testata ADUC
Giustizia e gratuito patrocinio. Sui limiti di reddito per l’ammissione
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Emanuela Sacchi *
9 novembre 2010 7:32
 
Con sentenza del 12.10.2010 n. 36362 la Corte di Cassazione si è espressa sui criteri per determinare la soglia di reddito massima che consente di accedere al gratuito patrocinio, fissata dall’art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 nella somma di euro 10.628,16 [1]. La Corte ha sancito il principio per cui qualsiasi introito percepito da chi ne fa richiesta, purché avente carattere non occasionale, contribuisce a formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del predetto limite indicato dalla legge.
I maggiori problemi interpretativi scaturiscono dalla formulazione piuttosto generica del secondo comma dell’art. 76 D.P.R. 115/2002, il quale al primo comma stabilisce che può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato chi risulta titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16, e al secondo comma prosegue disponendo che, ai fini della determinazione di tale limite, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
Ed è proprio per delimitare la nozione di “redditi per legge esenti dall’imposta sul reddito” che la Corte di Cassazione ha espresso il principio sopra richiamato.
Invero sul tema si era già espressa la Corte Costituzionale, con sentenza 30.3.1992 n. 144, chiarendo che le condizioni di ammissione al beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l’accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri nella nozione di reddito[2].
Sulla scorta di tale indirizzo, la Corte di Cassazione con sentenza 4.10.2005 n. 45159 aveva già sancito che, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere in considerazione anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte in quanto non rientranti nella base imponibile, oppure perché esenti, oppure -ancora- perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione e, dunque, anche i redditi derivanti da attività illecite[3].
Con la sentenza 12.10.2010 n. 36362, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento e ha ribadito che, ai fini della determinazione della soglia di reddito massima per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere in considerazione non solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma tutti gli introiti riconducibili all’interessato e dallo stesso percepiti a qualsiasi titolo, purché in maniera non occasionale, e dunque anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, la cui sussistenza deve essere accertata con gli ordinari mezzi di prova, anche attraverso presunzioni (come per esempio il tenore di vita, l’attività eventualmente svolta, le condizioni personali e familiari, ecc.).
Nel caso di specie la Suprema Corte, in applicazione del predetto principio, ha dichiarato l’infondatezza del ricorso proposto da un cittadino al quale era stato negato l’accesso al gratuito patrocinio, in quanto nella indicazione dei redditi aveva indicato il reddito IRPEF e aveva dichiarato di percepire anche aiuti da familiari senza specificare di quale entità. La Suprema Corte ha quindi confermato la legittimità della decisione del Tribunale di non ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in quanto il reddito, ai fini dell’art. 76 DPR 115/2002, non era stato univocamente determinato.
La ragione dell'esigenza di rigoroso accertamento degli effettivi redditi percepiti da chi richiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocino risponde a quella di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività e deve, dunque, essere esattamente determinata[4].
Certo tale esigenza di rigore si scontra, da un punto di vista pratico, con la difficoltà di accertare in concreto l’effettiva sussistenza dei redditi facenti capo a chi richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accertamento demandato in prima battuta al Giudice innanzi al quale pende il processo civile o il procedimento penale nell’ambito del quale viene avanzata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, i quali possono chiedere all’interessato di produrre la documentazione rilevante ai fini della determinazione del reddito e possono altresì chiedere alla Guardia di Finanza di esperire indagini più approfondite, ove ritenuto opportuno.
 


[1] Il Decreto Ministeriale 20 gennaio 2009 ha aggiornato l’importo di cui al comma 1 dell’art 76 DPR 115/2002, fissandolo in euro 10.628,16. In precedenza l’importo era stato aggiornato a euro 9.723,84 con Decreto Ministeriale 29 dicembre 2005. Tale soglia è comunque soggetta a revisione biennale da parte del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia.
[2] Per completezza si rammenta che l’art. 24, comma III, della Costituzione stabilisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
[3] Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in applicazione dell’enunciato principio, aveva confermato la decisione dei giudici di merito di negare il patrocinio a Spese dello Stato al mafioso Leoluca Bagarella, proprio perché nella determinazione del reddito si doveva tenere conto anche dei proventi delle attività illecite al medesimo riconducibili.
[4] A tal fine l’art. 79, lett. c) DPR 115/2002 prevede che l'istante deve attestare “... la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76”.
Pubblicato in:
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS