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Decreti dalla Croazia per mancato pagamento del parcheggio
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Articolo di Maria Elena Pini
14 marzo 2015 7:50
 
Sono arrivate alla nostra associazione numerose segnalazioni di persone che hanno ricevuto un decreto di esecuzione proveniente dalla Croazia ed, in particolare, da Pula.
Il documento in questione, pervenuto con lettera raccomandata, tradotto da interprete giudiziario per la lingua italiana, concerne un debito nei confronti di un parcheggio privato. I destinatari di questo atto, durante un soggiorno in Croazia, avrebbero parcheggiato la macchina in un posteggio a pagamento privato senza pagare il corrispettivo, ed ora si troverebbero – qualcuno anche dopo un avviso “bonario” - un atto d'ingiunzione di pagamento.
Queste comunicazioni contengono, infatti, un “ricorso per ottenere un decreto di esecuzione”, che è l'equivalente del nostro decreto ingiuntivo.
Il ricorso in questione è redatto da un avvocato croato per conto del creditore (la società di parcheggi) ed è emesso da un notaio, sulla base di un documento autentico (le scritture contabili della procedente).

Cosa fare: opporsi, pagare o ignorare?
Opposizione. Al decreto è possibile fare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento, impugnandolo dinnanzi allo stesso notaio che lo ha emesso; sull'opposizione decide un tribunale. L'impugnazione deve essere motivata, pena l'inammissibilità, e probabilmente in lingua croata. Ma è quasi certamente necessario avvalersi di un legale abilitato ad esercitare in Croazia per proseguire con l'opposizione. Questo significa sostenere spese non indifferenti, per cui è consigliabile opporsi solo se effettivamente vi sono motivi validi (ovvero, se si può dimostrare che non si è usufruito del parcheggio). In ogni caso, la sentenza emessa dal tribunale croato al termine del giudizio, potrà senza dubbio essere oggetto di esecuzione forzata in Italia.
Ignorare. Il decreto diventerà esecutivo e non potrà più essere contestato nel merito. Se poi il creditore decidesse di procedere con l'esecuzione forzata in Italia, dapprima notificando un atto di precetto, ci si potrà opporre con l'ausilio di un proprio legale di fiducia entro 10 giorni. Ma in questa sede, l'opposizione non potrebbe riguardare il merito del credito, ma solo il rispetto delle garanzie comunitarie sull'equo processo. Se il giudice riterrà rispettate queste garanzie, questione su cui nutriamo qualche dubbio, si dovrà pagare con un significativo aggravio di spese, compresi gli onorari dei legali, pena il pignoramento.
Pagare.
E' la strada sicuramente meno onerosa, in termini economici. Ma significa anche rinunciare a far valere i propri diritti, qualora siano stati violati.

Per aiutare a decidere cosa fare, è bene chiarire alcune questioni:
1) Giurisdizione
Giurisdizione e competenza all'interno dei paesi dell'Unione Europea sono disciplinate dal Regolamento CE n. 44 del 2001. La regola è la competenza del paese, Stato membro, dove è domiciliato il convenuto. Un'eccezione si ha in materia contrattuale (art 5, lett. a): una persona, domiciliata all'interno di uno Stato membro, può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione, quando questa abbia ad oggetto la prestazione di servizi, è il luogo dello Stato membro in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato (lett. b).
Eccezioni in materia di contratti conclusi dai consumatori sono previste dall'art. 15 dello stesso Regolamento, ma concernono esclusivamente la vendita a rate di beni mobili materiali, il prestito con rimborso a rata o altra operazione di credito e le ipotesi in cui l'imprenditore sia domiciliato nello stesso Stato del consumatore o la sua attività sia diretta in questo Stato o verso un gruppo di Stati, fra i quali quello del consumatore.
In base alle norme appena richiamate, dunque, sussiste la competenza di Pula perché il servizio parcheggio è stato eseguito in Pula e non si inserisce nelle eccezioni in cui prevale la qualifica di consumatore.
2) Competenza
In base al diritto croato, il decreto di esecuzione è redatto da avvocato e presentato ad un notaio, che, verificata la sussistenza dei requisiti, emette il decreto.
Trattasi di procedura diversa dalla nostra che, in ambito sommario e monitorio prevede, sì, un iniziale ricorso inaudita altera parte, e, cioè, senza che sul punto venga instaurato subito il contraddittorio. Questo, invece, verrà garantito all'ingiunto con la comunicazione dell'emissione del decreto da parte del Giudice, al quale potrà fare opposizione, instaurando un processo ordinario.
In particolare la procedura croata portata alla nostra attenzione differisce da quella italiana sotto il profilo della competenza. In Italia è un giudice ad emettere il decreto, un'autorità terza ed imparziale. Il decreto che hanno ricevuto diversi turisti italiani proviene, invece, da un notaio ossia un professionista legale, ma con funzioni diverse da quelle del giudice, per come lo intendiamo in Italia.
In Croazia l'accesso alla professione notarile è parzialmente diversa, poiché diventa notaio colui che abbia superato l'esame giudiziario e dopo 5 anni di anzianità in questa mansione. Sono, inoltre, frequenti in Croazia le ipotesi in cui il notaio è organo ausiliare del tribunale; è proprio un incaricato giudiziario che esplica le sue funzioni all'interno di un distretto di tribunale.
3) Esecuzione
Il decreto di esecuzione diventa esecutivo decorsi gli 8 giorni per l'impugnazione e consente l'aggressione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del destinatario (il pignoramento).
Sotto questo profilo, però, il Regolamento attribuisce competenza esclusiva, in materia di esecuzione delle decisioni, al giudice dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione.
Sussiste, pertanto, la competenza delle autorità croate ad emettere un'ingiunzione di pagamento nel proprio Stato, ma tale provvedimento, se deve essere eseguito in Italia, deve passare attraverso il tribunale italiano.

