Ecco cosa cambia. Per avere la patente in base art. 120 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sotto la rubrica occorrono
anche “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei
titoli abilitativi all'art. 116” (questo il titolo
dell’articolo). In base a ciò non possono conseguire la
patente di guida i delinquenti “abituali, professionali o
per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali, le persone condannate per i
reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 75
del T.U. sugli stupefacenti”. Tutto ciò non ha nulla a
che fare con l’idoneità alla guida o con contravvenzioni
riportate guidando. La ragione della norma dovrebbe essere
invece quella di limitare la mobilità di persone che
violano abitualmente la legge, forse nel presupposto che
continueranno a delinquere. Però gli art. 73 e 74 del DPR
309/1990 si riferiscono anche a reati molto lievi tra cui,
per esempio, il comportamento di “chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella
I” oppure , benchè autorizzato, “coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da
quelle stabilite nel decreto di autorizzazione” o persino
chi “comunque illecitamente detiene (…) medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto.”. In pratica uno che ceda il suo analgesico
stupefacente alla zia con la colica invece di seguire la
trafila per la distruzione rientra in questo articolo. Che
infatti prevede pena da 20 anni (per gli spacciatori veri) a
lavori socialmente utili (per gli sprovveduti). Ma a tutti
vien tolta la patente anche se guidano, benissimo e sanno
benissimo di salute. La corte osserva che ciò non avviene
per nessun altra categoria di reati con ciò realizzando una
disuguaglianza di trattamento a parità di condizioni che
viola il principio di uguaglianza. Perciò, semplicemente,
elimina l’automatismo: il prefetto non “deve” più ma
può, tale e quale come il magistrato. Cosa cambia?
Semplice. Siccome oggi non tutti trovano il lavoro sotto
casa o a tiro di mezzi pubblici, chi non ha nulla che renda
pericolosa la sua guida e non è un delinquente abituale
adesso può tenersi o trovarsi più facilmente il lavoro
magari evitando di diventarlo.
21 febbraio 2018 12:55 - luppolo123
Buongiorno, mi fate capire cosa cambia?
Se fermano qualcuno ad un posto di blocco ed risulta
positivo a cannabis?
non viene più sospesa la patente di guida?
13 febbraio 2018 20:54 - savpg8801
Anche se non strumentale (in diretta) appare l'ennesimo
buonismo cavilloso.