testata ADUC
REFERENDUM E DIRITTO DI VOTO DEI DISABILI
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
7 giugno 2005 0:00
 

Firenze, 7 Giugno 2005. A pochi giorni dal voto sui referendum del 12 e 13 giugno, nel bel mezzo di una campagna tra il Si' e l'Astensione, ricordiamo i diritti e le modalita' di voto per quei disabili che non vogliono aggiungere il loro "non voto", spesso obbligato dalle difficolta' di andare al seggio, al non voto di chi vuole mantenere in piedi la legge 40/2004 facendo fallire il referendum per mancanza di quorum. Una categoria di persone, quella delle varie disabilita', che occorre ricordare e' particolarmente coinvolta dalla legge 40, sia perche' in molti casi la fecondazione assistita puo' essere l'unica possibilita' di avere un figlio e sia perche' con la ricerca scientifica sulle staminali embrionali potrebbe in futuro avere nuove possibilita' di cure, oggi inesistenti.
Esistono infatti leggi e norme cui fare riferimento per l'esercizio di voto e di accessibilita' dei seggi elettorali. In particolare per chi non vuole gravare su amici e parenti, ma abbia la necessita' di essere trasportato al seggio ha il diritto ad essere assistito dal proprio Comune.
Gli elettori che hanno bisogno di essere accompagnati solo fino alla cabina elettorale, ma poi sono in grado di votare autonomamente, non devono presentare alcun certificato.
Gli elettori fisicamente impediti, ossia "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita'" possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purche' questo risulti iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un disabile e sul suo certificato elettorale il presidente del seggio apporra' un'annotazione in merito.
Per certificare la disabilita' deve essere presentato un certificato/documento ad hoc, di cui il presidente di seggio prendera' nota negli atti di voto..
L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione delle elezioni, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Per chi gia' non ha un documento permanente che attesti la propria disabilita'. le aziende sanitarie locali devono predisporre, nei tre giorni che precedono le elezioni, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio di specifici certificati; il servizio e' gratuito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 febbraio 2003, n.17
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita'"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2003, n. 33)
clicca qui

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39)
clicca qui

- Legge 15 gennaio 1991, n. 15
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1991, n. 16)
clicca qui

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
"Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139)
Pubblicato in:
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS