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Contratti di finanziamento collegati. La nuova disciplina della Direttiva dell'Unione Europea
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Articolo di Claudia Moretti
30 settembre 2010 9:06
 
Dopo anni di interpretazioni giurisprudenziali nazionali ed europee in merito al “collegamento negoziale” (1) finalmente lo scorso 19 settembre e' entrato a pieno diritto nel nostro codice al consumo, con la riforma imposta –come del resto tutta la tematica della tutela del consumatore– dall'Unione Europea. Il legislatore nazionale, infatti, ha dato applicazione alla Direttiva 2008/48/Ce, che ha messo mano a tutta la disciplina del credito al consumo (2).
Riteniamo la riforma utile alle ragioni del contraente debole e a scacciare interpretazioni che -per fortuna sempre piu' raramente- lo vedono privato di una tutela integrale ed effettiva.
In breve. Fino ad oggi i tribunali si sono dovuti confrontare con una normativa poco chiara e lacunosa:  numerose societa' creditizie, infatti, hanno finanziato prodotti poco affidabili, rimanendo indenni nelle controversie perche' terzi neutrali non coinvolti nell'operazione principale. Spesso -si prenda ad esempio la vendita delle quote di multiproprieta'- cio' e' stata causa di vere e proprie sciagure per il risparmiatore: costi annuali fissi, vacanze sognate e mai realizzate, societa' venditrici scomparse nel nulla e la retta da pagare alla finanziaria in fondo al mese.
Da oltre 13 anni il legislatore europeo ha imposto una tutela speciale per gli acquisti di quote di multiproprieta' (e nel 2011 l'Italia dovra' incrementare nuovamente il grado di tutela per i cittadini in forza di un'ulteriore direttiva, la 2008/122/Ce), prevedendo, fra le altre cose, il diritto di recedere dal contratto di finanziamento, contestualmente al recesso dal contratto principale.
Ma tutto cio' non era bastato a tutelare i diritti del risparmiatore. Gli stessi si ritrovavano, ad esempio in caso di dolo, di nullita' o di inadempimento del contratto principale, comunque con l'intero finanziamento da onorare.
La giurisprudenza ha dunque dovuto, nel corso degli anni, raffinare la teoria del “collegamento negoziale” ed applicarlo alle societa' creditizie che, concedendo i propri moduli a chicchessia, si sono arricchite facendo valere la propria estraneita' al contratto di vendita. Piano piano, sentenza dopo sentenza, siamo arrivati ad ottenere una sufficiente elaborazione in materia ed abbiamo piu' volte ottenuto il riconoscimento richiesto: la vicenda che annulla o comunque risolve il contratto principale, travolge la validita' del contratto che lo ha finanziato, se il denaro ha avuto come finalita' esclusiva dichiarata quella del finanziamento in questione (mutuo di scopo).
Se cosi' non fosse, del resto, basterebbe una firma in piu', sull'ultimo foglio nelle mani del venditore che lo sottopone all'acquirente (una semplice richiesta di finanziamento di una societa' di credito), ad annullare tutte le tutele che il legislatore stabilisce in merito ai contratti “pericolosi”, quali appunto l'acquisto di quote di multiproprieta'.
Alla fine ce l'abbiamo fatta, e numerose cause promosse dagli utenti sono andate a buon fine.
Oggi arriva anche il suggello normativo: la legge e' stata riformata in tal senso.
In primo luogo e' stato ritenuto autonomamente “pericoloso” il contratto di finanziamento in sé per sé: e' stato, infatti, previsto un termine per il diritto di ripensamento di 14 giorni. Termine superiore a quello previsto per i contratti in materia di varie utenze tipo telefonia e persino per il recesso dall'acquisto di multiproprieta' (!). Cio' a prescindere dal fatto che lo si sia o meno concluso fuori dai locali commerciali o a distanza.
In secondo luogo e' stata finalmente resa “legge” la definizione di “contratto di credito collegato”, e d'ora in poi difficilmente i finanziatori dei prodotti o pacchetti piu' disparati potranno invocare la terzieta' all'operazione, attaccandosi ad un vuoto normativo: il "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; ? 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Si tratta di una descrizione del collegamento molto ampia ed inclusiva di cui ci rallegriamo.
Infine, il legislatore ha esteso la disciplina sul collegamento anche alle vicende che riguardano il rapporto nel corso del suo svolgimento patologico. Ha previsto che, nel caso di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1454 e 1455 del codice civile (per intendersi l'inadempimento grave che, attraverso il meccanismo della messa in mora e successiva risoluzione di diritto del contratto, porta alla risoluzione di diritto del contratto) compiuta regolarmente nei confronti del venditore, si possa poi procedere anche nei confronti del finanziatore.
Cio' consente di attivarsi subito, nel corso dell'inadempimento relativo al prodotto o servizio acquistato, anche nei confronti del finanziatore.
Ci auguriamo che d'ora in avanti le societa' di credito valutino bene cosa vanno a finanziare, e compiano anche quelle valutazioni che, per forza di cose, mezzi e possibilita', sono precluse all'utente medio. In ogni caso, d'ora in avanti, cadra' su di loro la responsabilita' economica degli abusi per loro tramite finanziati.
E chissa' che questo non renda anche l'utente ben piu' consapevole di cosa si appresta a firmare.

(1) Per un approfondimento: 1  2
(2) Per un approfondimento dettagliato delle modifiche al Codice al Consumo e al Testo Unico Bancario si legga la seguente scheda pratica a questo link
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