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Gitos 06 marzo 2009 00:00
Bisogna ricominciare la battaglia legale, non c'è altra scelta!

Perchè bisogna strenuamente combattere contro la mostruosità insita nell'art. 8-sexies di questa nuova legge n. 13/2009, laddove si riformula il concetto di servizio di depurazione in modo che esso ricomprenda costi di progettualità ed investimenti, ma in tal modo non si fà altro che continuare a violare l’art. 3 della Costituzione (se non anche l’art. 2) dato che continueranno ad esserci utenti che pagheranno per un servizio di depurazione acque effettivamente fruito ed utenti che pagheranno senza fruire il servizio…
Infatti, la suddetta sentenza ha ben chiarito che:

“6.2. – Dall'accertata volontà del legislatore di costruire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo deriva la fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione.
La norma censurata, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la sopra delineata ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che, come si è visto, è invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.
Ad evidenziare il rilevato contrasto vale anche la considerazione che la disciplina della quota di tariffa in questione, da un lato, qualifica detta quota come corrispettivo di una prestazione commerciale, come tale assoggettato ad IVA, e, dall'altro, contraddittoriamente, non consente la tutela civilistica dell'utente. Infatti, mentre l'alinea e la lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 sottopongono ad IVA – come sopra ricordato – la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, perché considerano detta quota in ogni caso come corrispettivo, invece, la disposizione censurata, prescindendo dal sinallagma genetico e funzionale fra la prestazione di pagamento e la controprestazione del servizio, impedisce irragionevolmente all'utente di tutelarsi da eventuali inadempimenti della controparte mediante gli ordinari strumenti civilistici previsti per i contratti a prestazioni corrispettive (quali, ad esempio, l'azione di adempimento, l'exceptio inadimpleti contractus, l'azione di risoluzione per inadempimento).
6.2.1. – A tale conclusione non può obiettarsi – come fa la difesa della s.p.a. G.O.R.I. – che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato, in contrario, che: a) l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto «metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore ...
... L'armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente dal legislatore sull'esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica, sarebbe, in conclusione, lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo, la cui ratio confliggerebbe ingiustificatamente con la logica unitaria sopra detta, in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione.”

Riformulare il concetto di “servizio di depurazione” in tal modo, è quindi in totale antitesi con quanto stabilito dalla suddetta sentenza, laddove è chiaramente scritto che “…l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è … commisurato al costo del servizio di depurazione … e non al costo di realizzazione del depuratore …” e quindi è espressamente manifesta la volontà del legislatore di separare i costi di realizzazione del depuratore dagli effettivi costi del servizio di depurazione, inteso come servizio che viene poi realmente fruito dagli utenti nel momento in cui le acque reflue da essi riversate vengono depurate! Agli utenti può quindi essere addebitato solo il costo del servizio realmente fruito come controprestazione e non è consentito ricomprendere all’interno di tale costo anche altre voci che non siano strettamente attinenti alla sola fase di depurazione delle acque reflue!

Vorrei inoltre aggiungere che la decisione della Consulta è stata solo sulla quota tariffa di depurazione ma la Corte dei Conti della Campania, con parere n. 24/2008 (http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2008/24-2008-Torella-dei-Lombardi.doc_cvt.htm) ha precisato che il principio è applicabile ANCHE alla quota tariffa di fognatura, se questo servizio non è erogato. Come ad esempio nel caso di abitazioni decentrate non raggiunte dalla pubblica fognatura e quindi dotate di proprie fosse imhoff che vengono periodicamente ripulite a spese dei proprietari ed essendo, peraltro, tali spese inclusive, ai sensi del comma 6, art. 36 del D.Lgs. 152/1999, dei costi per la depurazione.
federico sorgente 06 marzo 2009 00:00
Ripeto ancora una volta, (a costo di passare per paranoico):- Ma voi ancora credete nelle buone intenzioni di questo governo?
Ricordate la battuta di MISERIA E NOBILTA'? Eccola: Ma voi che pezzo di battilocchio siete?
La legge fondamentale in questo Paese è quella dell'illegalità di chi lo governa. E i battilocchi siamo noi!
Cordialmente
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