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I controlli fiscali
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13 agosto 2012 12:57
 
L’attività di controllo degli uffici finanziari ha per oggetto l’insieme complessivo delle imposte previste dal nostro sistema, ossia quelle dirette (Irpef, Ires ed Irap), quelle indirette (Iva, registro, ecc.), nonché le imposte erariali e locali (Imu). Essa si basa principalmente sulla verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, svolta attraverso una serie di accertamenti più o meno mirati.
 
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
-          le dichiarazioni presentate annualmente;
-          gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
-          le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
-          le attività bancarie eventualmente registrate.
 
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Si tratta del:
 
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in una verifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
 
-> Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
-          evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%); 
-          evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
 
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
 
-> Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
 
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (artt. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza, che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
-          presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
-          presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
-          mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
-          attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
 
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con un avviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla). Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.

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