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L’amministratore deve fornire ai creditori i nomi dei condomini morosi
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Articolo di Alessandro Gallucci
21 novembre 2011 16:19
 
Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008. “Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori.
Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta.
In pratica graverebbe sull’amministratore il compito di fornire ai creditori i nominativi e la quota millesimale di riferimento dei condomini debitori. In relazione a questo adempimento e’ stato sollevato un problema: la comunicazione di questi dati ai soggetti estranei al condominio e’ conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali? Secondo il Garante della privacy, investito della vicenda, “non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa puo’ essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche’ di regola per il tramite dell'amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condo’mini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)” (Nota 26 settembre 2008).
L’amministratore, quindi, richiestegli queste informazioni puo’ comunicarle senza incappare in alcuna responsabilita’.
Che cosa accade, invece, se, formulata la richiesta, il mandatario della compagine si rifiuta di fornire queste informazioni?
Secondo il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il legale rappresentante puo’ essere condannato al risarcimento del danno che le lungaggini nel recupero del credito hanno causato al creditore. Nel caso di specie un amministratore tergiversava (sia in fase giudiziale che in corso di causa) in merito alla richiesta formulata dal creditore del condominio. Il comportamento e’ stato giudicato illegittimo. Si legge in sentenza che “il contegno omissivo dell'amministratore, tenuto dapprima a seguito dell'interpello mediante Ufficiale giudiziario e poi serbato nel corso del giudizio, sia stato foriero di un indubbio nocumento in capo al creditore, il quale deve conoscere i nominativi e le quote di debito dei singoli condomini, in ragione della parziarieta’ delle obbligazioni condominiali (affermata autorevolmente nel 2008 dalle Sezioni Unite e ribadita dall'elaborazione di legittimita’ successiva). Tale nocumento si colora di illiceita’ alla luce dell'obbligo in capo all'amministratore ... riconducibile ai canoni generali di buona fede e correttezza ... di collaborare con il creditore dei condomini, onde rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale legittimamente ottenuto (cfr. da ultimo Trib. Pescara, 23 febbraio 2010)” (Trib. S.Angelo Lombardi 05 ottobre 2011).
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