Claudio Cappuccino
04 ottobre 2025 11:12
Qualcuno mi sa dire su quali basi un'organizzazione sovranazionale come l'UNESCO definisce il 1925 come primo "anno di proibizione" della Cannabis?
Mi occupo da oltre 60 anni di "droghe", ma non ho mai visto da nessuna parte una notizia del genere.
A me risulta che, in tempi moderni, il primo stato a "proibire" anche la Cannabis furono gli USA nel 1937.
Cepu
09 ottobre 2025 09:41
Buongiorno, consultando la documentazione citata in articolo pare ci si riferisca in modo un po' stiracchiato alla convenzione oppio di ginevra dove per apparenti motivi razziali si volle includere la sostanza... dettagli https://en.wikipedia.org/wiki/Second_International_Opium_Convention
Claudio Cappuccino
09 ottobre 2025 18:32
Grazie della risposta, ma le cose sono più complicate.
Certo, la Seconda Convenzione sull'Oppio", Ginevra 1925 (volendo, il testo integrale si trova su internet
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1925/02/19250219%2006-36%20AM/Ch_VI_6_6a_6bp.pdf)
IMPEGNAVA gli stati sottoscrittori a LIMITARE l'uso delle varie sostanze considerate, inclusa la Cannabis, ai soli "scopi medici"; a porre CONTROLLI SUL COMMERCIO di "canapa indiana" e preparazioni basate sulla "resina"; ecc. ecc.
Ma la Convenzione poteva appunto "impegnare gli stati a ...", NON POTEVA PROIBIRE NULLA.
La PROIBIZIONE dell'uso non medico di Cannabis, in un certo paese, poteva esser fatta solo con una legge specifica, approvata in quel paese.
E a parte l'Egitto - in cui l'hashish era già stato "proibito" (sulla carta) ai tempi della campagna di Napoleone (1798), e che AVEVA CHIESTO DI INCLUDERE anche la Cannabis in questa Seconda Convenzione sull'Oppio (nella Prima, del 1912, la Cannabis non era citata) - non mi risulta che NESSUNO STATO abbia approvato una legge di proibizione nel 1925.
P.es. in Italia, che pure aveva ratificato la Convenzione di Ginevra 1925 (11 dicembre 1929), il Codice Penale dell'anno successivo (Codice Rocco, 1930) NON PROIBISCE ancora NE' LA DETENZIONE NE' L'USO DI STUPOEFACENTI; ma solo il commercio clandestino e fraudolento (art. 446) e l’agevolazione dolosa all’uso di sostanze stupefacenti (art. 447). Per quanto riguarda l'uso personale colpisce solo l'eventuale manifestazione esteriore (la “grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti”, art. 729), e la vendita ai minori di anni 16 (art. 730), nello stesso senso in cui colpisce l’ubriachezza molesta (art. 688), e la vendita di alcolici ai minori di anni 16 (art. 689).
Confermo che, per quanto ne so, la prima vera PROIBIZIONE DELLA CANNABIS è quella degli USA nel 1937.
L'UNESCO, emanazione dell'ONU, dovrebbe essere più precisa nelle sue iniziative, anche se un po' di propaganda fa sempre bene.