Buongiorno a tutti,
Riguardo alla tutela speciale riservata ai condomini
dell'articolo 63, ovvero al fatto che i fornitori devono
richiedere i pagamenti prima di tutto direttamente ai
morosi, attanzione perché molto spesso questa tutela si
perde a causa del fatto che moltissimi amministratori non
comunicano ai creditori i dati dei condomini morosi, e anzi
fanno partire dei decreti ingiuntivi per mezzo di avvocati,
invece che inviare i decreti direttamente senza l'ausilio di
un avvocato.
Come da Articolo 63 del nuovo Codice Civile del Condominio
al punto 1 si legge:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, ed e'
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che
lo interpellino, i dati dei condomini morosi."
Tale ingiunzione non richiede l'assistenza di un avvocato,
l'invio di solleciti di pagamento o la convocazione dela
giudice della controparte.
Il titolo resta esecutivo, anche se la controparte presenta
opposizione. In questo modo, il creditore può recuparare in
tempi rapidi quanto dovuto, e l'amministratore avere
copertura per le altre spese determinate dalla morosità,
permettendo ai condomini di anticipare nulla o somme molto
limitale.
In alternativa l'amministratore piò anche rivolgersi ad un
legale per l'ingiunzione di pagamento, ma chò comporta un
processo e non più un procedimento, con tempi e costi più
alti, e la perdita della tutela speciale riservata ai
condomini dall'articolo 63.
Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante
opposizione (Cass. 10 aprile 1996, n. 3296) come strumento
di riscossione di un credito o come ordine di consegna di un
bene o di un documento, può essere richiesto e ottenuto da
qualsiasi cittadino, impresa, azienda o condominio che vanti
un credito nei confronti di un debitore. Il decreto
ingiuntivo può essere emesso dal giudice di pace o dal
tribunale competente solo se presentato con specifica
istanza con allegata la prova del mancato saldo delle somme
dovute.
http://www.guidafisco.it/decreto-ingiuntivo-esecutivo-872
I vantaggi sono i tempi più veloci, assenza di costi di
avvocato con tutti i problemi connessi e salvaguardia del
diritto citato nell’articolo 63 del nuovo Codice Civile
del Condominio al punto 1, ovvero la possibilità di
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che
interpellino l’amministratore, i dati dei condomini
morosi.
8 maggio 2015 20:53 - Annapaola Laldi
Per Caludioser
Grazie della precisazione. Condivido il suo auspicio.
8 maggio 2015 15:01 - claudioser
Sig.ra Landi,
mi scuso per il tono troppo "perentorio" che ho usato nel
mio commento precedente. Con quel commento desideravo e
desidero soltanto trasmettere che non tutte le aziende di
settore hanno l'atteggiamento descritto dal ricorso
presentato dall'ADUC, e che quindi non è buono come per
tutte le cose generalizzare. Noi comunque auspichiamo sempre
di più che si instauri un clima di dialogo con le autorità
per risolvere queste criticità tipiche delle forniture
idriche condominiali.
Un cordiale saluto
8 maggio 2015 13:29 - Annapaola Laldi
Chiedo scusa. Si vede che ho letto l'intervento di caludiser
con troppa velocità e non mi sono soffermata sui dati che
fornisce (nome della ditta e sito internet). Mi riprometto
di approfondirne la conoscenza.
8 maggio 2015 13:03 - Annapaola Laldi
Per Claudioser
Non capisco perché se la prenda per una ipotesi che ho
avanzato e che a proposito dell'eventuale "lucro o guadagno
illecito" lo identifica
"quando i letturisti trattengono le somme pagate dai
condomini puntuali in attesa di versarle a Publiacqua solo
quando avranno pagato anche i ritardatari".
Che ci siano (stati) casi del genere, pare sia assodato da
tempo. Sono molto contenta di sapere che la ditta che Lei
dice di rappresentare (a proposito, come si chiama, dove si
trova?) agisce in modo così corretto e cristallino. Mi
viene da dire: ce ne fossero!
Aspetto dunque che sia svelata l'identità di questa
impresa. Grazie dell'attenzione.
8 maggio 2015 10:41 - claudioser
Vi invito ad essere cauti su termini come "guadagno
illecito" come cita la sig.ra Landi e invito l'ADUC a
moderare con più efficacia i commenti che contengono frasi
diffamatorie in quanto sarà nostra cura tutelare la nostra
immagine nei modi che riterremo più opportuni. La nostra
ditta infatti che qui rappresento (Ditta Taglialegna -
www.serviziacqua.com) non si riconosce in quanto descritto
nell'esposto dell'ADUC in quanto i nostri versamenti sono in
tempo reale e tempestivi e non provvediamo a trattenere
importi come invece diversamente rappresentato dalle
affermazioni di cui sopra. Voglio far presente inoltre che
siamo L'UNICA impresa che si sta impegnando a mettere in
campo iniziative di massima trasparenza visti proprio gli
sviluppi dell'operato di Publiacqua degli ultimi anni.
Infatti siamo gli unici che mettiamo a disposizione
dell'amministratore/delegato di condominio e di un
consigliere condominiale tutti i dati dei pagamenti dei
clienti verso di noi e dei versamenti della nostra impresa
verso Publiacqua, pertanto da parte nostra viene messo tutto
lo sforzo possibile per informare e rendere chiari i dati
sui pagamenti e agevolare le procedure in caso di morosità.
E sinceramente, leggere questi commenti e questo
qualunquismo è dimostrazione della poca competenza
sull'argomento e poca conoscenza che si ha del nostro
settore e del nostro lavoro, settore che è sempre stato in
silenzio di fronte ai continui attacchi mediatici da parte
di testate giornalistiche e dell'opinione Pubblica.
8 maggio 2015 10:17 - Annapaola Laldi
Seguo con attenzione questa battaglia contro una prepotenza
stupida e inaudita e faccio tanti auguri perché sia vinta
una volta per tutte. Voglio mettere in evidenza anche
l'aspetto di "lucro indebito" che soggiace alla prassi
contro cui si sta lottando. Mi pare che ciò avvenga quando
i letturisti trattengono le somme pagate dai condomini
puntuali in attesa di versarle a Publiacqua solo quando
avranno pagato anche i ritardatari. Già questa è una
prassi inammissibile che dà un guadagno illecito (la valuta
bancaria) a questi letturisti.