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12 dicembre 2018 11:33 - Mina66
Buongiorno, in merito alla vicenda dei diamanti IDB, acquistati tramite BPM, ho inoltrato alla Società e alla Banca formale reclamo con Racc. A/R in data 02.11 u.s., utilizzando il modulo presente sul sito ADUC e riportando le motivazioni contenute nella decisione dell'ANTITRUST del 30.10.2017 (PS 10677).
Ad oggi, questa è stata la risposta di IDB SPA:

"Egregi Signori
Riscontriamo la Vostra lettera per rilevare quanto segue.
(...) IDB non può che confermare la correttezza del proprio operato,
precisando che:
- il contratto sottoscritto con IDB s.p.a. non ha per oggetto un prodotto finanziario, bensì un bene reale, offerto unitamente a determinati servizi, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti;
- esclusa la natura di prodotti finanziari (e quindi, inter alia, la necessita di appositi prospetti informativi e valutazioni del rischio), il materiale pubblicitario e la modulistica contrattuale di IDB s.p.a. forniscono adeguata informazione su oggetto, qualità e costo omnicomprensivo dell’operazione, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti;
- il prezzo dei diamanti praticato da IDB s.p.a. comprende una serie di prestazioni e servizi ulteriori rispetto alla gemma in sé considerata;
- il carattere omnicomprensivo del prezzo praticato da IDB s.p.a. e l’inesistenza di quotazioni ufficiali (il confronto con il listino Rapaport è del tutto improprio perché questo è solo un indicatore di prezzi all’ingrosso, utilizzabile, per la complessità della sua lettura, solo da operatori o esperti del settore, i prezzi sono espressi in dollari e al netto di IVA - o altra imposta indiretta - mentre quelli di IDB sono prezzi al dettaglio, in euro e comprensivi di IVA) escludono in radice ogni ipotetica accusa di sopravvalutazione;
- il diamante da investimento, come a Voi noto, per sua natura, non persegue finalità
speculative nel breve termine ma conservative sul lungo periodo;
- il mandato a vendere non comporta alcun obbligo di risultato in relazione alla rivendita dei diamanti, ma una obbligazione di mezzi.
Per quanto sopra ampiamente esposto non si ravvisa alcuna irregolarità nella condotta della società sottoscritta e conseguentemente non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle richieste da Voi formulate.
Banca D’Italia è in proposito intervenuta – si veda il comunicato pubblicato in data 14 marzo
sul sito www.bancaditalia.it – affermando (i) la legittimità della commercializzazione dei diamanti tramite il canale bancario; (ii) l’esclusione dell’applicabilità sia della normativa in tema di prodotti finanziari, confermando così la pronuncia di Consob, sia del testo unico bancario e declinando (iii)
i principi base della commercializzazione del diamante attraverso il canale bancario al quale ha riconosciuto l’onere di presentare la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti affinché questi ultimi ricevano le informazioni per effettuare tale operazione in modo consapevole.
In tale situazione, IDB invita al mantenimento della proprietà dei diamanti.
Rimaniamo a Vostra disposizione per quant’altro possa occorrere e inviamo i nostri più
cordiali saluti.
IDB s.p.a".

Questo il tenore della risposta, che nega ogni responsabilità di IDB contestando, una ad una, le motivazioni addotte dall'AgCM e dalle sentenze del TAR Lazio.
Da BPM per ora nulla, se non la proposta di un tentativo di vendita dei diamanti, in loro possesso.
Al momento non vedo soluzione.
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