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AUMENTI TARIFFE CELLULARI. LA RIMODULAZIONE DA WIND 10 A WIND 12 E' ILLEGITTIMA E VESSATORIA. ESPOSTO ALL'AUTORITA' GARANTE NELLE COMUNICAZIONI
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Comunicato 
23 marzo 2007 0:00
 

Firenze, 23 Marzo 2007. Nei giorni scorsi, basandoci su una delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni avevamo sostenuto il contrario, ma dopo un'attenta disanima giuridica e giurisprudenziale, siamo arrivati alla conclusione che la rimodulazione del contratto di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, che il gestore ha notificato ai suoi utenti nei giorni passati, non e' legittima: le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte del gestore, sono vessatorie e quindi nulle.
Nello specifico:
1 - nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel contratto Wind.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).
3 - Non ha fondamento il riferimento alla Carta dei Servizi per legittimare la rimodulazione, in quanto questa non ha valore contrattuale.
4 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
Pertanto, gli utenti Wind potranno richiedere al gestore il rispetto del contratto, ovvero la tariffa precedentemente pattuita (Wind 10), e un risarcimento di tutti gli importi addebitati illegittimamente, tramite messa in mora:
clicca qui
E' opportuno fare anche una segnalazione all'Autorita' garante delle Comunicazioni clicca qui
Per conto nostro, vi abbiamo gia' provveduto.

Claudia Moretti, legale Aduc
Pubblicato in:
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