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claudio maullu 30 maggio 2007 00:00
l'art. 1164 del codice della navigazione è stato modificato nel 2003 e la sanzione prevista per chi porta i cani in spiaggia o per chi viola altre disposizioni contenute nelle CC DD ordinanze balneari va da 100 a 1000 Euro
Saluti
Bagnante domenicale 30 maggio 2007 00:00
Se è vero quello che dice claudio maullu, vuol dire che il segretario ADUC farebbe bene ad informarsi prima di dare aria alle corde vocali.
ajjo'! 30 maggio 2007 00:00
informate SORU ......lui fara' il vigilantes in Sardegna!
alla faccia di Mortadella 30 maggio 2007 00:00
domanda : anche per i PETOMANI MULTE ???
claudio maullu 31 maggio 2007 00:00
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
Art. 5 secondo comma
Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con
ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio
marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo
scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
Secondo l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 la sanzione è conciliabile in 200 euro (che, comunque, non sono pochi.
Saluti
Bagnante domenicale 31 maggio 2007 00:00
Grazie a claudio maullu per la precisazione riguardo alla norma.
A questo punto è chiaro che Mastrantoni ha dato aria alle corde vocali.
andrea 14 luglio 2008 00:00
Se c'è fine di lucro, per esempio inosservanza delle norme da parte di uno stabilimento balneare, si applica il primo comma del 1164; nel caso di cani o comunque altre situazioni che esulino dai fini di lucro si applica il secondo comma del citato articolo. Ciao
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