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Aduc Immobili – L’amministratore uscente non consegna la documentazione? Si puo’ chiedere il risarcimento
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Comunicato di Alessandro Gallucci
23 aprile 2010 10:45
 
 Il Tribunale di Bari, con la sentenza 967 del 17 marzo 2010, conferma quello che e’ un consolidato orientamento giurisprudenziale: l’amministratore uscente (dimissionario o revocato) e’ obbligato a restituire la documentazione condominiale e la cassa in suo possesso; se dal ritardo ne consegue un danno, il condominio, che ne’ puo’ dare prova, e’ legittimato a chiedere il risarcimento.
Secondo il giudice, infatti, ”l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilita’, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore e’ tenuto a restituire cio’ che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio” (Trib. Bari 17 marzo 2010 n. 967).
Come agire per tutelarsi? Il neo amministratore, d’ufficio, o anche uno dei condomini, nel caso d’inerzia del legale rappresentante, puo' agire in giudizio innanzitutto con un procedimento d’urgenza (il cosi’ detto ricorso ex art. 700 c.p.c.) per l’immediata restituzione di documenti e quanto di pertinenza del condominio e successivamente con una causa ordinaria per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.
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