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ESTESA LA GARANZIA DEI PRODOTTI A DUE ANNI
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Comunicato 
2 febbraio 2002 0:00
 


MAGGIORE TUTELA PER UNO DEI MAGGIORI PROBLEMI QUANDO SI ACQUISTA UN PRODOTTO. MA CON UN MESE DI RITARDO RISPETTO ALL'EUROPA, E LA LEGGE ITALIANA NON APPLICA LA NUOVA TUTELA PER ACQUISTI FATTI DURANTE IL MESE DI GENNAIO.
PERCHE' IL CONSUMATORE ITALIANO DEVE ESSERE DI SERIE "B" RISPETTO A QUELLO "EUROPEO"?

Firenze, 2 febbraio 2002. Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 1999/44/Ce, con cui si estende la garanzia dei prodotti acquistati a due anni e un mese dal momento in cui lo stesso viene consegnato (un dato importante da ricordare per gli acquisti fatti per corrispondenza e/o via telematica); mentre il tempo massimo per segnalare al commerciante l'eventuale difetto, che fino ad oggi era entro 8 giorni dal momento in cui veniva rilevato dal consumatore, viene portato a due mesi.
E' un decreto importante -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito- perche' introduce una nuova tempistica in uno dei maggiori e piu' diffusi problemi con cui il consumatore ha a che fare quotidianamente. Buona parte delle segnalazioni che il nostro servizio di consulenza e informazione affronta, riguardano proprio questo ambito, dove la poca informazione gioca sempre a vantaggio di commercianti senza scrupoli e consumatori sprovveduti.
Bisogna dire che gia' da tempo diverse aziende avevano esteso le loro garanzie a due e tre anni, ma si tratta di garanzie diverse. Queste ultime riguardano l'integrita' del prodotto per un funzionamento al regime indicato, mentre quella del nostro decreto e' la cosiddetta garanzia di legge, cioe' la tutela contro eventuali difetti di fabbricazione, di cui ne risponde, nei confronti del consumatore, il commerciante presso cui e' avvenuto l'acquisto. Il consumatore, in questo caso, puo' chiedere la riparazione dell'oggetto, o la sua sostituzione, fino -in mancanza di soddisfazione- alla restituzione di quanto pagato, e tutto senza ulteriori spese, neanche quelle per l'eventuale trasporto del bene. Mentre la cosiddetta garanzia del produttore prevede l'intervento dell'ufficio assistenza dello stesso (o di quello convenzionato) con -nella maggiorparte dei casi salvo esplicita menzione diversa nelle norme di garanzia- le spese di trasporto a carico del consumatore; e non e' escluso -sempre con esplicita menzione- che ci siano dei costi di attivazione del servizio di assistenza.
La direttiva europea doveva diventare legge entro lo scorso 31 dicembre, mentre e' diventata legge dello Stato italiano solo ieri, con un mese di ritardo, e prevede esplicitamente che si debba applicare solo dal giorno in cui e' entrata in vigore, senza retroattivita'. Per cui sara' interessante, se si dovesse tutelare un acquisto la cui merce sia stata consegnata tra il 1 e il 31 gennaio, verificare quanto la norma nazionale abbia il sopravvento su quella comunitaria, perche', se alla fine conta quella nazionale, non si capisce a cosa servano le scadenze, e quindi le tutele, di quella comunitaria. Pura indicazione? Probabile, vista l'assenza di sanzioni per chi non rispetta i tempi. Ma perche' il consumatore italiano deve essere di serie B rispetto a quello "europeo"? Siamo in Europa con un mese di ritardo, e quindi un mese in meno nella tutela di quei diritti stabiliti da chi conia le monete che abbiamo in tasca? Sembra proprio che sia cosi', ma siccome non ci rassegniamo, alla prima occasione, garantito che porremo il problema in sede giudiziaria.
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