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I reati in materia di Coronavirus: spunti difensivi, prassi e perplessità. Attenzione a non forzare le norme punitive
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Articolo di Fabio Clauser
14 marzo 2020 8:55
 
 Come abbiamo già visto i reati che possono essere contestati in caso di violazione delle recenti prescrizioni delle Autorità in materia di Coronavirus sono numerosi e variano a seconda della gravità delle condotte tenute.
In questo articolo forniamo alcuni consigli pratici per chi fosse accusato dei reati più comuni sollevando anche alcune perplessità in diritto.

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 650 C.P.
Nel caso in cui si venga fermati durante uno dei moltissimi controlli che vengono effettuati in questi giorni bisogna poter dimostrare che l’allontanamento dalla propria dimora è dovuto da “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Al di fuori di questi casi (fra i quali sembrano rientrare anche le attività sportive all’aperto) pare che possa essere contestata la fattispecie di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Vediamo cosa succede nella pratica. Durante i controlli a campione le forze dell’ordine possono chiedere quali sono le ragioni del transito (a piedi o in auto poco importa) a chi è stato fermato: se il pubblico ufficiale ritiene che non si rientri in uno dei casi ammessi dal Decreto deve procedere alla identificazione del soggetto, lo deve invitare ad eleggere un domicilio presso cui ricevere le notifiche e a nominare un difensore di fiducia. Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fare il nome di un legale deve essere assegnato un difensore di ufficio.
Se le contestazioni si fermano alla violazione dell’art. 650 c.p. non può essere applicata nessuna misura cautelare e non è previsto l’arresto in flagranza.
In altre parole, il soggetto interessato dovrà essere lasciato libero e, successivamente, gli potranno essere notificati gli atti giudiziari presso il domicilio eletto.

Qualche spunto difensivo
Il reato in questione configura una contravvenzione e non un delitto: non è pertanto una fattispecie caratterizzata da particolare gravità, ma la eventuale contestazione non deve essere trascurata poiché in caso di condanna può essere iscritta sul certificato del casellario giudiziale.
La sanzione prevista è quella dell’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro ed è dunque ammessa la c.d. oblazione facoltativa (rectius discrezionale).
Nei mesi successivi al fatto è ben possibile che venga notificato un decreto penale di condanna con l’applicazione della sola ammenda: in questo caso è fortemente consigliabile rivolgersi in tempi brevissimi al proprio avvocato (poiché il termine è di 15 giorni) per valutare l’opposizione ed una eventuale richiesta di oblazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Resta in ogni caso la possibilità di chiedere che si svolga un vero e proprio processo per ottenere una sentenza di assoluzione.

L’AUTOCERTIFICAZIONE MENDACE
La prassi dei controlli
È fatto noto a tutti che le esigenze per le quali si è ritenuto di mettersi in viaggio debbono essere autocertificate ed il Governo ha reso disponibile un modello da compilare.
Nella prassi accade che le forze dell’ordine chiedano l’esibizione del modello compilato, ma non è obbligatorio esserne muniti prima di uscire di casa.
La certificazione può essere resa “seduta stante” alle autorità (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf).
I pubblici ufficiali possono verificare se le “comprovate” esigenze corrispondano alla realtà e, nel caso in cui emergano delle discrepanze tra quanto dichiarato e quanto rilevato, possono procedere alla contestazione di un delitto.
Le modalità di contestazione sono le stesse che abbiamo visto per l’art. 650 c.p.

Alcune gravi perplessità
I provvedimenti presi in questi giorni convulsi lasciano spazio a moltissimi dubbi: fra questi spicca la censurabile qualificazione giuridica delle dichiarazioni mendaci.
Gli interrogativi non sono da poco: quale delitto può essere contestato? E soprattutto, le forze dell’ordine possono procedere all’arresto se riscontrano un falso?
Il modello stesso (https://www.aduc.it/comunicato/coronavisrus+nuovo+regime+mobilita+individuale_30787.php) cita l’art. 76 del DPR 445/2000, che viene affiancato dal richiamo all’art. 495 c.p..
Gli operatori del diritto sanno bene che in caso di violazione dell’art. 76 del DPR 445/2000 è ravvisabile la violazione dell’art. 483 c.p., il c.d. falso ideologico commesso dal privato, reato molto meno grave della “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” disciplinata dall’art. 495 c.p.
Le due fattispecie sono completamente differenti: da una parte si punisce la condotta di chi attesti falsamente fatti di cui l’atto è destinato a provare la realtà (ad esempio attestando di avere una comprovata necessità che in realtà è insussistente) dall’altra si punisce chi attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato (civile) o altre qualità della propria persona (ad esempio dichiarando di chiamarsi Alfonso Verdi anziché Mario Rossi).
Insomma, non pare proprio che la falsa attestazione possa essere ricondotta all’art. 495 c.p., ma si può ravvisare, al massimo, e con molte ulteriori perplessità, un falso ideologico.
Ma allora perché nel modello viene richiamato questo grave delitto e non il più mite art. 483 c.p.?
A voler pensar male si potrebbe sostenere che il richiamo sia stato fatto per consentire alle forze dell’ordine di procedere all’arresto in flagranza previsto per le violazioni dell’art. 495 c.p., ma non per le violazioni dell’art. 483 c.p.: ma gli arresti desterebbero seri dubbi di legittimità.

Ulteriori perplessità
Come noto, l’ordinamento consente a chi sia accusato di aver commesso un reato, o sottoposto ad indagini, di non rispondere sui fatti che riguardano l’incriminazione, ma solo sulle proprie generalità: si tratta di un’irrinunciabile espressione del diritto di difesa.
Ed allora sorge un dubbio: nel caso in cui un soggetto venga fermato e vi sia il sospetto che abbia commesso la violazione di cui all’art. 650 c.p. (ossia la violazione dell’ordine dell’autorità di cui parlavamo prima) potrà essere obbligato a consegnare l’autocertificazione e quindi a commettere un ulteriore reato? E nel caso in cui non fosse munito di tale documento, potrebbe essere costretto a rispondere sul contenuto della autocertificazione?
Evidentemente no, se vogliamo rispettare i diritti salvaguardati dalla Costituzione: ed allora le sanzioni che vengono minacciate nei provvedimenti di urgenza paiono entrare in conflitto fra loro causando un evidente corto circuito.

IN CONCLUSIONE
Non lo si ripete mai abbastanza: il diritto penale non rappresenta la salvezza dai mali italiani, ma, ove maneggiato con poca cura, rischia di esserne una delle cause.
Forzare le norme punitive, oltre ad essere incostituzionale, rischia di essere inefficace: una campagna di sensibilizzazione che informi i cittadini responsabilizzandoli è di certo molto più efficace della minaccia di tutte le pene previste dal codice.
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