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Contratti a distanza. Un link ad un sito rappresenta un 'supporto durevole'?
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Articolo di Antonello Polito
17 luglio 2012 9:50
 
Lo scorso 5 luglio la Terza sezione della Corte di Giustizia UE si è espressa su di una questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale austriaco, inerente la difesa dei consumatori in caso di contratti a distanza ai sensi della Direttiva n.97/7/CE, destinata a modificare non poco, a nostro parere, le comuni prassi commerciali maggiormente in voga in caso di stipula di contratti a distanza.
Nello specifico, la Corte si è espressa se è conforme al dettato della Direttiva una pratica commerciale per la quale il soggetto professionista, a sèguito di un contratto siglato su Internet, non invia al contraente-consumatore le condizioni contrattuali su un supporto cartaceo, bensì un mero 'link' ad una pagina del suo sito, dal quale accedere alle stesse.
Le informazioni contrattuali, infatti, specifica la Corte, “in particolare quelle relative al diritto di recesso, non sono direttamente mostrate agli internauti che possono tuttavia visualizzarle cliccando su un link presente nella pagine di stipulazione del contratto”. Tuttavia, in una prassi del genere, come sottolinea uno dei soggetti segnalanti, “un sito internet potrebbe essere modificato in qualsivoglia momento e, di conseguenza, non sarebbe durevolmente a disposizione del consumatore”, come al contrario previsto dall'art.5 della Direttiva.
Inoltre, attraverso il mero inserimento di un collegamento ipertestuale che potrebbe, o meno, essere effettivamente 'cliccato' per essere letto, si pone la questione se sia effettivamente rispettato il dovere di 'fornire' le informazioni al consumatore, ed il conseguente suo diritto di 'ricevere' le stesse (su 'supporto duraturo').
Al termine della sua decisione, dunque, la Corte dichiara quindi che “l'art.5, par.1, della direttiva 97/7/CE […] deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né “fornite” da tale impresa né “ricev[ute]” dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un “supporto duraturo” ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1”.
Siamo certi che il detto principio possa essere sollevato a tutela di innumerevoli contatti che interessano migliaia di consumatori italiani...

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, causa C-49/11, sent. del 5 luglio 2012.
Qui il link alla decisione
Pubblicato in:
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