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Il contrassegno SIAE: illegittimo fino al 2009. Per i rimborsi che la Siae negherà si può ricorrere alle Commissioni Tributarie
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Articolo di Claudia Moretti
22 febbraio 2012 11:08
 
Con la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio scorso, si conclude un capitolo di una vicenda tutta italiana, quella sulla legittimità dell’apposizione del contrassegno SIAE in tutti i supporti contenti opere protette dalla legge sul diritto d’autore. Chi ha pagato il contrassegno, potrà quantificare il rimborso, richiederlo con raccomandata ar di messa in mora alla Siae e, in caso di diniego o di silenzio-diniego, procedere di fronte alla Commissione provinciale competente per territorio.
La questione non è di poco conto: si tratta dell’ennesimo balzello all’italiana che gli europei considerano di intralcio alla libera circolazione dei beni e servizi. Balzello che, sebbene colpisca in prima battuta le aziende produttrici di supporti, alla fine dei salmi, si ritorce nei confronti del consumatore, destinato a pagare tutti i costi di produzione e distribuzione.

Breve storia del contrassegno Siae

1)
Con legge n. 248 del 2000 il legislatore metteva mano alla legge sul diritto d’autore (n. 633/1941) introducendo l’art. 181 bis, con cui si introduceva l’obbligo di chiedere, a proprie spese, il contrassegno Siae (c.d. bollino) da apporre su tutti i supporti destinati a diffondere e commercializzare opere “protette”:

“1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro…[..]”


Lo stesso articolo, al comma 4, demandava, ad un regolamento attuativo la disciplina dei relativi dettagli:

“4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.”

2) Con d.p.c.m. n. 331 del 21 dicembre 2001 si emanavano, dunque, le regole tecniche volte all’assolvimento dell’obbligo in questione.

Con la sentenza dell'8 novembre 2007, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - richiamando la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, laddove prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione- ha affermato che le disposizioni sopra citate, in quanto sussumibili nella categoria delle "regole tecniche", non possano essere fatte valere nei confronti dei privati in assenza di preventiva notificazione alla Commissione.

Ciò significa sostanzialmente due cose:

- chi ha pagato il contrassegno ha diritto al rimborso, almeno fino all’emanazione del regolamento successivamente approvato nel 2009;
- è “innocente” chi è stato accusato di reati contenuti nella legge sul diritto d’autore (artt. 171 e ss. L. 633/1941) se l’accusa si fonda nella mancanza del bollino Siae.


3) Nell'aprile del 2008 il Governo italiano comunicava alla Commissione UE, secondo quanto previsto dalla Direttiva 83/139/CE, uno schema di regolamento volto a sostituire il predetto D.P.C.M. del 2001, e recante una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno SIAE .

Il successivo 25 luglio la Commissione dell’Unione Europea comunicava una serie di osservazioni, alle quali il Ministero per i Beni e le Attività culturali replicava con nota del 30 settembre 2008, notificata dal Ministero dello Sviluppo economico il 2 ottobre seguente. Purtroppo di tali osservazioni non vi è traccia sul web, in quanto trattasi di atti infraprocedimentali che non sono resi pubblici. Sarebbe interessante conoscerle per capire esattamente l’opinione del governo europeo sulle norme italiane in punto di contrassegno. La Commissione non replicava alle predette note del ministro italiano, pertanto, in assenza di osservazioni di replica ad opera dell'organismo comunitario, è stato adottato il D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2011 e le Sezioni Unite della Cassazione n. 1780/2011

Detta pronuncia sovranazionale ha indotto al contenzioso volto al recupero dell’indebito verso la Siae e all’impugnazione dinnanzi al Tar del nuovo regolamento che mirava a far “pari e patta”, all’italiana, eliminando la possibilità di richiedere i rimborsi.

In merito alla richiesta di rimborso, nello scorso anno, si erano pronunciate le Sezioni Unite di Cassazione (), con sentenza n.1780/2011 che dichiarava il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in favore del giudice tributario (Commissione provinciale e regionale), fondata sul fatto che il bollino è un vero e proprio tributo.

Si è poi impugnato il nuovo regolamento, che, oltre che a ripristinare la legalità per il futuro, si proponeva di mettere una pietra sopra al passato, (Art. 6 comma 8 Dpcm 31/2009) rendendo del tutto inefficacie la pronuncia del giudice europeo:

“8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.”

Con la sentenza n. 584/2011, depositata pochi giorni fa, il Consiglio di Stato ha chiarito che un regolamento, fonte di natura secondaria rispetto alla legge, non può certo eliminare, con propria norma, il problema posto dalla Corte di Giustizia dalla inopponibilità a terzi del regolamento precedente. In altre parole, se il bollino (tassa) non è stato dichiarato non dovuto per il periodo che va dal 2000 al 2009, non può, oggi, e in via retroattiva, un Decreto che potremmo chiamare “SalvaSiae”, renderlo “legale”.

Per questo motivo, chi ne ha diritto, può quantificare il proprio avere, richiederlo con raccomandata ar di messa in mora alla Siae e, in caso di diniego o di silenzio-diniego, procedere di fronte alla Commissione provinciale competente per territorio.

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