Buongiorno, in merito alla vicenda dei diamanti IDB,
acquistati tramite BPM, ho inoltrato alla Società e alla
Banca formale reclamo con Racc. A/R in data 02.11 u.s.,
utilizzando il modulo presente sul sito ADUC e riportando le
motivazioni contenute nella decisione dell'ANTITRUST del
30.10.2017 (PS 10677).
Ad oggi, questa è stata la risposta di IDB SPA:
"Egregi Signori
Riscontriamo la Vostra lettera per rilevare quanto segue.
(...) IDB non può che confermare la correttezza del proprio
operato,
precisando che:
- il contratto sottoscritto con IDB s.p.a. non ha per
oggetto un prodotto finanziario, bensì un bene reale,
offerto unitamente a determinati servizi, nel rispetto
dell’autonomia contrattuale delle parti;
- esclusa la natura di prodotti finanziari (e quindi, inter
alia, la necessita di appositi prospetti informativi e
valutazioni del rischio), il materiale pubblicitario e la
modulistica contrattuale di IDB s.p.a. forniscono adeguata
informazione su oggetto, qualità e costo omnicomprensivo
dell’operazione, nel rispetto dell’autonomia
contrattuale delle parti;
- il prezzo dei diamanti praticato da IDB s.p.a. comprende
una serie di prestazioni e servizi ulteriori rispetto alla
gemma in sé considerata;
- il carattere omnicomprensivo del prezzo praticato da IDB
s.p.a. e l’inesistenza di quotazioni ufficiali (il
confronto con il listino Rapaport è del tutto improprio
perché questo è solo un indicatore di prezzi
all’ingrosso, utilizzabile, per la complessità della sua
lettura, solo da operatori o esperti del settore, i prezzi
sono espressi in dollari e al netto di IVA - o altra imposta
indiretta - mentre quelli di IDB sono prezzi al dettaglio,
in euro e comprensivi di IVA) escludono in radice ogni
ipotetica accusa di sopravvalutazione;
- il diamante da investimento, come a Voi noto, per sua
natura, non persegue finalità
speculative nel breve termine ma conservative sul lungo
periodo;
- il mandato a vendere non comporta alcun obbligo di
risultato in relazione alla rivendita dei diamanti, ma una
obbligazione di mezzi.
Per quanto sopra ampiamente esposto non si ravvisa alcuna
irregolarità nella condotta della società sottoscritta e
conseguentemente non sussistono i presupposti per
l’accoglimento delle richieste da Voi formulate.
Banca D’Italia è in proposito intervenuta – si veda il
comunicato pubblicato in data 14 marzo
sul sito www.bancaditalia.it – affermando (i) la
legittimità della commercializzazione dei diamanti tramite
il canale bancario; (ii) l’esclusione
dell’applicabilità sia della normativa in tema di
prodotti finanziari, confermando così la pronuncia di
Consob, sia del testo unico bancario e declinando (iii)
i principi base della commercializzazione del diamante
attraverso il canale bancario al quale ha riconosciuto
l’onere di presentare la massima attenzione alle esigenze
conoscitive dei clienti affinché questi ultimi ricevano le
informazioni per effettuare tale operazione in modo
consapevole.
In tale situazione, IDB invita al mantenimento della
proprietà dei diamanti.
Rimaniamo a Vostra disposizione per quant’altro possa
occorrere e inviamo i nostri più
cordiali saluti.
IDB s.p.a".
Questo il tenore della risposta, che nega ogni
responsabilità di IDB contestando, una ad una, le
motivazioni addotte dall'AgCM e dalle sentenze del TAR
Lazio.
Da BPM per ora nulla, se non la proposta di un tentativo di
vendita dei diamanti, in loro possesso.
Al momento non vedo soluzione.