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SALDI
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Comunicato 
9 luglio 2001 0:00
 

CONSIGLI E DATE REGIONE PER REGIONE
INIZIANO I SALDI, ATTENZIONE ALLE FREGATURE. CAOS DELLE APERTURE. DECALOGO DELL'ADUC

Roma, 9 Luglio 2001. Inizia la stagione dei saldi, ma attenzione alle fregature. Spesso -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- vengono posti in vendita fondi di magazzino o prodotti supervalutati per i quali sono normali gli sconti "eccezionali" o "favolosi".
Ci sono alcuni consigli cui attenersi che suggeriamo ai consumatori: * non lasciarsi ingannare da sconti che superano il 50% del costo iniziale. Nessuno regala niente. Difficilmente un commerciante ha ricarichi superiori al 50% a meno che non si tratti di un artigiano che produca da se' e che nella determinazione del prezzo ha margini e logiche piu' ampie; * ricordarsi che prezzi tipo "49.900" vogliono dire "50.000" e non "49.000", anche se il prezzo indicato induce a pensare piu' a 40.000 che a 50.000; * non fermarsi al primo negozio che pratica sconti, ma farsi un giro e confrontare i prezzi esposti e la qualita' della merce di riferimento; * guardare le etichette che riportano la composizione dei tessuti: i prodotti naturali costano di piu', quelli sintetici meno. La percentuale di composizione puo' variare notevolmente e incidere sul costo finale; * i capi d'abbigliamento riportano l'etichetta con le modalita' di lavaggio e conviene sempre chiedere conferma al commerciante di cio' che e' indicato: la sua esperienza puo' servire a prevenire spiacevoli sorprese dopo che si e' portato il capo d'abbigliamento in lavanderia; * siate pignoli. Di un capo verificate se e' di pura lana vergine o di lana. La seconda lana puo' essere riciclata, la prima no. Di un capo di cotone chiederne la provenienza: i prodotti provenienti dai Paesi asiatici possono essere trattati con pesticidi o antimuffe che al contatto con la pelle possono provocare allergie; * diffidare dei negozi che espongono cartelli tipo "la merce venduta non si cambia": esistono regole precise del commercio che impongono il cambio della merce non corrispondente a quanto propagandato o perche' difettosa. Il fatto di essere in saldo, non significa che queste regole non siano valide; * sarebbe opportuno fare un giro per i negozi prima dell'avvio dei saldi e individuare i prodotti che potrebbero interessare, segnando i prezzi a cui vengono venduti, per poi verificare che nel periodo dei saldi il prezzo sia realmente calato; * diffidare dei capi d'abbigliamento disponibili in tutte le taglie e/o colori: e' molto probabile che non sia merce a saldo, ma immessa sul mercato solo per l'occasione e quindi con un finto prezzo scontato; * le forme di pagamento non differiscono da quelle abituali, perche' siamo in presenza di transazioni commerciali e il prezzo di acquisto non modifica le regole. Quindi diffidate da chi vi impone il pagamento in contanti perche' si puo' pagare con la carta di credito o il bancomat. Insomma occhio agli acquisti, conservare lo scontrino e annotare i negozi vantaggiosi per i prossimi saldi.
Per l'apertura dei saldi ogni Regione fa per se', seguendo la seguente tabella che ci ha fornito la Confcommercio: SALDI ESTIVI 2001 ABRUZZO: 12 luglio - 25 agosto
L'Aquila: stesso periodo
i periodi dei saldi sono stati fissati con delibera delle CCIAA BASILICATA: 10 luglio - 10 settembre
Potenza: stesso periodo
periodi fissati dalla l.r. n.19 del 20 luglio 1999 CALABRIA: 15 luglio - 31 agosto
Reggio Calabria: stesso periodo
periodi fissati dalla D.G.R. del 28 dicembre 2000, n. 1098. CAMPANIA: 20 luglio - 10 settembre
Napoli: stesso periodo
tali date sono fissati dalla l.r. n.1 del 7 gennaio 2000 EMILIA ROMAGNA: 20 luglio - 20 settembre
Bologna: stesso periodo
il periodo dei saldi è fissato dalla delibera regionale n. 1732 del 28 settembre 1999 FRIULI VENEZIA GIULIA: 10 luglio - 30 settembre
Trieste: stesso periodo
il periodo dei saldi è stato fissato con decreto del presidente della Giunta regionale (4 dicembre 2000 n.904/COMM) LAZIO: dal secondo sabato di luglio per max 6 settimane consecutive
Roma: 14 luglio 25 agosto
periodo fissato dalla L.R. n.33 del 18 novembre 1999, come modificata dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2001, n. 12. LIGURIA: dal 18 luglio (per 45 giorni)
Genova: 10 luglio 24 agosto per la concomitanza del G8 la definizione dei periodi dei saldi è rimessa ai Comuni, in assenza del provvedimento comunale le date sono quelle indicate a lato e previste dalla l.r. n.19 del 2 luglio 1999 LOMBARDIA: 10 luglio - 10 agosto
Milano: stesso periodo
D.G.R. del 18 maggio 2001 n. 7/4660 MARCHE: 25 luglio - 1 settembre
Ancona: stesso periodo
periodi fissati dalla l.r. n.26 del 4 ottobre 1999 MOLISE: 15 luglio - 30 settembre
Campobasso: stesso periodo
periodi fissati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale sul commercio PIEMONTE: 10 luglio - 30 settembre
Torino: 10 luglio 6 agosto
nell'ambito di tali periodi, fissati dalla l.r. n.28 del 12 novembre 1999, i Comuni possono fissare un periodo massimo di durata dei saldi di 4 settimane, anche non continuativo PUGLIA: 20 luglio - 10 settembre
Bari: stesso periodo
Attenzione: si è in attesa della pubblicazione sul BUR della delibera del C.R. del 20 giugno 2001 che fissa il seguente periodo: 15 luglio 15 settembre. Se non interviene in tempo utile la pubblicazione, la data resta quella indicata. SARDEGNA: 8 luglio - 8 settembre
Cagliari: stesso periodo
periodo fissato con delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2000 n.55/108 SICILIA: 14 luglio - 12 settembre
Palermo: stesso periodo
periodo fissato con atto della regione TOSCANA: Dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre
Firenze: stesso periodo 16 luglio 15 settembre
Art. 16 Reg. reg. n. 4/99. I Comuni possono, d'intesa con le CCIAA fissare periodi diversi rispetto a quelli indicati dal regolamento TRENTINO ALTO ADIGE (seguono le disposizioni delle province autonome)
BOLZANO (PROVINCIA): 14 luglio - 4 agosto
Bolzano: stesso periodo
continua a trovare applicazione la normativa precedente (l.p. 24 ottobre 1978 n.68)
TRENTO (PROVINCIA): Il periodo dei saldi varia da zona a zona
Trento: 15 luglio - 31 agosto
continua a trovare applicazione la normativa precedente (l.p. 3 gennaio 1983 n.3) UMBRIA: 10 luglio (per 60 giorni)
Perugia: stesso periodo
periodo stabilito con atto della regione avente validità biennale VALLE D'AOSTA: 10 agosto - 30 settembre
Aosta: stesso periodo
periodo fissato dalla l.r. n.12 del 7 giugno 1999 VENETO: 20 luglio - 25 agosto
Venezia: stesso periodo
periodi fissati dalla delibera della Giunta regionale n.2337 del 6 luglio 1999
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