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Una donna non deve nascondere il nome del padre naturale di suo figlio. Sentenza
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Articolo di Redazione
15 novembre 2011 18:54
 
In Germania, la Corte di Giustizia Federale (BGH) ha rafforzato il diritto di un uomo, cui era stata attribuita la paternità di un bambino, a conoscere chi fosse il padre biologico, e, nel contempo, ha indebolito la tutela della riservatezza personale della madre.

La vicenda.

Un signore ha continuato a mantenere economicamente quello che pensava fosse suo figlio anche dopo la separazione dalla moglie, fino a quando la totale assenza di somiglianza tra loro due non l'ha insospettito. Il test di paternità, proposto dalla stessa donna, ha confermato che il bambino non era suo. A quel punto ha chiesto di sapere il nome del padre naturale da cui pretendeva la restituzione dei soldi versati. L'ex moglie si è opposta, e l'uomo è ricorso in giudizio ottenendo sempre ragione.
Nell'ultima istanza, la sezione di BGH competente per le vertenze famigliari si è trovata a dover soppesare due diritti: quello dell'uomo a conoscere la verità e quello della donna a vedersi tutelata la riservatezza personale.
La Corte ha confermato il giudizio delle sentenze precedenti. "La convenuta deve informare il ricorrente, in fede e verità, sulla persona con cui ha concepito il figlio". Essa deve favorire la restituzione del denaro versato dall'ex marito senza invocare la tutela della sfera privata, visto che, con il suo atteggiamento -aver occultato la relazione con un altro- non ha contribuito a fare chiarezza. In un caso come questo, il principio generale di tutela della riservatezza non può prevalere sulla richiesta dell'uomo di vedersi restituita la somma, una volta esclusa la sua paternità.
La vicenda presentava alcune insidie. Intanto, perché oggi non esiste un obbligo di legge che imponga alla madre di dare conto della paternità del figlio -tranne che in vertenze dirette di mantenimento. Qui, però, il ricorrente chiedeva di riavere i soldi a uno sconosciuto. La domanda che ci si può porre è dunque: poteva lui citare in giudizio la donna essendo la sua richiesta non rivolta a lei, ma al padre naturale? Nel procedimento è emerso che il piatto della bilancia pende a favore delle ragioni del ricorrente, a scapito della tutela della sfera intima della donna. Tra l'altro, il legale di quest'ultima aveva fatto notare che non si sa chi fosse realmente il padre. Vero è che nel frattempo c'è un altro uomo che provvede economicamente al bambino, ma ciò non costituisce una prova. Nessun problema, ha sostenuto il difensore del ricorrente. La questione su chi sia il padre potrà essere oggetto di un altro processo, giacché la riservatezza personale della donna che ha nascosto il nome del padre è passata in secondo piano.
Alla fine, nelle pieghe di questa sentenza, BGH ha irrobustito l'eventuale richiesta dei figli a conoscere l'identità del vero padre.

(da Der Spiegel del 09-11-2011. Traduzione di Rosa a Marca)
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