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Sosta su strisce blu con ticket scaduto: multa si' o no? A chi conviene l'attuale caos normativo?
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Articolo di Rita Sabelli
21 marzo 2014 14:01
 
E' di oggi la notizia scaturita da una risposta del Ministero dei trasporti ad un'interrogazione parlamentare e pubblicata sul sito del Ministro Lupi (1), secondo la quale l'insufficiente pagamento della sosta nei parcheggi a strisce blu, quindi la sosta oltre l'orario per il quale si è pagato, non costituisce violazione di una norma di comportamento ma una semplice inadempienza contrattuale, con la conseguenza che in tal caso NON si può esser multati ai sensi del codice della strada ma si deve semplicemente pagare la differenza di tariffa.
Considerato che i Comuni hanno replicato evidenziando che sul punto vi è un parere divergente del Ministero dell'interno del 2003, il Ministro Lupi ha ritenuto necessario precisare che lo stesso Ministero ha poi riesaminato la questione cambiando linea ed emettendo pareri, nel 2010, conformi a quelli del Ministero dei trasporti (2).

Il Ministero dei trasporti chiarisce anche che:
- gli importi della tariffa di sosta non pagati (parzialmente o totalmente) possono essere riscossi dagli stessi enti gestori del parcheggio a cui il Comune può affidare -con regolamento- anche l'attività di riscossione delle tariffe e delle maggiorazioni (spese, penali), così come sancito dall'art.17 comma 132 della Legge 127/1997.
- per chi sosta senza pagare alcuna tariffa, ovvero senza munirsi del ticket, oltre alla tariffa evasa può essere comminata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada (41 euro, art.157 comma 8 cds).

Da parte nostra prendiamo atto della pronuncia ma dobbiamo fare delle precisazioni, per far si' che i cittadini coinvolti siano consapevoli della reale portata di questa novità anche e soprattutto in merito ad eventuali ricorsi contro sanzioni amministrative non “in linea” con l'interpretazione del Ministero dei trasporti.

Fin qui si è parlato di PARERI ed è bene sapere che essi non hanno valenza normativa nè sono vincolanti. Si tratta di interpretazioni, pur autorevoli, che cozzano tra l'altro con altre interpretazioni, certamente più forti davanti ad un organo giurisdizionale, ovvero sentenze di Cassazione che si pronunciano su questo stesso argomento (3).

Ancora. Il parere ministeriale, per sua natura, è un documento amministrativo ad uso interno, un chiarimento diretto agli uffici locali (prefetture, comuni), emesso per sciogliere dubbi ed indicare il comportamento da seguire.
In questo caso, quindi, ha più valore “a monte”, per evitare che vengano comminate sanzioni, che “a valle”, per ottenere l'annullamento di verbali già emessi. Se poi ci sono anche sentenze di Cassazione di tenore opposto, successive... allora l'esito di un eventuale ricorso è davvero tutt'altro che scontato.

Purtroppo la dichiarazione del Ministero dei trasporti non è la pietra tombale di questa diatriba, è solo un tassello in più, un piccolo passo verso l'auspicata chiarezza. Occorrerebbe, semmai, una nuova normativa più chiara. Una normativa che non abbia bisogno di interpretazioni.
Che si aspetta a farla? O forse volutamente si preferisce lasciare questa situazione poiche', quei Comuni che continueranno a comminare multe potranno continuare a "far cassa" e in questo periodo un "aiutino economico" delle massime istituzioni e' sempre gradito...: poiche' chi fara' un ricorso davanti ad un giudice di pace per una multa mediamente di 40 euro, visto che per ricorrere dal giudice bisogna pagare un'imposta di 37 euro, scriversi o farsi scrivere il ricorso, portarlo in tribunale o spedirlo con raccomandata (costi e fila alle Poste) e poi perdere una mattinata quando ci sara' l'udienza?

(1) http://www.mauriziolupi.it/strisce-blu-niente-multa-per-chi-sosta-oltre-orario-pagato/#.UywF7I7cyrP)
(2) pareri Ministero dei trasporti n.1790 dell’11/1/2010 e n.25783 del 22/3/2010
(3) sentenze di Cassazione n.4847/2008 e n.20308/2011 secondo le quali la sanzione amministrativa è comminabile anche in caso di ticket scaduto, pur se sulla base di un diverso articolo del codice della strada (art.7 comma 15 c.d.s., sanzione di 25 euro per ogni periodo per il quale si protrae la violazione).
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