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 ITALIA - ITALIA - Taxi, tariffe aeroporti-città. Antitrust: le nuove regole romane danneggiano i consumatori
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Notizia 
19 luglio 2010 17:30
 
 Nell'ambito di un parere fornito a Parlamento e Governo, l'Antitrust boccia il progetto di revisione delle tariffe praticate dai taxi dei Comuni di Roma e Fiumicino per il percorso tra la citta' e l'aeroporto, attualmente in discussione in Campidoglio. "L'intesa tra i comuni interessati volta ad individuare una tariffa uniforme (oggi la tariffa e' pari a 40 euro se il tassista ha una licenza rilasciata dal Comune di Roma e a 60 euro se la licenza e' stata rilasciata dal Comune di Fiumicino), e inevitabilmente maggiore di quella praticata dalla maggioranza dei taxi (40 euro), rischia nel complesso di tradursi in un significativo danno per il consumatore". 
Il lavoro del consiglio comunale di Roma, che già si era caratterizzato da una norma folle (sconto ai minori che si recano ad un ospedale di proprietà vaticana, e solo a quello) riceve così una bocciatura 'ufficiale'. 
Di seguito il parere integrale dell'Antitrust.
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato … intende presentare alcune osservazioni in merito alle norme relative alla disciplina del servizio taxi sui collegamenti da e per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, contenute nell’art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Come noto la norma prevede che “Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”.
Sebbene possa essere condivisibile l’obiettivo di non discriminare tra utenti sulla sola base del comune che ha rilasciato la licenza per il servizio di taxi, l’attuale formulazione della legge appare presentare comunque profili di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge n. 287/90.
La norma, infatti, favorendo un accordo, tra i diversi comuni che ricadono nel bacino di un dato scalo aeroportuale, su variabili che, per definizione, hanno valenza competitiva strategica, è suscettibile di restringere significativamente la concorrenza tra operatori nell’ambito di riferimento considerato, dando luogo ad un innalzamento artificioso dei prezzi del servizio taxi nei collegamenti da e per gli scali aeroportuali. A titolo esemplificativo, è attualmente in discussione in sede di Consiglio Comunale della città di Roma la revisione delle tariffe praticate dai taxi dei Comuni di Roma e Fiumicino per il percorso tra la città di Roma (entro le mura aureliane) e lo scalo aeroportuale di Fiumicino (la tariffa attualmente è pari a 40 euro se il tassista ha una licenza rilasciata dal Comune di Roma e a 60 euro se la licenza è stata rilasciata dal Comune di Fiumicino). L’intesa tra i comuni interessati, volta ad individuare una tariffa uniforme, e inevitabilmente maggiore di quella praticata dalla maggioranza dei taxi (40 euro), rischia nel complesso di tradursi in un significativo danno per il consumatore.
Il medesimo obiettivo della norma in questione avrebbe ben potuto essere perseguito per altre vie, maggiormente rispettose delle norme a tutela della concorrenza, garantendo un’adeguata informazione dei passeggeri in merito alla tariffa applicata dagli operatori del servizio taxi, attraverso l’introduzione di sistemi di informazione e pubblicizzazione delle diverse tariffe eventualmente praticate da soggetti le cui licenze sono state rilasciate da distinte amministrazioni. In altri termini, la concertazione tra i diversi comuni potrebbe limitarsi a garantire per l’utente la massima trasparenza in merito alle diverse tariffe applicate.  
A conclusione di quanto precede, l’Autorità auspica che le considerazioni suddette possano costituire oggetto di riflessione, da parte degli organi competenti, in sede di riesame della materia. 
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