Tutto quanto ciò premesso, chi dovesse ricevere un decreto di esecuzione dalla Croazia dovrà tenere presente:
- che sussiste la giurisdizione croata, quindi legittimamente (in base al ricordato Regolamento) la controversia è stata incardinata in Croazia;
- che l'opposizione a tale decreto nel brevissimo termine di 8 giorni (ammesso che un termine così breve sia corretto, anche in base ai principi, anch'essi di derivazione comunitaria, dell'equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) apre un procedimento dinnanzi al tribunale croato, con probabilità della necessaria assistenza da parte di un avvocato locale, e le spese che ne conseguono;
- che, invece, la mancata opposizione determina l'acquisizione di esecutività del decreto e, quindi, l'impossibilità di rimettere in discussione il credito azionato nel merito;
- che, tuttavia, per eseguire il provvedimento straniero non è necessario il riconoscimento da parte del tribunale italiano, il quale, però, rimane esclusivamente competente per l'esecuzione e, quindi, deve essere comunque interpellato nella fase esecutiva;
- che ciò comporta per il procedente la necessità di farsi comunque assistere da un avvocato in Italia che si occupi di tutta la fase esecutiva, sostenendone i costi;
- che il credito per cui procedono è di 1.506 kuna, equivalenti a 198 euro se pagati entro 8 giorni, che, invece, se seguiti da fase esecutiva aumenterebbero a 2000 kuna, corrispondenti a 264 euro circa. La società croata potrebbe essere scoraggiata dall'instaurare diversi processi esecutivi nelle varie città di residenza dei turisti (meno se i debitori si concentrano in alcune circoscrizioni e, quindi, è sufficiente che si affidino ad un legale di quella città);
- che se tale fase esecutiva fosse realmente instaurata in Italia, il destinatario di essa si vedrebbe addossati i costi anche di tale fase in caso di soccombenza (ma anche di vittoria se il giudice reputasse di compensare le spese!);
- che, laddove fosse incardinata l'esecuzione nel tribunale italiano, l'ingiunto potrebbe fare opposizione sottoponendo ad un giudice italiano le proprie rimostranze che, comunque, sarebbero limitate alle considerazioni già fatte (l'impossibilità di sollevare questioni sul merito della pretesa; l'esistenza di una procedura nazionale di uno Stato membro, che rimane sovrano e che è chiamato a rispettare alcune garanzie comunitarie che, nel caso specifico, sembrano tutto sommato garantite).
A ben vedere l'opposizione all'atto di precetto potrebbe essere affidata esclusivamente alla verifica sul rispetto delle garanzie comunitarie sul processo, alla correttezza della notifica di un decreto ingiuntivo/ decreto di esecuzione croato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed al termine di 8 giorni tutt'altro che garantista dei principi del giusto processo, a maggior ragione trattandosi di controversia transfrontaliera.
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