme)
1 luglio 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
PROGETTO DI LEGISLAZIONE FISCALE IMMOBILIARE DEL MOVIMENTO
DI OPINIONE “ ROBIN DI SHERWOOD “.
PREMESSA: il MOVIMENTO DI OPINIONE “ ROBIN DI SHERWOOD
“ RITIENE CHE LA TASSAZIONE IMMOBILIARE POSTA IN
ESSERE IN ITALIA SIA ( COME PERALTRO RICONOSCIUTO E
DCHIARATO DA POLITICI DI VARI SCHIERAMENTI )
IINCOSTITUZIONALE IN PRIMO LUOGO E QUINDI ILLEGALE ED
ILLEGITTIMA OLTRE CHE INIQUA ED A TAL RIGUARDO E FINE
PRESENTA IL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
FISCALITA’ IMMOBILIARE COSI’ COME SVILUPPATO ED
ARTICOLATO NEI PUNTI A SEGUIRE. L’ IMPOSTA COMUNALE
IMMOBILIARE, più comunemente chiamata I.C.I. ai sensi e per
gli effetti dell’ ART.42 della COSTITUZIONE ITALIANA
si evidenzia quale VIOLAZIONE del citato articolo e
perciò stesso è PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE, quindi
ILLEGITTIMA e conseguentemente ILLEGALE ancorché la
CORTE COSTITUZIONALE CON UNA SVISTA PURAMENTE VOLUTA ED
A NOSTRO GIUDIZIO COLPEVOLMENTE LO ABBIA TOTALMENTE
IGNORATO A.) In relazione a quanto precede il
LEGISLATORE entro i primi 100 giorni dell’ Anno 2006
cancellerà L’ I.C.I. , la LEGISLAZIONE FISCALE
IMMOBILIARE SARA’ RIVISTA E CORRETTA COME SEGUE, se
questo primo punto non sarà pienamente e integralmente
accolto il MOVIMENTO DI OPINIONE “ROBIN DI
SHERWOOD” porrà in essere e con ogni mezzo in tutto
il territorio ITALIANO azioni tali da essere definiti “
RAPPRESAGLIA ELETTORALE “ finalizzati a creare caos,
ingovernabilità a tutti i livelli, da quello LOCALE fino a
quello NAZIONALE.
1.) Dal momento in cui L’
I.C.I. sarà cancellata gli Enti Locali non avranno più
alcuna POTESTA’ IMPOSITIVA, sarà lo STATO a
provvedere a versare il denaro agli stessi nelle MISURE
e nelle FORME che seguono, in relazione al punto 1.) si
avvisa che lo stesso è indiscutibile e che il non
accoglimento comporterà la RAPPRESAGLIA
ELETTORALE.
2.) Sulla casa d’abitazione ( PRIMA
CASA ) e sull’autovettura in uso alla FAMIGLIA non
sarà applicata alcuna forma di tassazione ( così come
accade nel sistema fiscale vigente in AUSTRALIA ) la
non integrale osservanza del punto 2.) provocherà la
“ RAPPRESAGLIA ELETTORALE “.
3.) La
seconda casa utilizzata dalla FAMIGLIA sarà soggetta a
TASSAZIONE IRPEF per una percentuale PARI e NON
SUPERIORE al 2% del VALORE CATASTALE dell’ immobile,
detta percentuale dovrà essere divisa fra STATO ed Enti
Locali in PARTI UGUALI a cura dello STATO, la non integrale
osservanza del punto 3.) provocherà la “
RAPPRESAGLIA ELETTORALE “.
4.) Ove vi sia il
possesso di un numero di immobili superiore a 2 (due) ovvero
da 3 (tre) in poi e da tale possesso scaturisca un
REDDITO ( AFFITTO ) in questo caso detto reddito verrà
assoggettato a TASSAZIONE IRPEF per una PERCENTUALE
ADEGUATA E NON VESSATORIA e comunque non superiore al 20%
del REDDITO conseguito, lo STATO provvederà a
ridistribuire una percentuale della ALIQUOTA IRPEF di
detta TASSAZIONE agli Enti Locali, la non osservanza del
punto 4.) provocherà la “ RAPPRESAGLIA ELETTORALE
“.
RIEPILOGO: I punti dalla Lettera A ed a
seguire i punti nrr. 1,2,3,4, il MOVIMENTO DI OPINIONE
“ ROBIN DI SHERWOOD “ li considera NON SOGGETTI AD
ALCUNA TRATTATIVA E PERTANTO INDISCUTIBILI, SOGGETTI A
PIENA E PEDISSEQUA ACCETTAZIONE ED OSSERVANZA DA PARTE
DEL LEGISLATORE, LA NON TOTALE OSSERVANZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI CITATI PUNTI PROVOCHERA’ DA PARTE
DEL MOVIMENTO LA “ RAPPRESAGLIA ELETTORALE “
F/TO Robin di SHERWOOD
ITALIA 01.07.2006
ORE 17:29
30 giugno 2006 0:00 - batman
Robin, lanciami la bat-tuta!!
Ecco la signorina
Tona.. vuoi sposarmi? Diventeresti la signora Bat-tona!
29 giugno 2006 0:00 - MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI SHERWOOD
CONSTATATO L' ESEMPIO CHE LOR SIGNORI DANNO E PRESO ATTO
DELLA LORO IMPRESENTABILITA' DA DESTRA A SINISTRA
PASSANDO PER IL CENTRO, IL MOVIMENTO DI OPINIONE ROBIN DI
SHERWOOD INVITA TUTTI GLI ITALIANI DA QUESTO MOMENTO E FINO
A QUANDO NON CI SARA' UNA PERSONA DEGNA ED IN GRADO DI
ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DELLA GUIDA DEL PAESE, A
DISERTARE IN MASSA ED A OLTRANZA LE URNE.