Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 230 bis del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella in cui collabora anche il “convivente di fatto” e conseguentemente anche dell’art. 230 ter del codice civile che accorda al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta rispetto a quella garantita dall’art. 230 bis del codice civile per il familiare.
La normativa si porrebbe anche in contrasto con normative comunitarie (art. 9CDFUE) e pattizie (artt. 8 e 12 CEDU), le quali riconoscono e tutelano sia il diritto di sposarsi che quello di formare una famiglia indipendentemente dal matrimonio.
E' quindi incostituzionale escludere il convivente da una condizione di fatto che non differisce da quelloadel lavoro familiare prestato da chi è legato all’imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.
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