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ALBERGHI E FURTI. CONSIGLI
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Comunicato 
8 agosto 2005 0:00
 

Roma, 8 Agosto 2005. "La direzione declina qualsiasi responsabilita' per il furto o il danneggiamento dei beni lasciati incustoditi". Spesso si trova questo cartello affisso dietro la porta della camera d'albergo. Questo avviso non ha valore perche' l'art. 1783 del Codice Civile recita: "L'albergatore e' responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Se viene sottratto o deteriorato qualcosa il consumatore ne dovra' dare comunicazione scritta all'albergatore e presentare denuncia all'Autorita' di polizia.
Il risarcimento massimo e' limitato al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Se il bene e' stato invece consegnato in custodia all'albergatore, costui ne risponde per l'intero valore.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc.

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