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Stupefacenti: materiali per l'uso (di quel che resta) dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla Fini Giovanardi
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Articolo di Fabio Valcanover *
12 maggio 2014 12:58
 
È stata depositata il 7 maggio scorso la motivazione della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite che chiude il caso Ercolano (sez. un. 18821 del 24.10.2013).
Al ritorno dal Palazzo della Consulta, si assiste ad uno scontato de profundis della intangibilità del giudicato.
Il principio di diritto che viene consegnato al dibattito sorto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, è il seguente: il valore costituzionale del giudicato manca di “blindature” insuperabili, tant’è che vi sono “argomenti di innegabile solidità che si oppongono all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima”.
Lo strumento processuale individuato per porre fine alla situazione di “flagrante illegalità” è l’incidente d’esecuzione: “non è estraneo alla ratio del richiamato L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, l'impedire che anche una sanzione penale, per quanto inflitta con una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale: la conformità a legge della pena, e in particolare di quella che incide sulla libertà personale, deve essere costantemente garantita dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione”.
Da ciò ne consegue una direttrice di lavoro per le sentenze in materia di stupefacenti (ma anche in materia di clandestinità): come affrontare in executivis l’irrevocabilità delle sentenze a seguito della declaratoria di incostituzionalità della Fini Giovanardi.

* consulente Aduc, avvocato del foro di Trento
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