pcavicch
per carità niente sesso sono anglosassoni lassù
magari fai fuori qualcuno, è meno peccato che guardarsi un
film "erotico"
proprio come qua giù, del resto che ti vuoi aspettare da un
m'Io solo maschio sempre fra maschi PFSS?
18 aprile 2016 8:17 - pcavicch
Buongiorno, anzi buonanotte.
Sono un morto serenamente trapassato.
Poiché ho fatto l'errore di essere in vita una brava
persona, ora qui in Cielo mi tocca guardare sempre Tele
Padre Pio e ascoltare Radio Maria, mentre mi piacerebbe ogni
tanto guardare anche qualche bel porno.
Devo ugualmente pagare il Canone RAI? Qui c'è una cosa
strana tipo "megaschermo" che però non so bene se è un
apparecchio atto a ricevere trasmissioni radiotelevisive.
16 aprile 2016 18:03 - lucillafiaccola1796
prima di tutto, riscrivendo il decretino, dovranno
rettificare il sostantivo "CANONE in "tassa" come IRPEF,
TARI, TARSI e pizzi vari contando, ché l'ADE lo chiama
"canone" e così non lo può mettere in bolletta elettrica,
poi ripeto:
compreremo una merda di tv, invieremo scontrino fiscale in
fotocopia comprovante la DATA dell'acquisto del tv, e
pagheremo il pizzo al
treccartaro, sottolineando che ADE sa chi è vivo e chi è
morto e quindi non potrà pretendere il canone dai morti, in
virtù della legge 212/2000 [STATUTO DEL CONTRIBUENTE] ART.
6, COMMA 4, per cui non possono essere richiesti [agli
eredi] documenti o informazioni già necessariamente in
possesso dell’Amministrazione.
E ti abbiamo incoperchiato la pentola ADE de sti' ...
15 aprile 2016 19:07 - lucillafiaccola1796
c'è una regoletta.
La pubblica amministrazione non può chiedere informazioni
di cui è già in possesso. Quindi...
Al contribuente, in forza dell’art. 6, comma 4, della l.
212/2000 (Statuto del contribuente) non possono essere
richiesti documenti o informazioni già necessariamente in
possesso dell’Amministrazione, la quale, anche ai sensi
dell’art. 18, n. 2, della l. 241/90 è tenuta d’ufficio
ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di
esso.
Trova applicazione anche nel processo tributario, in quanto
è espressione del più generale principio di collaborazione
tra P.A. e privati, il disposto di cui all’art. 18 della
l. n. 241/1990, ribadito per la materia tributaria
dall’art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000, secondo cui
il contribuente non è tenuto ad esibire documenti ed
informazioni in possesso dell’Amministrazione
finanziaria (Sent. n. 76 del 14 giugno 2007 dep. il 6 luglio
2007 della comm. trib. reg. di Roma, sez. XXVII).
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2002, n.
212, che richiama l’art. 18 della l. 7 agosto 1990, n.
241, “al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell’Amministrazione”, perciò l’Amministrazione
stessa ha l’onere di produrre in giudizio ogni documento
– anche favorevole al contribuente – che sia in suo
possesso. E’ da tempo consolidata l’affermazione secondo
cui nel processo tributario l’onere della prova grava
sulla Amministrazione, attore in senso sostanziale. Ed il
collegamento del principio dell’onere della prova con il
principio secondo cui “al contribuente non possono, in
ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già
in possesso dell’Amministrazione” (art. 6, comma 4, l.
212/2000 ed art. 18, comma 2 della l. 241/1990) determina
l’obbligo (e l’onere) per l’Amministrazione di
produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al
contribuente, che sia in suo possesso (Cass. 10 febbraio
2001, n. 1930).