Martedì 9 giugno 2026
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Riclassificazione cannabis. Il voto contrario di Ungheria è contrario al diritto dell’Unione

U.E.
Notizia ·
 L’Ungheria, che non può eccepire l’illegittimità di tale posizione comune, ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione in tale settore, nonché il principio di leale cooperazione
Nel novembre 2020, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione in merito alla posizione comune da adottare da parte degli Stati membri a nome dell’Unione europea in occasione della futura sessione della Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite. Tale posizione comune aveva, segnatamente, la finalità di modificare la classificazione della cannabis e delle sostanze correlate all’interno delle convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, seguendo sul punto una raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In occasione di una votazione su tali raccomandazioni, il rappresentante dell’Ungheria ha non soltanto votato in contrasto con la posizione comune decisa dal Consiglio, ma ha persino rilasciato una dichiarazione che contraddiceva tale posizione comune.

Di fronte a questa situazione, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Ungheria. Secondo la Commissione, l’Ungheria ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione, la decisione del Consiglio sulla posizione comune, nonché il principio di leale cooperazione. A propria difesa, l’Ungheria ha principalmente sostenuto che detta decisione del Consiglio era illegittima.
Nella sua sentenza, la Corte dà ragione alla Commissione e statuisce che l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione.

La Corte constata che la decisione quadro del Consiglio sul traffico di stupefacenti definisce la nozione di «stupefacenti» mediante rinvio alle summenzionate convenzioni delle Nazioni Unite. Orbene, le decisioni che modificano la classificazione di sostanze menzionate in tali convenzioni possono avere un impatto sull’applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta decisione quadro, così che esse possono incidere o modificare direttamente il diritto dell’Unione. L’adozione di una posizione da assumere, da parte degli Stati membri,

a nome dell’Unione in riferimento a siffatte decisioni rientra dunque nella competenza esclusiva dell’Unione, competenza che l’Ungheria ha violato nel caso di specie agendo così come essa ha fatto. Detto Stato membro ha altresì violato, in questo modo, la decisione del Consiglio sulla posizione comune che è stata adottata nell’ambito dell’esercizio della suddetta competenza esclusiva.

In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l’adempimento dei propri compiti da parte dell’Unione e devono astenersi da qualsiasi misura suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi comuni. Nel caso di specie, votando in seno ad un organo internazionale contro una posizione comune del Consiglio, l’Ungheria ha compromesso tale principio, nonché il principio di unità nella
rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri. Infatti, distanziandosi dalla strategia comunee elaborata in seno al Consiglio, detto Stato membro indebolisce il potere negoziale dell’Unione nei confronti delle altre parti della convenzione.

Infine, la Corte precisa che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro non può invocare utilmente l’illegittimità di un atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, qualunque esso sia. Ciò equivarrebbe infatti a permettere ad uno Stato membro di «farsi giustizia da solo» violando anzitutto il diritto dell’Unione e attendendo che la Commissione agisca contro di esso nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il che si porrebbe in contrasto con il principio dello Stato di diritto nonché con i doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri e rientranti tra le basi essenziali dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Diversa soluzione si impone soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato contesti un atto che sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto di poter essere qualificato come atto inesistente.
 
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