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Le assicurazioni complementari nei mutui. Come liberarsene
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Comunicato di Libero Giulietti
7 ottobre 2010 10:30
 
  Spesso le banche offrono ai clienti che stipulano contratti di mutuo anche una polizza assicurativa. Non la tradizionale scoppio e incendio degli immobili, ma sulla vita e altri rischi della persona. Quindi, in caso di morte o invalidità totale e permanente da infortunio o (in certe ipotesi) malattia grave dell'assicurato, l'assicurazione versa alla banca, quale beneficiaria, il residuo per capitale ed interessi provvedendo all'estinzione del mutuo.
Al verificarsi di determinati altri eventi (inabilità temporanea totale derivante da infortunio, disoccupazione), la Compagnia assicuratrice paga alla banca le rate che scadono nel periodo in cui il mutuatario ha diminuzione della capacità di reddito dovuta all'evento dannoso.
Questi contratti di assicurazione prevedono un premio unico iniziale piuttosto oneroso. Se il mutuatario -come spesso accade- non può pagarlo, la banca gli fa un prestito collaterale da rimborsare con rate aggiuntive a quelle del mutuo.
E’ innegabile che la copertura assicurativa possa rispondere ad un interesse effettivo e ad un bisogno di tranquillità e sicurezza del cliente. Un collocamento corretto del prodotto assicurativo dovrebbe consentire al cliente tutte le valutazioni sull'opportunità di stipula in relazione a età, lavoro che svolge ecc. Ma la banca non va per il sottile e, a volte, impone la stipula del contratto, pena la mancata concessione del mutuo.
Il motivo e' nel forte interesse economico della banca che ne guadagna cospicuamente dalla vendita, caricando i premi dovuti all'assicurazione di costi rilevantissimi (tra 50 e 80%). Se dal punto di vista della ricerca di garanzie l'assicurazione è indubbiamente un plus, avendo la banca già le garanzie proprie (ipoteca e, in certi casi, fideiussione da parte di terzi) diventa invece un surplus.
Altro aspetto rilevante è quando la banca negozia con terzi accordi che poi riverbera sulla propria clientela, struttura i contratti e le prestazioni a proprio vantaggio e non a vantaggio del cliente, generando molteplici conflitti di interessi.
Senza dover descrivere specificatamente la situazione, basti considerare che la banca ha redatto una convenzione con la compagnia assicuratrice che il cliente può solo prendere o lasciare, che pone come prioritarie le esigenze della banca e che attribuisce a questa una pluralità di ruoli (contraente, intermediaria nella vendita del contratto di assicurazione e beneficiaria dell'indennizzo in caso di sinistro).
Nonostante le critiche che sarebbe stato possibile sollevare, questo modus operandi delle banche è andato avanti indisturbato per molto tempo.
La novità che ha sollevato il problema è stata, principalmente, l’introduzione per legge della possibilità di surrogare i mutui: il mutuatario, nel trasferimento da una banca all'altra, incontrava problemi insormontabili ad indicare come beneficiaria della copertura la nuova banca o, ancora di più, a estinguere la vecchia assicurazione quando la nuova banca ne avesse una propria.
Essendo il premio unico iniziale, l'estinzione del mutuo comportava che le Compagnie assicurative -e per esse le banche- avrebbero dovuto restituire parte di somme già incamerate, e questo spiega la resistenza di tutti gli interessati.
Un accordo dell’ottobre 2008 fra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per disciplinare il rimborso al cliente dei premi non goduti o l'indicazione come beneficiaria della nuova banca in caso di surroga del mutuo, non aveva avuto vantaggi sulla clientela. Ciò ha indotto l’Authority di settore (ISVAP) a emanare un apposito Regolamento che, ragionevolmente, dovrebbe arginare questi comportamenti.
Vediamo nel concreto con un esempio, tra i tanti, accaduto ad una risparmiatrice che si e' rivolta al nostro servizio di consulenza e assistenza.
La Signora, avviato con una banca un mutuo garantito da assicurazione sulla vita e invalidità ecc., aveva i suoi motivi di insoddisfazione, ma avrebbe accettato la situazione se non fosse capitato di surrogare. La nuova banca, infatti, aveva anch’essa un'apposita assicurazione vita per cui, anche volendo, non era possibile trasferire l'assicurazione dal vecchio al nuovo mutuo.
La richiesta di rimborso del premio non goduto della vecchia assicurazione, com’era da aspettarsi, era stato negato in base ad una furbesca clausola contrattuale: in caso di estinzione o di accollo del mutuo, beneficiario del contratto di assicurazione cessava di essere la banca e diventava lo stesso cliente. Al cliente, così, era reclusa ogni via d'uscita dal contratto.
La Signora da noi assistita è ricorsa all'Arbitro Bancario Finanziario (Abf) chiedendo la restituzione del premio non goduto e dei costi applicati (i cosiddetti caricamenti).
Il ricorso non è facile per l'enormità degli interessi economici in gioco, per l'importanza di questa banca e per la commistione tra banca e assicurazione. Ma fidiamo che la libera portabilità dei mutui e il conflitto di interessi esistente, aiutino l'Abf a darci ragione.
Staremo a vedere.
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