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 U.E. - U.E. - Canone Tv pubblica tedesca compatibile col diritto dell'Unione. Corte Strasburgo
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13 dicembre 2018 10:48
 
In Germania, la radiotelevisione pubblica è principalmente finanziata per mezzo del contributo radiotelevisivo, al cui pagamento è tenuta ciascuna persona maggiorenne che occupi un’abitazione nel territorio nazionale. Tale contributo radiotelevisivo ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il precedente canone radiotelevisivo che era dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva. Per quanto riguarda il recupero del contributo radiotelevisivo, le emittenti radiotelevisive pubbliche dispongono di poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali esse stesse possono procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti.
Nel 2015 e nel 2016, l’emittente radiotelevisiva regionale Südwestrundfunk (SWR) ha inviato al sig. Tilo Rittinger e ad altri debitori del contributo radiotelevisivo titoli esecutivi al fine di procedere al recupero degli importi insoluti. Non essendo stati effettuati i relativi pagamenti, la SWR ha proceduto al recupero forzato del suo credito sulla base dei suddetti titoli.
Il sig. Rittinger e gli altri debitori hanno presentato dinanzi ai giudici tedeschi reclamo contro il procedimento esecutivo avviato nei loro confronti. Investito di tali controversie in secondo grado, il Landgericht Tübingen (Tribunale del Land, Tubinga, Germania), ritenendo che il contributo radiotelevisivo e le prerogative di autorità pubblica di cui godono le emittenti radiotelevisive pubbliche in materia di recupero siano contrari al diritto dell’Unione, in particolare in materia di aiuti di Stato, ha sottoposto diverse questioni alla Corte di giustizia.
Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, che la sostituzione del canone radiotelevisivo (che era dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisivo) con il contributo radiotelevisivo (che è dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali) non configura una modifica sostanziale del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania. Pertanto, non era necessario che essa fosse notificata in quanto modifica di un aiuto di Stato esistente alla Commissione (che aveva ritenuto, nel 2007, che il canone radiotelevisivo dovesse essere qualificato quale aiuto esistente1).
La Corte osserva tra l’altro che la sostituzione del canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo mirava essenzialmente a semplificare le condizioni di riscossione del contributo radiotelevisivo, nel contesto di un’evoluzione delle tecnologie che consentono la ricezione dei programmi delle emittenti radiotelevisive pubbliche. Inoltre, tale modifica non ha portato ad un aumento sostanziale della compensazione percepita dalle emittenti radiotelevisive pubbliche per coprire i costi connessi alle missioni di servizio pubblico loro affidate.
La Corte dichiara, in secondo luogo, che le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non ostano a che un’emittente radiotelevisiva pubblica disponga di poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali può procedere essa stessa all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.
La Corte rileva al riguardo che le prerogative di cui trattasi erano state prese in considerazione dalla Commissione in sede di esame del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania nel 2007 e sono rimaste da allora immutate. Inoltre, simili prerogative sono inerenti alle missioni di servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive pubbliche.
La Corte considera irricevibili le altre questioni del Landgericht Tübingen relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania.

 
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