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Ricorsi contro multe stradali: il contributo unificato ostacola il diritto alla giustizia. La parola alla Corte Costituzionale
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Articolo di Emmanuela Bertucci
11 agosto 2010 18:41
 
Il 1 gennaio 2010 e’ stato introdotto il contributo unificato di 30 euro anche per i ricorsi contro le multe stradali. Dal 31 luglio 2010, tutti i contributi unificati sono aumentati del 10%. Oggi quindi fare ricorso contro una sanzione amministrativa di 35 euro ne costa 41 (33 di contributo unificato piu’ 8 di marca da bollo).
Un “dazio” irragionevole, che non si puo’ giustificare con le “spese per far funzionare il pianeta giustizia” – spese che devono necessariamente essere proporzionate al valore della causa - ma che suona piuttosto come un tentativo di scoraggiare, ostacolare e precludere l’accesso alla giustizia. Un metodo di deflazione della enorme mole di processi pendenti che passa dalle tasche degli italiani: che senso ha pagare 41 euro per chiedere che venga annullata una multa di 35? A questa spesa va poi aggiunta quella dell’avvocato o, se il cittadino si rappresenta da se’, le spese di trasferta per il giorno dell’udienza (o delle udienze), i giorni di ferie per andare in tribunale, il lavoro perso. Il tentativo a quanto pare e’ riuscito: gia’ nel solo mese di febbraio 2010 i ricorsi al giudice di pace era diminuiti in media del 45%, una percentuale che non e' una vittoria, ma una sconfitta: la decongestione del carico di lavoro dei giudici di pace non e’ avvenuta con una riforma della struttura o un'ampliamento dell'organico, ma tramite una ulteriore tassa ai cittadini facendo diventare antieconomiche le proprie istanze di giustizia.
Per questi motivi il Giudice di Pace di Fasano (Br) ha interpellato la Corte Costituzionale, che ora e’ chiamata a pronunciarsi sulla legittimita’ costituzionale dell’art. 2 comma 212 L. 23 dicembre 2009 n. 191, che introduce il contributo unificato anche per i ricorsi contro le multe stradali, con gli articoli 24, 111 e 3 della Costituzione.
Secondo il Giudice “il giusto processo non può svolgersi senza l’esercizio del diritto di difesa scevro da ogni limitazione anche di ordine economico e che tale problema, della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti a carico di coloro che tale tutela richiedono, è stato risolto dalla Corte Costituzionale distinguendo tra gli oneri che sono “tradizionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione” e quelli che tendono, invece, “alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alla finalità predette” con il risultato di “precludere o ostacolare gravemente l’esperimento della tutela giurisdizionale” incorrendo questi ultimi “nella sanzione della incostituzionalità (Corte Costituzionale Sent. n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001)”. In quest’ottica, il Giudice osserva che l’introduzione del contributo unificato nei ricorsi contro le multe stradali pare avere solo il “fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi”. Il contributo unificato in questo tipo di ricorsi vanifica dunque il diritto di accesso alla giustizia e il diritto di difesa del cittadino di fronte ad un provvedimento della pubblica amministrazione che ritiene ingiusto.
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