X Antonio Non mi ricordo da quando decorrono i 150
giorni, comunque penso dal giorno dell'infrazione, ma
non voglio intervenire su questo bensì sul modello
dell'autovelox 104/C2. Ebbene questo apparecchio è
in grado di rolevare la velocità all'istante per cui
devi fare attenzione che sul verbale sia riportata
dettagliatamente la motivazione per la quale non si è
proceduto alla contestazione immediata; se in tale
motovazione è riportato: "... non si è potuto
procedere alla contestazione immediata poichè rilevata con
apparecchiatura che consente di rilevare la velocità solo
in seguito con la stampa fotografica..." in questo caso
sappi che non è vero, come detto, questo apparecchio misura
la velocità all'istante ed una dichiarazione contraria
messa a verbale configurerebbe il reato di falso. Ti
consiglio di prendere visione della sentenza della
Cassazione 4010/2000 parla proprio di questa
apparecchiatura. Ciao
8 agosto 2005 0:00 - Antonio
Ho ricevuto un'accertamento di violazione all'art.
142/8° comma del C.d.S. a mezzo apparecchiatura Autovelox
104/C2. L'accertamento dell'infrazione è
avvenuto in data 18.12.2004 ma solo in data 18.02.2005 gli
agenti della polizia Stradale di mantova hanno proceduto
alla redazione del relativo verbale. Lo stesso mi è
stato notificato in data 12.07.2005 dopo che al comune di
appartenenza era stato inviato a mezzo posta in data
09.07.2005. Domanda: i termini di notifica
dell'accertamento devono avvenire entro 150 gg. dal
momento della rilevazione dell'infrazione (18.12.2004)
oppure da quello della verbalizzazione (18.02.2005)? Ci
sono gli estremi per intentare una causa di oppossizione -
annullamento dell'accertamento de quo. Grazie