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27 febbraio 2018 15:02 - mariagrazia3828
Ecco cosa cambia. Per avere la patente in base art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sotto la rubrica occorrono anche “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi all'art. 116” (questo il titolo dell’articolo). In base a ciò non possono conseguire la patente di guida i delinquenti “abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali, le persone condannate per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 75 del T.U. sugli stupefacenti”. Tutto ciò non ha nulla a che fare con l’idoneità alla guida o con contravvenzioni riportate guidando. La ragione della norma dovrebbe essere invece quella di limitare la mobilità di persone che violano abitualmente la legge, forse nel presupposto che continueranno a delinquere. Però gli art. 73 e 74 del DPR 309/1990 si riferiscono anche a reati molto lievi tra cui, per esempio, il comportamento di “chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I” oppure , benchè autorizzato, “coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione” o persino chi “comunque illecitamente detiene (…) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.”. In pratica uno che ceda il suo analgesico stupefacente alla zia con la colica invece di seguire la trafila per la distruzione rientra in questo articolo. Che infatti prevede pena da 20 anni (per gli spacciatori veri) a lavori socialmente utili (per gli sprovveduti). Ma a tutti vien tolta la patente anche se guidano, benissimo e sanno benissimo di salute. La corte osserva che ciò non avviene per nessun altra categoria di reati con ciò realizzando una disuguaglianza di trattamento a parità di condizioni che viola il principio di uguaglianza. Perciò, semplicemente, elimina l’automatismo: il prefetto non “deve” più ma può, tale e quale come il magistrato. Cosa cambia? Semplice. Siccome oggi non tutti trovano il lavoro sotto casa o a tiro di mezzi pubblici, chi non ha nulla che renda pericolosa la sua guida e non è un delinquente abituale adesso può tenersi o trovarsi più facilmente il lavoro magari evitando di diventarlo.
21 febbraio 2018 12:55 - luppolo123
Buongiorno, mi fate capire cosa cambia?
Se fermano qualcuno ad un posto di blocco ed risulta positivo a cannabis?
non viene più sospesa la patente di guida?
13 febbraio 2018 20:54 - savpg8801
Anche se non strumentale (in diretta) appare l'ennesimo buonismo cavilloso.
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