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LAVANDERIE: ORA C'E LA LEGGE
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Comunicato 
8 giugno 2006 0:00
 

Roma, 8 Giugno 2006. Non sappiamo se c'era proprio la necessita' di fare un'apposita legge sta di fatto che il Parlamento ne ha varata una specifica, titolata "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" (1). In sostanza per il consumatore nulla varia rispetto alla normativa generale, precedentemente in vigore. La legge infatti prevede che "Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del Codice civile." Insomma nulla di nuovo, semmai si e' fatto un passo indietro perche' in caso di danneggiamento al capo di vestiario, dovuto ad errate indicazioni in etichetta, il consumatore poteva rifarsi sull'esercente e questi sul produttore. Ora non piu'. Rimangono altre condizioni generali quali il risarcimento (in base al costo e alla vetusta' del capo) per lo smarrimento e il danno e il diritto ad un secondo lavaggio gratuito nel caso in cui il vestiario sia ancora sporco.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc

(1) Legge 22 febbraio 2006, n. 84
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