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Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario 2. L'accertamento con adesione (c.d. concordato)
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Articolo di Claudia Moretti
31 maggio 2012 9:32
 
Nell'ambito delle norme che regolano le controversie del contribuente con il fisco, esistono vari istituti creati per evitare i giudizi o, nel caso non sia stato possibile evitarne l'instaurazione, quantomeno per incoraggiarne l'abbandono.
Fra i vari istituti premiali, regolato con D.lgs 218/1997, vi è “l'accordo” tra l'ufficio finanziario e il cittadino contribuente, altrimenti detto “concordato”, con lo scopo di evitare il contenzioso.
Ambito di applicazione
L'istituto si applica in materia di imposte sui redditi (per tutte le tipologie reddituali) e di Iva. Nei casi di accertamento relativo a tributi locali, è applicabile solo se gli enti locali si siano dotati di regolamenti che recepiscano la normativa richiamata e che disciplinino detto istituto. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
L'iniziativa
L'ufficio dell'amministrazione finanziaria invita il contribuente a comparire per la definizione dell'accertamento mediante adesione, indicando giorno e luogo dell'appuntamento e i periodo d'imposta suscettibili di accertamento, nonché le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di adesione all'invito al contraddittorio. Nel caso il contribuente non si presenti all'incontro non avrà più la possibilità di effettuare il concordato ma non subirà altra conseguenza se non quella che l'ufficio procederà a notificare l'avviso di accertamento, come se nulla fosse.
Anche al contribuente spetta la possibilità di attivarsi per l'accordo in questione in due casi: 1) a seguito di accessi, ispezioni e verifiche che si siano conclusi con un processo verbale di constatazione; 2) a seguito dell'invio da parte dell'ufficio finanziario dell'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.
Il contraddittorio:
- adesione all'invito al contraddittorio (introdotto con D.l. 185/2008 convertito in L. 2/2009)
Nella fase del contraddittorio il contribuente può aderire all'invito al contraddittorio (riconoscendo la fondatezza delle contestazioni effettuate), dunque ancor prima di instaurare il contraddittorio stesso. Nel qual caso, aderendo alle indicazioni di maggiori imposte, ritenute, contributi sanzioni ed interessi dovuti come specificati nell'invito a comparire, potrà usufruire di una riduzione delle sanzioni irrogate di 1/8 del minimo.
- indicazione di elementi al fine di giungere ad una rettifica dei rilievi contenuti nell'invito e l'accordo
Il contribuente può decidere di fornire utili informazioni ed elementi per giungere ad un accordo con l'amministrazione che verrà trasfuso nell'accertamento con adesione, sottoscritto dalle parti.
Da quel momento decorreranno 20 giorni per pagare gli importi concordati o la prima rata stabilita. Se non dovesse farsi luogo tempestivamente al pagamento, anche solo di una delle rate, la somma verrà maggiorata del doppio della sanzione dovuta.
Gli effetti
Dopo il suo perfezionamento l'accordo non può esser più modificato, fatta salva l'integrazione dello stesso se dovessero emergere nuovi elementi istruttori solo nei casi che portino ad un reddito superiore al 50% di quello definito e non inferiore ad euro 77.468,53, oppure se l'accertamento con adesione definiva solo una parte dell'accertamento.
Il “premio” per l'adesione consiste nella riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e degli interessi. Gli atti notificati prima al contribuente perdono totalmente di efficacia.
Attenzione. Dal 1 febbraio 2011, con l. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha diminuito la riduzione sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all'Iva e alle altre imposte indirette: le stesse vengono elevate da un quarto ad un terzo del minimo legale previsto.
Se i fatti per i quali l'amministrazione procede, hanno rilevanza penale, il perfezionamento dell'adesione con il relativo pagamento, purché avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituisce una circostanza attenuante ad effetto speciale: la pena si riduce della metà e non si ha applicazione delle sanzioni accessorie.
Pubblicato in:
Consulenza
Ufficio reclami
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