Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Pannelli Fotovoltaici: assegnazione spazio sul Tetto a falde, "bene comune"

7 febbraio 2026
Domanda 7 febbraio 2026
Nel mio Condominio alcuni condòmini desiderano installare l'impianto fotovoltaico sul tetto a falde ("bene comune").
Hanno chiesto all'amministratore di suddividere lo spazio utile sul tetto secondo il "criterio millesimale".
Ma i millesimi esprimono il “criterio di proporzionalità” cioè della quota, maggiore o minore, di comproprietà rapportata al valore della proprietà esclusiva, e credo non possano influire in ordine al godimento di un bene comune che si presume uguale per tutti; limitare lo spazio per l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla quota millesimale, s.e., risulterebbe in contrasto con l’interpretazione consolidata dell’articolo 1102 c.c..
Credo si debba garantire agli altri comproprietari il pari uso per perseguire identiche finalità di risparmio ed efficientamento energetico delle rispettive abitazioni (o proprietà).
Il “principio fondamentale” della riforma dell’art. 1122c.c. con legge n.220/2012 credo sia fare in modo che ogni abitazione, potenzialmente, possa godere dell’efficientamento energetico; perciò, va garantito a tutti i condòmini il pari uso potenziale delle parti comuni, cioè del tetto a meno di un espresso disinteresse nel suo utilizzo.
Il criterio di proporzionalità millesimale, in materia di “uso della cosa comune”, s.e., ne svuoterebbe il principio perché lo priverebbe della sua reale utilità lasciandolo solo un principio puramente “formale”.
Posso contestare questa decisione perché giuridicamente viola i principi del codice civile in materia di uso del bene comune?
Grazie
Maurizio, dalla provincia di CT

Risposta ADUC
la giurisprudenza tende a darle ragione: nel caso di specie, una mera divisione aritmetica per millesimi potrebbe violare l'art. 1102 e anche l'art. 1122 bis, che consente appunto di utilizzare le parti comuni per l'efficientamento energetico. Se ad esempio un condomino ha un piccolo monolocale, e quindi proporzionalmente gli sarebbe impossibile installare un impianto fotovoltaico funzionale nella "propria" porzione millesimale di tetto, ecco che l'art. 1122 bis verrebbe violato, laddove dà diritto a tutti utilizzare le parti comuni per questo fine.
E' quindi necessario trovare altri criteri, se lo spazio non è sufficiente per soddisfare tutti. Per prima cosa, è necessario individuare quanti impianti funzionali si possono effettivamente installare sul vostro tetto. Una volta determinato il numero di impianti possibili, è necessario individuare il numero di condomini che hanno un interesse concreto a procedere. Dopodiché, se il numero di condomini che vogliono procedere è superiore al numero di impianti funzionali installabili, sarà necessario individuare altri criteri per decidere chi può procedere: sorteggio, rotazione, criterio cronologico (chi prima arriva...), ecc.
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