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Rette Rsa. Il Tribunale di Firenze: nulle le impegnative di pagamento firmate dai parenti dei degenti
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Articolo di Emmanuela Bertucci
11 ottobre 2012 11:07
 
Il Tribunale civile di Firenze torna a pronunciarsi sulla illegittimita' dei contratti che le Rsa convenzionate fanno firmare ai parenti dei degenti affinche' questi ultimi si assumano oneri economici che invece dovrebbero per legge sostenere i Comuni. La pregevole sentenza, segnalata dall'associazione A.DI.N.A. - Ass.ne per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti, in un procedimento civile patrocinato dalle avvocatesse Consoli e Morandi del foro di Firenze, consolida l'orientamento del Tribunale di Firenze, che gia' un mese prima, su vicenda simile aveva stabilito che una Rsa non puo' costringere i parenti a firmare un contratto privato se il degente vi è stato inserito a cura dei servizi sociali del Comune.

Una Rsa fiorentina ha citato in giudizio il marito e le figlie di una signora degente nella struttura chiedendo che venissero condannati a pagare piu' di 17.000,00 in base all'impegno firmato e ad un calcolo della retta computata sulla base dei redditi della degente e dei suoi parenti.

I familiari della signora degente si sono difesi in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la nullita' dell'impegnativa sottoscritta, che venisse accertato quanto effettivamente la degente avrebbe dovuto pagare in base ai soli suoi redditi, escludendo – come prevede la normativa nazionale – i redditi dei suoi familiari e chiedendo altresi' la condanna della rsa alla restituzione delle maggiori somme pagate illegittimamente computate dal Comune di Firenze.

Il Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida, ha dato ragione ai familiari della degente e ha dichiarato nulla per contrarieta' a norme imperative la scrittura con cui una delle figlie si impegnava in nome proprio e per conto della madre a pagare ogni mese la retta computata in L. 91.000 al giorno. Secondo il Tribunale, infatti, le scritture con cui i parenti dei degenti si impegnano al pagamento della retta violano il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) poiche' “possono rappresentare un concreto e persino insormontabile ostacolo alla fruizione del servizio di assistenza sanitaria, soprattutto nei casi di soggetti con minore capacita' reddituale” e “costituiscono un'evidente violazione del complesso di norme di legge volte ad assicurare le prestazioni socio-sanitarie che l'ente pubblico e' obbligato a garantire”.

Il provvedimento in commento non si limita a dichiarare nullo il contratto firmato dai parenti ma ricalcola la quota dovuta sulla base del suo solo reddito ritenendo illegittimamente pagate le somme poste a carico dei parenti: “E' invece fondata la domanda riconvenzionale delle convenute che hanno chiesto la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto da loro corrisposto in esubero rispetto alla legittima misura di compartecipazione del privato alla “quota sociale” della retta a carico dell'ente pubblico”.

Il Tribunale, seguendo l'orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, correttamente ritiene che l'art. 3, comma 2 ter del d.lgs. 109/98 – secondo il quale la compartecipazione del degente al pagamento della quota sociale debba avvenire sulla base dei suoi soli redditi – e' una norma immediatamente precettiva che non puo' essere ignorata dai Comuni e ordina alla Rsa di restituire ai familiari dei degenti le somme illegittimamente poste a loro carico.

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