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 ITALIA - ITALIA - Pubblicita' ingannevole: Antitrust e Agcom in disaccordo su spot Tiscali
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1 ottobre 2007 0:00
 
Non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole. Cosi' ha sentenziato l'Antitrust a proposito dello spot televisivo che pubblicizzava "Tandem Free", un'offerta tariffaria di Tiscali. Nella richiesta di intervento da parte di un consumatore veniva evidenziato che il messaggio sarebbe ingannevole perche' lascerebbe intendere che l'adesione ai servizi offerti da Tiscali comporterebbe l'automatica cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone a Telecom, contrariamente al vero.
"L'assoluzione" dell'Antitrust non e' in linea con le valutazioni dell'Agcom (Autorita' per le garanzie nelle comunicazione), che e' tenuta a fornire un parere, qualora la presunta pubblicita' ingannevole sia trasmessa in televisione.
Di seguito riportiamo le argomentazioni delle due Authority.
A questo link tutta la documentazione, contenuta nel bollettino dell'Antitrust:
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V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 13 agosto 2007 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 12 settembre 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
- alla luce delle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed alla introduzione dell'Euro emanate da questa Autorità con delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, le informazioni sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche di fornitura del servizio pubblicizzato costituiscono condizione essenziale ai fini della fruizione del servizio offerto, e che, pertanto, esse devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio;
- riguardo alla sussistenza o meno dell'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento Telecom da parte del cliente Tiscali che aderisce all'offerta Tandem Free, come specificato dall'operatore pubblicitario medesimo, il cliente stesso ha la facoltà di op out, ossia di non sciogliere il contratto con Telecom con il conseguente obbligo di continuare a sostenere la spesa del canone mensile di abbonamento Telecom;
- in via generale, nel settore della telefonia, caratterizzato dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati, completezza e comprensibilità delle informazioni si qualificano come un onere minimo dell'operatore pubblicitario soprattutto al fine di consentire la percezione dell'effettiva convenienza degli stessi, per cui la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza delle condizioni di fruizione della offerta pubblicizzata;
- il super rimane in sovrimpressione sullo schermo per un lasso di tempo non sufficientemente lungo in relazione al proprio contenuto ed in caratteri ridotti non facilmente leggibili rispetto a ciascun claim, in tal modo non risultando percepibili dal pubblico con chiara evidenza;
- la mancata precisazione delle informazioni relative all'assolvimento o meno dell'obbligo di pagamento del canone di abbonamento a Telecom per chi aderisce all'offerta Tandem Free di Tiscali, è determinante, in termini di ingannevolezza, in ordine alla scelta economica di adesione all'offerta medesima, trattandosi di oneri necessari, riferibili, espressamente, all'offerta oggetto di promozione, tenuto altresì conto del target del mezzo di comunicazione utilizzato e del consumatore medio destinatario del messaggio.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'ANTITRUST
Lo spot televisivo in esame lascia intendere che "Tandem Free" è un servizio di connessione Internet di tipo flat che consente anche di comunicare via voce con il sistema VoIP in tutta Italia senza pagare più il canone Telecom, al costo di abbonamento di 22,95 euro al mese, pagando per l'attivazione la cifra una tantum pari a 49,95 euro e usufruendo gratis di altri servizi. Contrariamente a quanto ritenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il messaggio per la sua prospettazione complessiva appare sufficientemente idoneo a rendere edotto il consumatore riguardo alle condizioni di fruibilità dell'offerta.
Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che effettivamente l'abbonamento "Tandem Free" comporta la fruizione dei servizi indicati ai costi riportati nello spot. Tramite il servizio di number portability, in particolare, l'utente Telecom che decide di passare a Tiscali continua a telefonare senza avere più l'obbligo di corrispondere il canone a Telecom.
Il servizio VoIP offerto da Tiscali si avvale della connessione Internet ADSL e per questo motivo è soggetta alle limitazioni tipiche che connotano quest'ultima e a verifiche tecniche. Il messaggio, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non appare idoneo ad indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche e la convenienza economica del servizio di telefonia compreso nell'offerta "Tandem Free".
RITENUTO,
pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame non è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni complessive del servizio pubblicizzato;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Tiscali Italia S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, del Decreto Legislativo n. 206/05.
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