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Sovraindebitamento e procedura di 'liberazione dai debiti' per il consumatore: scheda pratica
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Articolo di Pietro Yates Moretti
4 aprile 2014 12:29
 
Con la legge n. 3/2012, modificata poi dal decreto legge 179/2012, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento.
Per “sovraindebitamento” la legge intende una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Una definizione piuttosto ampia che potrebbe includere la gran parte dei casi in cui il consumatore nel pagare ad esempio rate di finanziamento, mutuo etc.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato. Avrà così una “fresh start”, o nuovo inizio.

Con questa legge, che permette all'Italia di adeguarsi alle legislazioni di altri Paesi europei, viene finalmente riconosciuto anche alle persone fisiche il diritto di non vedersi schiacciate vita natural durante dai debiti.

Tra le criticità della norma, va però segnalato il fatto che il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi per l'istituzione degli organismi di composizione cui il consumatore dovrebbe rivolgersi. Ad oggi, quindi, il consumatore può rivolgersi solo ad un professionista, che dovrà assumersi oneri e rischi non indifferenti, a fronte di un compenso che potrebbe essere molto basso. Questo significa che non sarà facile trovare professionisti disponibili a farsi carico di assistere i consumatori in queste complicate procedure fallimentari.

Inoltre, viene limitato l'accesso al piano del consumatore, alle sole persone fisiche che abbiano contratto i debiti in modo ragionevole rispetto alle proprie possibilità di ripagarli. Chi, anche solo colposamente (quindi non è necessaria la consapevolezza) ha fatto debiti al di fuori delle proprie possibilità, è escluso dalla procedura più vantaggiosa. Vedremo come la giurisprudenza affronterà questo limite, ma c'e' il rischio che alla fine solo chi ha perso il lavoro venga ammesso al piano del consumatore.

A nostro avviso, come già accade per le imprese ammesse al fallimento, non si dovrebbe guardare tanto ai motivi che hanno portato all'indebitamento, a meno che non costituiscano altri illeciti, ma a risolvere una situazione che per il singolo (e quindi anche per i suoi creditori) è divenuta insostenibile e che rischia di privarlo anche dei più basilari diritti.

Per approfondimenti ecco la nostra nuova scheda pratica Sovraindebitamento. Il nuovo procedimento di esdebitazione (liberazione dai debiti) per il consumatore.
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